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Analisi e commenti

LA SUCCESSIONE (3)

La rappresentazione e l'accrescimento

forziere
3. La rappresentazione e l'accrescimento
3.1 La rappresentazione
Quando il patrimonio del defunto fa capo a più eredi contemporaneamente, si ha la cosiddetta comunione ereditaria.
La rappresentazione, secondo la terminologia utilizzata in proposito dal codice civile, fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità. Si tratta del subentro nel diritto di accettare l'eredità di persona diversa dal chiamato all'eredità.
Presupposto essenziale della rappresentazione è che il primo chiamato non abbia voluto o potuto accettare l'eredità.

L'articolo 467 del codice civile dà la nozione di "rappresentazione": è l'istituto che consente di "subentrare" a un discendente (legittimo o naturale) "nel luogo e nel grado del loro ascendente" in una successione ereditaria. Il successivo articolo 468 cita: "la rappresentazione ha luogo nella linea retta a favore dei discendenti dei figli legittimi del defunto e nella linea collaterale a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto, con esclusione quindi di altri parenti, tra cui il coniuge del fratello premorto al de cuius".
Il vincolo di parentela è il legame tra persone che "discendono" da uno stesso stipite (articolo 74, c.c.); sono "parenti in linea retta" quelli che discendono "l'uno dall'altro", in "linea collaterale" coloro che hanno uno "stipite comune" ma "non discendono l'uno dall'altro", ad esempio fratelli e sorelle (articolo 75, c.c.).

Ne deriva che la rappresentazione ha luogo:
  • in linea retta, a favore dei figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali
  • in linea collaterale, solo a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto (articolo 468, comma 1); per i fratelli e i cugini, la rappresentazione opera solo a favore dei discendenti di fratelli o sorelle del defunto.
Ha luogo, in entrambi i casi, all'infinito (se, nell'esempio precedente, anche i figli del figlio fossero morti, succederebbero i nipoti), indipendentemente dal fatto che sia disuguale il grado dei discendenti (concorso di figli con nipoti, di nipoti con pronipoti) o il loro numero per ciascuna stirpe (ad esempio, un nipote di una stirpe concorre con dieci nipoti di un'altra stirpe).
L'articolo 468 del codice civile parla di discendenti; tali non sono solo i discendenti di sangue, ma anche i figli adottivi, equiparati ai figli legittimi a tutti gli effetti successori (articoli 536, comma 2, e 567, comma 1).

Quando si applica la rappresentazione, "la divisione si fa per stirpi" (articolo 469, terzo comma, c.c.), cioè i discendenti subentrano tutti al posto del loro capostipite, indipendentemente dal loro numero, e non per capi: i nipoti dell'ereditando, anche se sono dieci, riceveranno complessivamente solo la quota di eredità che sarebbe spettata al loro ascendente che non ha voluto o potuto accettare, e perciò riceveranno individualmente solo un decimo di quanto riceve il figlio dell'ereditando (articolo 469, c.c.).

La rappresentazione vale per la successione con o senza testamento (articolo 467, c.c.): qualora gli eredi aventi diritto di succedere non volessero accettare l'eredità per qualsiasi motivo (per morte, rinuncia all'eredità, indegnità), subentreranno a questi i loro discendenti.
In caso di assenza di eredi, erede necessario è lo Stato.

Esempio di rappresentazione: se un figlio, ad esempio, è premorto al padre, nella successione di questo concorreranno con gli altri suoi figli i discendenti del figlio premorto, ai quali andrà la quota che sarebbe spettata al loro discendente.

Il successore che non può o non vuole succedere prende il nome di rappresentato; chi assume il suo posto nella successione è il rappresentante. Questi ha un proprio diritto a succedere, non già come erede del rappresentato; perciò, succede per rappresentazione anche se fosse incapace o indegno di succedere al rappresentato o avesse rinunciato all'eredità di questo (articolo 468, comma 2).
Quando mancano i presupposti della successione per rappresentazione, può avere luogo l'accrescimento, e la quota rimasta vacante andrà a coloro che avrebbero concorso con l'erede mancante.
La rappresentazione ha luogo nella successione testamentaria quando il testatore abbia provveduto per il caso in cui il chiamato non possa o non voglia accettare (articolo 467, comma 2).
Perciò la sostituzione testamentaria prevale sulla rappresentazione e questa prevale sull'accrescimento.

Presupposti della rappresentazione:
- la chiamata a succedere di un soggetto che non voglia o non possa accettare
- nel caso di successione testamentaria, la mancanza di disposizioni sostitutive che prevalgono sulla rappresentazione

Si ha successione per rappresentazione nel caso in cui una persona, che per testamento o per legge sia chiamata a succedere a un'altra, non voglia o non possa succedere:
- non voglia, cioè non accetti l'eredità o vi rinunci
- non possa, cioè muoia prima dell'apertura della successione o sia indegna di succedere o sia decaduta dal diritto di accettare a norma degli articoli 481 e 487, comma 3.

3.2 L'accrescimento
E' un istituto previsto per il caso in cui un chiamato a seguito di successione non possa o non voglia accettare l'eredità: in tal caso, la parte del patrimonio ereditario offerta al chiamato si accresce agli altri eredi (o agli altri collegatari se si tratta di successione a titolo particolare).
L'operatività dell'accrescimento è subordinata a una serie di presupposti:
  1. si ha solo quando non si possono realizzare, l'uno subordinatamente alla inoperatività dell'altro, la successione nel diritto di accettazione dell'eredità, la sostituzione, la rappresentazione
  2. si verifica solo se più persone sono state istituite eredi con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di quote o di parti uguali, o in una stessa quota (in quest'ultimo caso però l'accrescimento si verifica solo a favore degli eredi istituiti nella medesima quota)
  3. nel caso di successione a titolo particolare, l'accrescimento a favore dei collegatari si verifica se a essi è stato legato lo stesso oggetto
  4. non è possibile l'accrescimento, se, nonostante la ricorrenza dei presupposti di cui ai numeri 1 e 2, il testatore ha escluso l'accrescimento.
L'accrescimento opera di diritto. Se non esistono i presupposti per l'accrescimento, si farà luogo alla successione legittima, per quanto concerne la successione a titolo universale, mentre la porzione del legatario mancante, nella successione a titolo particolare, viene acquistata dall'onerato. Un fenomeno analogo può verificarsi anche nella successione legittima: ai sensi dell'articolo 522, la parte di colui che rinunzia, si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante, salvo diritto di rappresentazione.

3. continua
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