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Analisi e commenti

Strumenti finanziari. Contabilità che hai regole che trovi (2)

La nuova disciplina applicabile ai soggetti Ias compliance

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Con specifico riferimento ai soggetti Ias compliance, l'articolo 11, secondo comma, del Dlgs 38/2005 (abrogato dalla legge finanziaria per il 2008) si limitava a prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Tuir, erano da considerarsi immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni di controllo e di collegamento, gli strumenti finanziari detenuti fino alla scadenza e gli strumenti finanziari disponibili per la vendita.
Il quadro normativo di riferimento è stato modificato dalla legge finanziaria per il 2008, ferma restando la disciplina descritta nel precedente intervento, che rimane applicabile ai soggetti che non adottino i principi contabili internazionali.

La regola generale prevista dal terzo comma dell'articolo 85 del Tuir, secondo cui gli strumenti finanziari individuati nelle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio, non si applica ai soggetti Ias compliance, per i quali "si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione" (comma 3-bis dell'articolo 85 del Tuir).

Vi è insomma una presunzione assoluta secondo cui gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione (quali le partecipazioni di controllo e di collegamento, gli strumenti finanziari detenuti fino alla scadenza e quelli disponibili per la vendita) costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Indeducibilità fiscale di minusvalenze su azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni diversi da quelli detenuti per la negoziazione
Le disposizioni normative di riferimento riguardanti le minusvalenze su azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni sono contenute negli articoli 85, comma 3-bis, 101, comma 2-bis e 110, comma 1-bis, del Tuir.
In deroga al secondo comma dell'articolo 101 del Tuir, per i soggetti Ias compliance la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis. A sua volta, il predetto comma 1-bis, alla lettera b), dispone che la lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 110 (riguardante l'irrilevanza fiscale delle svalutazioni e rivalutazioni di partecipazioni) si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, cioè gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.

In sintesi, le minusvalenze e le plusvalenze su strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione non assumono rilevanza fiscale per i soggetti Ias compliance.

Deducibilità fiscale dei minori valori su azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione
Il nuovo comma 4-bis dell'articolo 94 del Tuir dispone che, in deroga al comma 4, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), operata in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali, assume rilevanza anche ai fini fiscali. Si tratta delle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione.

Deducibilità fiscale delle minusvalenze sulle obbligazioni e altri titoli in serie o in massa diversi da quelli detenuti per la negoziazione
In deroga al 2° comma dell'articolo 101 del Tuir, per i soggetti Ias compliance la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis.
A sua volta, il predetto comma 1-bis, alla lettera a), dispone che i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali.
In sintesi, i minori e i maggiori valori delle obbligazioni e dei titoli similari in serie o in massa diversi da quelli detenuti per la negoziazione assumono rilevanza fiscale per i soggetti Ias compliance.

Deducibilità fiscale dei minori valori iscritti su obbligazioni e altri titoli in serie o in massa detenuti per la negoziazione
Il comma 4-bis dell'articolo 94 del Tuir dispone, in deroga al comma 4, che per i soggetti che applicano gli Ias la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), operata in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali assume rilievo anche ai fini fiscali. Si tratta delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o in massa detenuti per la negoziazione.

Nuove disposizioni sulle pratiche di dividend washing
Sempre con specifico riferimento ai soggetti Ias compliance, è stato modificato il regime impositivo dei dividendi relativi a strumenti finanziari detenuti per la negoziazione.
Le disposizioni normative di riferimento sono contenute negli articoli 89, comma 2-bis, 109, comma 3-quinquies, e 110, comma 1-bis, lettera c) del Tuir.
In particolare, in deroga al comma 2 dell'articolo 89 del Tuir, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti.

Il successivo comma 3-quinquies dell'articolo 109 dispone la non applicabilità ai soggetti Ias compliance delle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater di contrasto alle operazioni di dividend washing.
Infine, l'articolo 110, comma 1-bis, lettera c), dispone che per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito.

SCHEMA DI SINTESI
 Deducibilità fiscaleIndeducibilità fiscale
SOGGETTI NON IAS COMPLIANCE 
Sono immobilizzazioni finanziarie
gli strumenti finanziari iscritti come tali nel bilancio
Minusvalenze iscritte su azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni X
Minori valori di azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni X
Minusvalenze iscritte su obbligazioni e altri titoli in serie o in massaX  
Minori valori di obbligazioni e altri titoli in serie o in massaX  
Minori valori e minusvalenze iscritte su strumenti finanziari non similari alle azioniX  
SOGGETTI IAS COMPLIANCE  
Sono immobilizzazioni finanziarie
gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione
Minusvalenze iscritte su azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni diversi da quelli detenuti per la negoziazione X
minori valori su azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazioneX  
minusvalenze iscritte su obbligazioni e altri titoli in serie o in massa diversi da quelli detenuti per la negoziazioneX  
minori valori su obbligazioni e altri titoli in serie o in massa detenuti per la negoziazioneX  
Minori valori e minusvalenze iscritte su strumenti finanziari non similari alle azioniX  


2 - fine. La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 7
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