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Analisi e commenti

LA SUCCESSIONE (11)

L'imposta di successione

forziere
8.1 L'imposta di successione
L'imposta sulle successioni colpisce tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte, relativamente alle successioni aperte prima del 25 ottobre 2001.
Si applica sull'asse ereditario netto, cioè sulla differenza tra il valore complessivo dei beni e diritti che costituiscono l'attivo ereditario e il totale delle passività e degli oneri deducibili.
Deve essere pagata dagli eredi, dai legatari, dai beneficiari, dai chiamati all'eredità che non hanno rinunciato.
Gli eredi sono tenuti in solido al pagamento per la totalità dell'imposta (ciò significa, in pratica, che il fisco può chiedere a un qualsiasi erede il pagamento anche della parte degli altri), salva la possibilità, per chi ha pagato, di rivalersi nei confronti dei coeredi e dei legatari.
I legatari sono tenuti al pagamento dell'imposta solo per la loro parte.

Aliquote
L'imposta sulle successioni viene applicata mediante aliquote progressive a scaglioni, che si differenziano in base a due criteri: l'entità dell'asse ereditario e il grado di parentela (l'erede paga un'imposta maggiore quanto più lontano è il suo grado di parentela con il defunto).
Sono soggetti all'imposta di successione tutti i beni appartenenti al defunto (anche se situati all'estero, qualora lo stesso risulti residente in Italia) che vengono trasferiti agli aventi diritto, al netto delle passività deducibili.
Nell'attivo ereditario si considerano inoltre compresi, a forfait, gioielli, denaro e mobili per un importo pari al 10 per cento del valore da calcolare per ogni singola quota salvo che siano analiticamente indicati in inventario per un minore importo dimostrato in modo idoneo.
Beni e diritti venduti (o conferiti in società) negli ultimi sei mesi di vita del defunto fanno parte dell'attivo ereditario. Sono esclusi, qualora indicati in dichiarazione, i crediti sorti in conseguenza di tali vendite, i beni acquistati con somme derivanti da tali vendite e le somme derivanti dalle vendite nel caso vengano utilizzate per il pagamento dei debiti sorti prima degli ultimi sei mesi. Possono essere dedotte dall'attivo le spese mediche e chirurgiche sostenute per il defunto dagli eredi, e le spese funerarie (queste ultime entro il limite di due milioni di lire).
Al solo fine di determinare le aliquote applicabili all'asse ereditario complessivo devono essere comprese nella dichiarazione le donazioni fatte in vita dal defunto agli eredi e ai legatari, per il loro valore all'apertura della successione. Vanno indicate, salvo poche eccezioni, tutte le donazioni, comprese quelle "presunte".
Sono esclusi dall'attivo ereditario alcuni beni e erogazioni tra cui le assicurazioni sulla vita, le indennità corrisposte in forza di assicurazioni sociali obbligatorie, gli autoveicoli, le liberalità in favore di enti pubblici o organizzazioni di volontariato, i titoli del debito pubblico (Bot e Cct), gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati.
È compito dell'Agenzia delle Entrate provvedere alla liquidazione dell'imposta di successione, delle eventuali sanzioni, degli interessi e dei tributi speciali; questi, perciò, debbono essere pagati dagli eredi o legatari solo dopo aver ricevuto la notifica del relativo avviso di liquidazione.

Per quanto attiene le modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni apportate con la legge finanziaria 23/12/1999, n. 488, e la nuova disciplina dell'imposta sostitutiva all'Invim, le stesse troveranno applicazione per le successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2000 (innalzamento della franchigia da 250 milioni a 350 milioni) e dal 1° gennaio 2001 (innalzamento della franchigia da 350 milioni a 500 milioni).

