3.1 La rappresentazione
Quando il patrimonio del defunto fa capo a più eredi contemporaneamente, si ha la cosiddetta comunione ereditaria.
La rappresentazione, secondo la terminologia utilizzata in proposito dal codice civile, fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità. Si tratta del subentro nel diritto di accettare l'eredità di persona diversa dal chiamato all'eredità.
Presupposto essenziale della rappresentazione è che il primo chiamato non abbia voluto o potuto accettare l'eredità.
L'articolo 467 del codice civile dà la nozione di "rappresentazione": è l'istituto che consente di "subentrare" a un discendente (legittimo o naturale) "nel luogo e nel grado del loro ascendente" in una successione ereditaria. Il successivo articolo 468 cita: "la rappresentazione ha luogo nella linea retta a favore dei discendenti dei figli legittimi del defunto e nella linea collaterale a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto, con esclusione quindi di altri parenti, tra cui il coniuge del fratello premorto al de cuius".
Il vincolo di parentela è il legame tra persone che "discendono" da uno stesso stipite (articolo 74, c.c.); sono "parenti in linea retta" quelli che discendono "l'uno dall'altro", in "linea collaterale" coloro che hanno uno "stipite comune" ma "non discendono l'uno dall'altro", ad esempio fratelli e sorelle (articolo 75, c.c.).
Ne deriva che la rappresentazione ha luogo:
- in linea retta, a favore dei figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali
- in linea collaterale, solo a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto (articolo 468, comma 1); per i fratelli e i cugini, la rappresentazione opera solo a favore dei discendenti di fratelli o sorelle del defunto.
L'articolo 468 del codice civile parla di discendenti; tali non sono solo i discendenti di sangue, ma anche i figli adottivi, equiparati ai figli legittimi a tutti gli effetti successori (articoli 536, comma 2, e 567, comma 1).
Quando si applica la rappresentazione, "la divisione si fa per stirpi" (articolo 469, terzo comma, c.c.), cioè i discendenti subentrano tutti al posto del loro capostipite, indipendentemente dal loro numero, e non per capi: i nipoti dell'ereditando, anche se sono dieci, riceveranno complessivamente solo la quota di eredità che sarebbe spettata al loro ascendente che non ha voluto o potuto accettare, e perciò riceveranno individualmente solo un decimo di quanto riceve il figlio dell'ereditando (articolo 469, c.c.).
La rappresentazione vale per la successione con o senza testamento (articolo 467, c.c.): qualora gli eredi aventi diritto di succedere non volessero accettare l'eredità per qualsiasi motivo (per morte, rinuncia all'eredità, indegnità), subentreranno a questi i loro discendenti.
In caso di assenza di eredi, erede necessario è lo Stato.
Esempio di rappresentazione: se un figlio, ad esempio, è premorto al padre, nella successione di questo concorreranno con gli altri suoi figli i discendenti del figlio premorto, ai quali andrà la quota che sarebbe spettata al loro discendente.
Il successore che non può o non vuole succedere prende il nome di rappresentato; chi assume il suo posto nella successione è il rappresentante. Questi ha un proprio diritto a succedere, non già come erede del rappresentato; perciò, succede per rappresentazione anche se fosse incapace o indegno di succedere al rappresentato o avesse rinunciato all'eredità di questo (articolo 468, comma 2).
Quando mancano i presupposti della successione per rappresentazione, può avere luogo l'accrescimento, e la quota rimasta vacante andrà a coloro che avrebbero concorso con l'erede mancante.
La rappresentazione ha luogo nella successione testamentaria quando il testatore abbia provveduto per il caso in cui il chiamato non possa o non voglia accettare (articolo 467, comma 2).
Perciò la sostituzione testamentaria prevale sulla rappresentazione e questa prevale sull'accrescimento.
Presupposti della rappresentazione: - la chiamata a succedere di un soggetto che non voglia o non possa accettare - nel caso di successione testamentaria, la mancanza di disposizioni sostitutive che prevalgono sulla rappresentazione Si ha successione per rappresentazione nel caso in cui una persona, che per testamento o per legge sia chiamata a succedere a un'altra, non voglia o non possa succedere: - non voglia, cioè non accetti l'eredità o vi rinunci - non possa, cioè muoia prima dell'apertura della successione o sia indegna di succedere o sia decaduta dal diritto di accettare a norma degli articoli 481 e 487, comma 3. |
3.2 L'accrescimento
E' un istituto previsto per il caso in cui un chiamato a seguito di successione non possa o non voglia accettare l'eredità: in tal caso, la parte del patrimonio ereditario offerta al chiamato si accresce agli altri eredi (o agli altri collegatari se si tratta di successione a titolo particolare).
L'operatività dell'accrescimento è subordinata a una serie di presupposti:
- si ha solo quando non si possono realizzare, l'uno subordinatamente alla inoperatività dell'altro, la successione nel diritto di accettazione dell'eredità, la sostituzione, la rappresentazione
- si verifica solo se più persone sono state istituite eredi con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di quote o di parti uguali, o in una stessa quota (in quest'ultimo caso però l'accrescimento si verifica solo a favore degli eredi istituiti nella medesima quota)
- nel caso di successione a titolo particolare, l'accrescimento a favore dei collegatari si verifica se a essi è stato legato lo stesso oggetto
- non è possibile l'accrescimento, se, nonostante la ricorrenza dei presupposti di cui ai numeri 1 e 2, il testatore ha escluso l'accrescimento.
3. continua