L'eredità si devolve per legge o per testamento, da cui le definizioni di successione legittima o testamentaria.
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria (articolo 457, c.c.).
Se gli eredi, testamentari o per legge, sono due o più, tra loro si instaura la comunione ereditaria e gli eredi vi partecipano in proporzione della loro quota ereditaria.
Nell'ambito della successione per legge vengono così individuate rispettivamente la successione legittima e la successione necessaria e complessivamente tre tipi di successione: legittima, testamentaria, legale necessaria.
La successione legittima è quella che si effettua secondo la disciplina dettata dalla legge, in quanto manca un testamento, o quello che esiste non è valido o è stato annullato a seguito di vizi, o vi è stata rinunzia all'eredità o impossibilità di succedere dei chiamati o, infine, perché l'asse ereditario non si è esaurito una volta eseguite le disposizioni testamentarie.
L'articolo 565 del codice civile ("categorie dei successibili") stabilisce che nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, secondo questo ordine.
La successione per legge è una successione di carattere residuale e suppletiva in quanto presupposto della sua applicazione è:
- la mancanza (totale o parziale) di disposizione testamentaria a titolo universale
- la violazione dei diritti spettanti ai cosiddetti legittimari.
Se colui che muore non lascia parenti, l'eredità va allo Stato, il quale non può rinunciare all'eredità e risponderà di eventuali debiti del de cuius sino al valore dei beni acquisiti.
Quindi, quando non vi è un testamento, è la legge che stabilisce le persone a cui va l'eredità, individuandole tra i congiunti più stretti del de cuius secondo un preciso ordine di precedenza, determinato dall'intensità del vincolo di parentela.
Subentreranno quindi nel patrimonio ereditario:
- il coniuge, a cui spetterà:
- tutta l'eredità in mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle (articolo 583, c.c.)
- metà se concorre con un solo figlio
- 1/3 dell'eredità se concorre con più figli (articolo 581, c.c.)
- 2/3 dell'eredità se concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle (articolo 582, c.c.).
- i figli (1° ordine); in mancanza del coniuge, ai figli legittimi e naturali, legittimati e adottivi che escludono sia gli ascendenti che i collaterali (in pratica tutti gli altri parenti, all'infuori del coniuge), spetta l'intera eredità che verrà divisa in quote eguali
- gli ascendenti (2° ordine - genitori e ascendenti, fratelli e sorelle); in mancanza del coniuge, di figli e dei fratelli o sorelle del defunto, l'intera eredità va agli ascendenti (genitori). In concorso con fratelli e sorelle, gli ascendenti hanno diritto alla metà del patrimonio ereditario e l'altra metà verrà divisa tra i fratelli e le sorelle
- i fratelli e le sorelle, ai quali spetta l'intera eredità solo quando il defunto muore senza lasciare né coniuge, né figli, né ascendenti
- i parenti in linea collaterale dal terzo al sesto grado (ad esempio, zii, cugini, figli di cugini) quando mancano le categorie sopra elencate (3° ordine) hanno diritto di partecipare alla successione solo quando non vi siano altri successibili; vale il principio che il più vicino in grado esclude il più remoto, mentre quelli di pari grado concorrono per quote eguali.
L'eredità si divide in parti uguali tra i parenti del grado più vicino con esclusione dei parenti di grado ulteriore.
Lo Stato interviene in mancanza di parenti entro il sesto grado (articolo 572, c.c.) ed è "erede necessario" in quanto non può rinunciare all'eredità.
Sono esclusi dalla successione legittima gli affini. Se gli eredi legittimi sono premorti, ossia deceduti al momento di ereditare, interviene, come già detto, l'istituto della rappresentazione: essi sono cioè sostituiti dai loro discendenti diretti.
4.1 Devoluzione
Gli eredi del de cuius sono suddivisi per gradi di parentela. Coloro che hanno diritto di succedere e rientrano in un grado di parentela superiore escludono automaticamente coloro che appartengono a un grado inferiore. All'interno dei singoli ordini di grado i soggetti con grado di parentela più vicino escludono quelli più lontani.
Soggetti con diritto di successione di 1° grado: figli di colui che muore (figli legittimi, naturali o adottati). I figli legittimi e naturali hanno gli stessi diritti; i figli legittimati e adottivi vengono equiparati ai figli legittimi.
Soggetti con diritto di successione di 2° grado: vengono individuati tra ascendenti (genitori), fratelli e sorelle, compresi i loro discendenti.
Soggetti con diritto di successione di 3° grado: tutti gli altri parenti fino al sesto grado di parentela incluso.
Coniuge: il coniuge eredita con i soggetti che rientrano nei primi due gradi ed esclude coloro che rientrano nel terzo grado.