L'articolo 13, comma 1, legge 18.10.2001, n. 383, ha soppresso l'imposta di successione per le successioni apertesi, come già detto, dal 25 ottobre 2001; questa data segna il limite di applicazione dell'imposta di successione vista l'irretroattività della nuova normativa.
Se nella successione sono compresi immobili, sono comunque dovuti i tributi a essi connessi, come le imposte ipotecarie e catastali.
Per le fattispecie in cui il decesso è avvenuto prima del 25 ottobre 2001, nonostante l'abrogazione anzidetta, l'imposta continua a esistere (per ogni successione si è vincolati a seguire la normativa vigente al tempo in cui si è aperta).
Quanto detto ci impone, prima di passare ad analizzare gli effetti della soppressione, a esaminare, sia pur sommariamente, l'evoluzione dell'imposta.

In origine
Originariamente, i trasferimenti mortis causa erano assoggettati esclusivamente all'imposta di registro; fu solo nel 1942 che fu varato per la prima volta un sistema impositivo autonomo che si articolava su due tributi, uno sulle quote di eredità (imposta sui trasferimenti) e l'altro sull'intero asse ereditario globale (imposta patrimoniale).

1972
L'imposta di successione vera e propria nasce con il Dpr n. 637/72, che unifica i due tributi.

1986
La legge n. 880/86 introduce, ai fini dell'accertamento del valore degli immobili, il sistema "automatico" di valutazione ex articolo 52, Dpr n. 131/86; ciò al fine di non creare una sperequazione di trattamento tra l'imposta di successione e quella di registro, visto che fino ad allora il criterio di valutazione poggiava sul valore commerciale dell'immobile.

1990: il Testo unico
Bisognerà attendere fino al 1990 per l'introduzione di un testo unico che regolamenta l'intera disciplina dell'imposta di successione, il Dlgs 31.10.1990, n. 346.
Questo testo, oltre a individuare l'oggetto dell'imposta nei trasferimenti di beni (mobili e immobili) o diritti, in base alla legge o per testamento, per successioni a causa di morte, stabiliva, analogamente a quanto disposto dal Dpr n. 637/72, che l'imposta si applicava per scaglioni di valore imponibile e che risultava unica sia pur composta di due parti:
1. imposta sul valore globale, da applicare sempre
2. imposta aggiuntiva sulla quota, da applicare agli eredi e ai legatari che non fossero parenti in linea retta o coniuge.

L'imposta era quindi strutturata in modo da operare un primo prelievo sul valore globale netto dell'asse ereditario, dovuto soltanto al di sopra della franchigia; un secondo prelievo che si aggiungeva al primo e operava nei confronti dei beneficiari, in funzione della quota a ciascuno spettante.
Era prevista un'esenzione del tributo per le quote di valore non superiore a 10 milioni di lire e un'esenzione per le quote di valore non superiore a 100 milioni di lire, nel caso in cui i beneficiari fossero fratelli, sorelle o affini in linea retta del dante causa.
Inoltre, gli articoli 8 e seguenti del Dlgs n. 346/90, nell'identificare la base imponibile ovvero il valore globale dell'asse ereditario netto, stabilivano che:
  • fosse costituita dalla differenza tra il valore venale complessivo dei beni e dei diritti, alla data di apertura della successione, che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passività e degli oneri deducibili
  • in caso di fallimento del defunto, il riferimento fossero solo le attività pervenute agli eredi dopo la chiusura dello stesso
  • il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati
  • dovesse comprendere anche i beni e i diritti venduti (o conferiti in società) negli ultimi sei mesi (a esclusione dei diritti ceduti nell'attività propria della società) (coacervo beni alienati negli ultimi sei mesi)
  • dovesse essere compreso anche un importo pari al 10 per cento del valore globale netto imponibile dell'attivo ereditario (per la parte eccedente la franchigia prevista per legge), salvo che da inventario redatto analiticamente secondo l'articolo 769 c.p.c. le voci risultassero complessivamente pari a un minore importo
  • dovesse comprendere anche i titoli di qualsiasi specie indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto
  • dovesse comprendere i beni mobili e titoli al portatore, di qualunque specie, posseduti dal de cuius o depositati presso terzi a suo nome
  • dovesse comprendere le azioni e gli altri titoli cointestati e i crediti interessanti il de cuius e altri, compresi i crediti nascenti da depositi bancari o conti correnti cointestati, presumendo l'appartenenza integralmente al de cuius dei beni e dei diritti cointestati anche a nome degli eredi e legatari, salvo i beni oggetto di comunione legale tra i coniugi.
Inoltre, il Testo unico imponeva non solo il coacervo delle vendite ma anche quello delle donazioni in qualunque data effettuate, ciò al solo fine di determinare, in seguito a un'attualizzazione del valore delle stesse alla data del decesso, lo scaglione e l'aliquota applicabile (coacervo delle donazioni).

