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Analisi e commenti

LA SUCCESSIONE (1)

Capacità di ereditare. Eredità giacente. Accettazione dell'eredità. Impugnazione dell'accettazione

forziere
1. La successione
La morte estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti (ossia i diritti personali) ma non i diritti patrimoniali che dovranno essere perciò trasmessi ad altri. Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama diritto ereditario o successorio.
La successione è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare il de cuius (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti. Il successore è colui che subentra nel patrimonio del de cuius.
Nelle successioni per causa di morte, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, sono presenti due soggetti: il de cuius, cioè colui della cui eredità si tratta, e i successori, cioè colore che subentrano nel patrimonio del de cuius.

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere. L'apertura della successione determinerà quindi il subentro di uno o più soggetti nella posizione giuridica e patrimoniale del defunto, secondo le modalità indicate nell'articolo 457 del codice civile.
La successione può quindi essere definita come un fenomeno giuridico di carattere generale che comporta una modificazione nel soggetto attivo o passivo del rapporto giuridico, per cui un soggetto subentra in uno o più rapporti giuridici che fanno capo a un altro soggetto.

La nozione di successione comprende ogni specie di acquisto a causa di morte, stabilito dalla volontà del defunto o dalla legge, purché derivi dal patrimonio del defunto.
Pertanto, non ogni acquisto dipendente dalla morte rientra nella nozione di successione a causa di morte. Ad esempio, sono esclusi quegli acquisti che non derivano dal patrimonio del defunto, come le pensioni, indennità varie, eccetera, i quali avvengono direttamente a favore dei superstiti "iure proprio" e non "iure successionis".

Nell'ambito della successione si distingue tra:
  • successione a titolo universale in cui il successore, che prende il nome di erede, subentra nella posizione giuridica patrimoniale del defunto
  • successione a titolo particolare, detta legato, in cui si trasferisce uno o più diritti determinati o rapporti attribuiti specificamente al successore (detto legatario) dal testamento o dalla legge.
E' una differenza importante perché mentre l'erede si sostituisce al defunto in tutti i suoi rapporti, ne acquista i diritti e nel contempo diviene obbligato per i suoi debiti, in pratica può essere definito il suo "continuatore", il legatario non risponde dei debiti ereditari. A differenza dell'eredità, inoltre, il legato si acquisisce senza bisogno di accettazione, fatta salva comunque la facoltà di rinunciarvi.
Dato che l'acquisto di un legato non comporta, di norma, alcun rischio di natura patrimoniale, il legato stesso viene acquisito di diritto e può essere preteso in qualsiasi momento dagli eredi.
Ogni persona che vi abbia un interesse diretto può chiedere in giudizio che al legatario venga dato un termine entro il quale egli dovrà dichiarare se rinuncia al legato stesso.

Gli eredi subentrano nelle situazioni soggettive del defunto e, quindi, anche in quelle di natura tributaria: quelle attive (quali, ad esempio, i crediti di imposta) ma anche quelle passive (tributi arretrati, interessi).
L'attivo ereditario è composto da tutti i beni e diritti detenuti dal de cuius, compresi i beni alienati a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita (previsione, quest'ultima, soppressa dall'articolo 69 della legge n. 342/2000).
La base imponibile è determinata dal valore venale in comune commercio dei beni al momento della morte.

I princìpi base della successione ereditaria sono: l'irrevocabilità della qualità di erede, l'unità del patrimonio, il trapasso di tutti i diritti e le obbligazioni senza alcuna modificazione (compreso il possesso), la confusione tra patrimonio del defunto e patrimonio dell'erede.
Cause della successione ereditaria possono essere due: una dichiarazione di volontà del de cuius, cioè il testamento, oppure la disposizione di legge.

2. Accettazione e rinuncia dell'eredità
L'apertura della successione avviene a seguito della morte e nell'ultimo domicilio del defunto ossia nel luogo dove, alla data della morte, aveva la sede principale dei suoi affari e interessi. Questo riferimento è importante per stabilire quale sia il giudice territorialmente competente a decidere degli eventuali procedimenti successori o delle cause ereditarie.
Successivamente all'apertura della successione, si ha la delazione o vocazione ereditaria: essa consiste nell'offerta dell'eredità a persone che, se vogliono, possono accettarla. Il destinatario di tale offerta è detto "chiamato all'eredità".
Il codice prevede due forme di delazione:
  • per testamento quando il defunto ha disposto dei suoi beni tramite testamento (successione testamentaria)
  • per legge quando invece il defunto non ha lasciato disposizioni testamentarie (successione legittima).
2.1 La capacità di ereditare
Possono ereditare:
  • le persone fisiche
  • i nascituri concepiti al tempo dell'apertura della successione; si presume tale chi nasce entro i 300 giorni dalla morte della persona della cui eredità si tratta. La partecipazione alla successione è comunque subordinata all'evento della nascita
  • le persone giuridiche; possono succedere anche gli enti non riconosciuti, sia che esistano, sia che debbano essere costituiti dalle persone e secondo le modalità indicate dal testatore.
Possono ricevere testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.