Se vi sono fratelli unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà dei germani.
Eredi | Coniuge | Figli | Ascendenti | Fratelli | Art. c.c. |
Coniuge | 1/1 | 583 | |||
Coniuge + un figlio | 1/2 | 1/2 | 581 | ||
Coniuge + due o più figli | 1/3 | 2/3 | 581 | ||
Coniuge + genitori + ascendenti | 2/3 | 1/3 | 582 | ||
Coniuge + fratelli | 2/3 | 1/3 | 582 | ||
Coniuge + genitori + ascendenti + uno o più fratelli | 8/12 | 3/12 | 1/12 | 582 | |
1 figlio | 1/1 | 566 | |||
Due o più figli | 1/1 | 566 | |||
Genitori | 1/1 | 568 | |||
Un genitore + due o più fratelli (g. o u.) | 1/2 | 1/2 | 571 | ||
Un genitore + fratello germano | 1/2 | 1/2 | 571 | ||
Genitore + fratello unilaterale | 2/3 | 1/3 | 570 | ||
Entrambi i genitori + fratello germano | 2/3 | 1/3 | 571 | ||
Entrambi i genitori + fratello unilaterale | 4/5 | 1/5 | 571 | ||
Entrambi i genitori + 2 fratelli germani | 1/2 | 1/2 | 571 | ||
Entrambi i genitori + 2 fratelli unilaterali | 2/3 | 1/3 | 571 | ||
Entrambi i genitori + 1 fratello germano + un fratello unilaterale | 4/7 | 3/7 | 571 | ||
Entrambi i genitori + 3 fratelli unilaterali | 4/7 | 3/7 | 571 | ||
Entrambi i genitori + 3 fratelli di cui almeno uno germano | 1/2 | 1/2 | 571 | ||
Entrambi i genitori + 4 o più fratelli (germani o unilaterali) | 1/2 | 1/2 | 571 | ||
Fratelli | 1/1 | 570 | |||
Ascendenti | 1/1 | 569 | |||
Ascendenti + fratelli | 1/2 | 1/2 | 571 |
4.2 Esclusione del coniuge dall'eredità
Il coniuge può essere escluso dal patrimonio ereditario quando, in caso di separazione, il tribunale gli addebiti l'intera colpa. In questo caso, però, avrà diritto a un assegno vitalizio, qualora al momento del decesso riceveva dal de cuius gli alimenti. L'ammontare dell'assegno non può essere superiore alla prestazione alimentare goduta in precedenza.
Il coniuge separato a cui non è stata addebitata la separazione ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
4.3 Minori
L'amministrazione dei beni spetta ai genitori o al genitore esercente la potestà parentale.
4.4 Gradi di parentela
La parentela è il vincolo di sangue che unisce due persone che discendono dallo stesso soggetto, detto "capostipite". Per determinare l'intensità del vincolo si considerano le linee e i gradi.
E' in linea retta quando l'una è generata dall'altra. E' il rapporto che lega un parente direttamente ad un altro, ad esempio padre e figlio, nonno e nipote.
E' in linea collaterale quando, pur non essendo generata l'una dall'altra, vi è discendenza da un capostipite comune. E' il rapporto che intercorre tra coloro i quali hanno il capostipite in comune, ma non discendono l'uno dall'altro, come i fratelli o zio e nipote.
I gradi di parentela, importanti per stabilire i diritti all'eredità, si contano calcolando le persone e togliendo il capostipite. Ad esempio: padre e figlio, linea retta, 1° grado; nonno e nipote, linea retta, 2° grado; fratelli, collaterali, 2° grado; cugini, collaterali, 4° grado.
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (articolo 77, c.c.). I parenti oltre il quarto grado sono considerati, per le successioni, estranei.
La parentela legale, che nasce dal rapporto di adozione, è equiparata alla parentela naturale: l'adottato entra a far parte della famiglia dell'adottante a pieno titolo, assumendo il normale rapporto di parentela con i parenti dei nuovi genitori.
L'affinità è il rapporto che intercorre tra un coniuge e i parenti dell'altro (articolo 78, c.c.): cognati, suoceri, nuora, eccetera. Per calcolare il grado di affinità si deve tenere conto del grado di parentela che lega il coniuge ai suoi congiunti (ad esempio, genero e suocera sono affini di primo grado perché tra la moglie e la madre della moglie c'è una parentela di primo grado).
L'affinità è un vincolo che nasce col matrimonio, ma che non cessa con la morte dell'altro coniuge, bensì solo con la dichiarazione di nullità del matrimonio. Anche l'affinità è giuridicamente rilevante fino al sesto grado; sono indifferenti per la legge gli affini tra loro, come i consuoceri.

4. continua