1997
Per le successioni apertesi dal 29 marzo 1997, il contribuente è tenuto ad autoliquidare e pagare a parte i tributi collegati all'imposta di successione.
Resta a carico del competente ufficio del Registro la liquidazione dell'imposta di successione, delle sanzioni, degli interessi e dei tributi speciali; questi, perciò, debbono essere pagati dagli eredi o legatari solo dopo aver ricevuto la notifica del relativo avviso di liquidazione.

1999
Con la legge n. 488/1999 è stato stabilito un aumento della soglia di esenzione dell'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario da 250 milioni a 350 milioni.

2000
Un'importante modifica dell'imposta di successione, con effetti decorrenti retroattivamente per le successioni apertesi il 1° luglio 2000 (con scadenza quindi al 31 dicembre 2000), è stata apportata dall'articolo 69, legge 21.11.2000, n. 342.
Detto articolo di legge venne a modificare innanzi tutto la base imponibile, individuandola nel valore della quota di eredità o del legato e non più nel valore dell'intero asse ereditario (imposta sulla quota), con la conseguenza che la presunzione del 10 per cento venne a gravare sulla singola quota di eredità spettante a ciascun erede. Inoltre, furono fissate le seguenti aliquote:
  • 4 per cento per il coniuge e i parenti in linea retta
  • 6 per cento per i parenti fino al IV grado e gli affini fino al III grado
  • 8 per cento per gli altri soggetti.
Con la legge n. 342/2000, quindi, la liquidazione del tributo avviene sulle sole quote ereditarie, comprese quelle relative ai coniugi e ai parenti in linea retta e non più sul valore dell'intero asse ereditario, e anche la franchigia, fissata a 350 milioni di lire per ogni erede e legatario, è riferita alle singole quote e non più al valore globale netto dell'asse ereditario, oltre a essere elevata a 1 miliardo per i parenti in linea retta minorenni e per gli handicappati.
Ulteriore effetto è stato quello di abrogare l'articolo 10 del Dlgs n. 346/90, che regolamentava l'obbligo di coacervazione dei beni venduti nell'ultimo semestre, e l'articolo 11, comma 2, inerente la presunzione di possesso totale in capo al de cuius dei beni cointestati quali conti correnti, azioni e titoli, qualora la contestazione riguardava un erede.
Un'ulteriore importante novità consiste nella possibilità di richiedere l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" per i beni immobili caduti in successione.
Infine, è stata stabilita l'abolizione dell'imposta sostitutiva Invim per le successioni il cui termine di presentazione scadeva il 31 dicembre 2000.

2001
L'imposta sulle successioni e donazioni è stata soppressa dall'articolo 13, comma 1, della legge 18/10/2001, n. 383, con effetto dalle successioni aperte e dalle donazioni effettuate successivamente al 25 ottobre 2001.
L'imposta era distinta in diverse serie di aliquote progressive, per scaglioni, di cui la prima colpiva il valore globale dell'asse ereditario e le altre seguivano in relazione al grado di parentela.
Sui beni caduti in successione l'imposta non è più dovuta, indipendentemente dal loro valore e dal grado di parentela intercorrente tra il de cuius e i beneficiari.
Nonostante vi sia stata l'abolizione dell'imposta di successione, resta comunque l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione qualora nel patrimonio ereditario risultino inclusi beni immobili o diritti reali immobiliari.
In sintesi, si può evidenziare che nonostante il 25 ottobre 2001 segni il limite per l'applicazione dell'imposta di successione, restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione solo per gli immobili (per i quali si continueranno a versare in autoliquidazione le imposte accessorie all'imposta di successione - imposta ipotecaria, imposta catastale, tassa ipotecaria e imposta di bollo - finalizzate alla volturazione presso il catasto e alla trascrizione presso le conservatorie degli immobili), nulla esclude che, per le successioni apertesi prima di tale data, si debba continuare a presentare la dichiarazione, qualora non lo si sia già fatto, e ad assolvere l'imposta di successione eventualmente liquidata dall'ufficio, oltre a quelle dovute in autoliquidazione.