2.2 L'eredità giacente
Con la morte del de cuius, il chiamato all'eredità non acquista ipso iure la qualità di erede, stante la necessità di una manifestazione di volontà diretta in tal senso: quindi fra la morte del de cuius e l'eventuale accettazione può intercorrere del tempo durante il quale il patrimonio del defunto si trova sprovvisto di un titolare.
Per evitare che il patrimonio del defunto rimanga abbandonato a se stesso e resti privo di tutela giuridica, è predisposto l'istituto dell'eredità giacente, che prevede la nomina di un curatore da parte dell'autorità giudiziaria con il compito di curare gli interessi dell'eredità fino al momento in cui quest'ultima non venga accettata o, in mancanza dell'accettazione, non sia devoluta allo Stato.
I presupposti della fattispecie di giacenza, pertanto, sono:
  • mancanza di accettazione da parte del chiamato
  • mancanza di immissione nel possesso di parte o di tutti i beni ereditari
  • nomina del curatore che rappresenta l'inizio della "giacenza".
2.3 L'accettazione dell'eredità
Dopo l'apertura della successione, i chiamati all'eredità devono valutare se accettare o rinunciare all'eredità stessa. Il chiamato ha 10 anni di tempo per accettare.
L'accettazione trasforma il chiamato all'eredità in erede vero e proprio. In caso di rinuncia non si perde definitivamente il diritto all'eredità perché il chiamato può revocare la propria rinuncia fino a quando l'eredità non sia stata accettata dagli ulteriori chiamati.
Gli eredi, in caso di accettazione, subentrano in tutte le situazioni soggettive del defunto comprese quelle di natura tributaria, attive e passive

L'accettazione può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario.
La responsabilità degli eredi per i debiti ereditari, compresi quelli fiscali, sussiste anche se questi superano l'attivo ereditario. In caso di chiamata all'eredità è quindi opportuno evitare accettazioni frettolose e cercare prima di verificare se esistano e a quanto ammontano le situazioni debitorie del defunto.
L'accettazione pura e semplice comporta che i beni del de cuius si confondano col patrimonio dell'erede, con la conseguenza che l'erede dovrà pagare gli eventuali debiti del defunto non solo con i beni ereditati, ma anche con il proprio patrimonio.
L'accettazione con beneficio d'inventario non provoca la confusione dei patrimoni e l'erede pagherà i debiti ereditari solo entro il valore dei beni a lui pervenuti per successione.
In caso di dubbio quindi è consigliabile, se non si vuole rinunciare all'eredità, quanto meno accettarla con beneficio d'inventario; in tal caso il patrimonio del de cuius non si confonde con quello personale dell'erede.
L'accettazione dell'eredità non può essere legata a condizioni o termini, ed essa è irrevocabile.
Una accettazione parziale dell'eredità non è possibile, nel senso che non è possibile decidere di rifiutare una parte di eredità a favore di un'altra.
L'accettazione pura e semplice può essere espressa o tacita.

Accettazione espressa
Ricorre quando il chiamato emette una dichiarazione espressa di volontà diretta ad acquistare l'eredità, cioè quando colui che eredita dichiara espressamente per iscritto di accettare l'eredità.
E' un atto giuridico unilaterale (in quanto emesso soltanto dal chiamato), non recettizio (in quanto non deve essere né notificato né comunicato perché produca i suoi effetti) e irrevocabile. La dichiarazione deve essere resa nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata.

Accettazione tacita
Ai sensi dell'articolo 476 del codice civile, si ha accettazione tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Quindi, si ha accettazione tacita quando l'erede, a seguito di un suo comportamento chiaro e inequivocabile, lascia intendere di avere accettato l'eredità (ad esempio, appropriazione di beni ereditari, disposizione sugli stessi beni o promozione di un'azione spettante all'erede).
Sono considerate in ogni caso forme di accettazione tacita la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi (articolo 477 del codice civile).
Altre fattispecie considerate come forma di accettazione tacita:
  • pagamento di debiti ereditari mediante danaro prelevato dall'asse
  • atti dispositivi di beni ereditari
  • protesto di effetti cambiari rilasciati al defunto da terzi
  • esercizio dell'azione di risoluzione di un contratto stipulato dal de cuius
  • conferimento di un mandato a compiere tutti gli atti relativi all'amministrazione dei beni ereditari
  • conferimento a un procuratore del potere di agire come erede in rappresentanza del chiamato
  • esercizio dell'azione di riduzione
  • impugnazione di disposizioni testamentarie
  • ricorso contro l'accertamento relativo all'imposta di successione
  • proposta di contratto relativa ai beni ereditari
  • domanda giudiziale di divisione ereditaria
  • riscossione del rateo di stipendio, pensione o altre somme spettanti al de cuius.
Per contro, sono considerate come non produttive di accettazione tacita:
  • pagamento di un debito del de cuius che il chiamato effettui con denaro proprio
  • consegna di beni ereditari da parte del chiamato all'esecutore testamentario
  • continuazione del godimento dei mobili del de cuius convivente dopo aver rinunciato all'eredità
  • comportamenti relativi a cose di minima importanza
  • possesso di beni ereditari
  • compimento di atti di amministrazione temporanea
  • richiesta di sequestro
  • proposizione di querela per appropriazione indebita di beni compresi nell'asse ereditario
  • registrazione e trascrizione del testamento del de cuius
  • presentazione della denuncia di successione ai competenti uffici.
Non costituisce accettazione dell'eredità la presentazione della dichiarazione di successione da parte di uno degli eredi.

2.4 Impugnazione dell'accettazione
L'accettazione può essere impugnata per violenza o per dolo, per errore ostativo, ma non per errore motivo.
I chiamati minori, interdetti, inabilitati o emancipati, e le persone giuridiche diverse dalla società, se intendono accettare l'eredità, devono necessariamente farlo mediante beneficio d'inventario. In mancanza l'accettazione è nulla.
Il diritto di accettare si prescrive nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, e, nel caso di istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.
Ai sensi dell'articolo 481 del codice civile, chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. La norma prevede un'ipotesi di decadenza dal diritto di accettare nei confronti del chiamato inerte.
Altra ipotesi di decadenza è prevista dall'articolo 487, comma 3: interessa il chiamato all'eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, quando, fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, nei successivi quaranta giorni non rende la dichiarazione di accettazione.


1. continua
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