Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Analisi e commenti

LA SUCCESSIONE (5)

La successione testamentaria

forziere
5. La successione testamentaria
Il testamento è un atto scritto, revocabile, con il quale una persona (testatore) dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse, guardando al tempo in cui non sarà più in vita (articolo 587, c.c.). E' l'espressione delle ultime volontà del defunto.
La legge permette di disporre con piena libertà dei propri beni per il periodo successivo alla morte, purché vengano rispettati i diritti che il codice civile assicura ai prossimi congiunti (legittimari).

Il testamento deve avere necessariamente la forma scritta: le dichiarazioni orali, anche se fatte alla presenza di testimoni, sono prive di valore. Il testamento è un atto formale e solenne e, pertanto, non è ammesso il testamento orale.

Non si è capaci di testare se:
  • si è di età inferiore ai diciotto anni
  • si è interdetti per infermità mentale
  • anche non interdetti, si è incapaci, per qualsiasi causa purché provata, di intendere e volere nel momento del testamento.
Quando una persona dispone del proprio patrimonio per testamento, alla sua morte si apre una successione testamentaria. I presupposti sono:
  • l'esistenza di un testamento valido
  • la capacità di testare del disponente
  • la capacità di ricevere per testamento del beneficiario della disposizione
  • il rispetto della quota di legittima da parte del disponente. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
Il testamento:
  • è un atto revocabile essendo possibile cambiarlo, riscriverlo e modificarlo fino all'ultimo momento di vita del testatore e per tutte le volte che si vuole
  • è un atto personale, deve cioè essere compiuto direttamente dal suo autore. E' nullo, ad esempio, il testamento fatto in nome e per conto di altra persona o quando si rinvia per la determinazione del contenuto a quello di altri testamenti o altri atti o documenti (testamento per relazione)
  • è un atto esclusivo, cioè deve essere frutto di una sola persona. E' infatti vietato il testamento congiuntivo, cioè fatto da due o più persone (ad esempio, genitori che dettano nello stesso atto le loro ultime volontà a favore del figlio); è vietato anche il testamento reciproco, quando cioè due persone nello stesso atto dispongono l'uno a favore dell'altro (ad esempio, due fratelli che dispongono che il sopravvissuto succederà all'altro)
  • è un atto unilaterale (non recettizio), poiché si basa sulle dichiarazioni di volontà di una sola persona e si perfeziona con la sola manifestazione di volontà del suo autore. Sono infatti vietati i patti successori (articolo 458, c.c.), ossia quei patti con cui ci si impegna a lasciare l'eredità a qualcuno o a rinunciare all'eredità prima della sua apertura o infine con cui si dispone di un'eredità non ancora apertasi
  • è un atto di natura patrimoniale. Di solito il contenuto è economico, anche se il testamento può contenere disposizioni non aventi contenuto strettamente patrimoniale (articolo 587, comma 2, c.c.), quale, ad esempio, il riconoscimento di figlio naturale, divieto di prelievo di organi, designazione luogo di sepoltura; sono disposizioni non patrimoniali anche i consigli, le raccomandazioni, i desideri del testatore: hanno valore esclusivamente morale, ma vanno rispettate scrupolosamente
  • è un atto formale, in quanto deve essere compiuto in una delle forme previste dalla legge (olografo, pubblico, segreto, speciale)
Per essere valido, il testamento deve essere redatto in una delle forme seguenti: testamento olografo, pubblico, segreto, speciale.

5.1.1 Capacità di testare
Non possono disporre dei propri beni con testamento, come già detto, coloro i quali siano ritenuti dalla legge incapaci (articolo 591, c.c.): minori di età, interdetti legali, incapaci naturali.
L'incapacità deve sussistere al momento della redazione del testamento; il testamento dell'incapace non è nullo, ma annullabile, ossia produce pienamente i suoi effetti fino a quando l'incapacità del testatore non venga accertata e pronunciata da un giudice, dietro domanda di un qualsiasi interessato (colui che acquisterebbe diritti successori a seguito dell'annullamento).
La prova dell'incapacità naturale deve essere fornita con ogni mezzo, anche presunzioni, quali il contenuto illogico del testamento, l'incapacità dell'autore prima e dopo la redazione dell'atto, eccetera.
La domanda volta a far dichiarare l'annullamento del testamento dell'incapace deve essere proposta al giudice entro cinque anni dal giorno in cui viene data esecuzione alle disposizioni testamentarie: decorso tale termine, l'azione si prescrive e non potrà più essere esercitata.
Nel caso in cui il testatore temesse che qualcuno dei futuri eredi possa ricorrere all'impugnazione del testamento per incapacità proprie, sarebbe opportuno che egli redigesse le proprie ultime volontà alla presenza di un notaio.

5.1.2 L'esecutore testamentario
Il testatore può prevedere nel testamento la nomina di uno o più esecutori testamentari.
Generalmente si tratta di una persona di fiducia, che ha il compito di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. L'esecutore prende possesso dei beni ereditari e deve amministrarli con la diligenza del buon padre di famiglia; egli deve, inoltre, rendere conto della sua gestione, al termine della quale consegnerà i beni all'erede.

5.1.3 Le disposizioni testamentarie
Le disposizioni testamentarie possono essere sottoposte a condizione (evento futuro e incerto dal cui verificarsi si fa dipendere l'efficacia della disposizione o la sua risoluzione; si parla, in tal caso, di condizione sospensiva o risolutiva).
Con la condizione sospensiva gli effetti del testamento non si verificano fino al realizzarsi del fatto richiesto; nella condizione risolutiva il suo avverarsi fa venir meno la istituzione di erede o di legato.
Se la condizione è impossibile (ad esempio, la nomina di erede è subordinata alla condizione di finanziare un ente che risulta estinto), o illecita - contraria a norme imperative, ordine pubblico o al buon costume - (ad esempio, la condizione che impone di iscriversi a un determinato politico, o di avere o non avere figli), si considera come non apposta.
Condizioni illecite previste espressamente dalla legge sono il divieto di contrarre matrimonio e la condizione di reciprocità che si ha quando il testatore pone come condizione l'essere a sua volta contemplato nel testamento dell'erede (ti nomino erede a condizione che nel tuo testamento mi nomini erede).
L'intero atto sarà nullo se nel testamento risulti che a determinare il testatore a disporre sia stato solo un motivo illecito.

5.1.4 Annullamento e modifica del testamento
Un testamento può essere soggetto a modifiche da parte del testatore in qualunque momento. Questo può accadere, ad esempio, con la scrittura di un nuovo testamento che automaticamente annullerà quello precedente. Il testamento molto più semplicemente può anche essere distrutto, nel caso che il testatore non sia più d'accordo con quanto scritto in precedenza.

5.1.5 Registrazione e pubblicazione
Dal 1981 è stato istituito presso il ministero della Giustizia il registro dei testamenti, in cui devono essere scritti, a cura del notaio che redige o riceve gli atti, i testamenti pubblici, olografi depositati presso il notaio, segreti e speciali.
Tale registro è consultabile solo a seguito del decesso del testatore. La pubblicazione del testamento, infatti, interviene a seguito della morte del de cuius.
Il notaio deve rendere nota l'esistenza del testamento olografo o segreto ricevuto non appena ha notizia certa della morte del testatore. Deve inoltre pubblicare il testamento olografo a seguito della presentazione da parte del suo possessore.

5. continua
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/successione-5