2003
Per le successioni aperte dal 26 novembre 2003, la denuncia di successione va presentata entro un anno dall'apertura.

8.1.1 Coesistenza di tre regimi impositivi
La non retroattività della legge n. 383 del 2001, che ha espressamente abrogato il tributo successorio, ha però, di fatto, consentito la permanenza di tre regimi impositivi diversi, regolamentati:
  • dal Dlgs n. 346/90 per le successioni apertesi fino al 30 giugno 2000
  • dalla legge n. 342 del 2000 per le successioni apertesi dopo il 30 giugno 2000 e fino al 25 ottobre 2001
  • dalla legge n. 383 del 2001 per le successioni apertesi dal 26 ottobre 2001, data a partire dalla quale vi è la completa soppressione dell'imposta di successione.
Tabella riassuntiva dell'evoluzione dell'imposta di successione

L'articolo 13 della legge n. 383/2001 ha definitivamente abrogato l'imposta di successione e donazione.
Tuttavia, gli adempimenti relativi all'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione e le norme riguardanti l'accertamento e la liquidazione del tributo sono ancora in vigore.

Successioni apertesi entro il 18 marzo 1997:
Imposta di successione con franchigia globale sino a 250.000.000
Imposta ipotecaria e catastale proporzionale (rispettivamente con aliquote del 2 e 1 per cento)
Invim (se il valore degli immobili è superiore a 250.000.000)

Successioni apertesi dopo il 18 marzo 1997:
Imposta di successione con franchigia globale sino a 250.000.000
Imposta ipotecaria e catastale proporzionale (rispettivamente con aliquote del 2 e 1 per cento)
Invim sostitutiva dell'1 per cento oltre l'importo di 250.000.000

Successioni apertesi dal 01 gennaio 2000, ma per le quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto entro il 31 dicembre 2000
Imposta di successione con franchigia globale sino a 350.000.000
Imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale (rispettivamente con aliquote del 2 e 1 per cento)
Invim sostitutiva dell'1 per cento oltre l'importo di lire 350.000.000

Successioni apertesi entro il 24 ottobre 2001
Imposta di successione con franchigia per quote sino a 350.000.000
Imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale

Successioni apertesi a partire dal 25 ottobre 2001
Imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale (in misura fissa se vengono richieste le agevolazioni "prima casa")
Nel calcolo della base imponibile non si deve tener conto di eventuali passività gravanti sugli immobili stessi.
A seguito della riforma della legge n. 383/2001, sui beni caduti in successione, quindi, non è più dovuta l'imposta di successione, indipendentemente dal loro valore e dal grado di parentela intercorrente tra il defunto e i beneficiari.


8.1.2 Dilazione del pagamento
In determinate condizioni, il pagamento dell'imposta di successione può essere dilazionato, ai sensi dell'articolo 38 del Dlgs n. 346/90, previa prestazione di garanzia (ipoteca, titoli di stato, fideiussione, eccetera), per un massimo di 5 rate annuali dall'apertura della successione, qualora se ne faccia richiesta entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e si sia ottenuto il consenso entro 90 giorni dalla richiesta.
In base a decreto ministeriale del 5 marzo 1999, sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi annui a scalare nella misura del 5 per cento.
Il contribuente ha sempre diritto di ottenere la dilazione quando offre l'ipoteca su tutti i beni e diritti ereditati cui si riferisce l'imposta da dilazionare.

11. continua
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