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Analisi e commenti

LA SUCCESSIONE (7)

Contenuto del testamento. Il diritto alla legittima. Invalidità del testamento. Divieto dei patti successori

forziere
5.3 Contenuto del testamento
Il testatore, col testamento, oltre a disporre del proprio patrimonio, può riconoscere figli naturali, nominare un tutore per minorenni o interdetti, abilitare nuovamente un indegno alla capacità di succedere, nominare un esecutore testamentario, esprimere desideri in merito alla propria tomba.

5.4 Il diritto alla legittima La legge permette a ogni persona di disporre con piena libertà dei suoi beni per il periodo successivo alla morte, permettendo anche che essa, durante la vita, possa donare i suoi beni a chi vuole, purché non danneggi i diritti che la legge assicura ai prossimi congiunti.
Tali soggetti sono definiti dal codice civile legittimari (articolo 536, c.c.).

Successione necessaria
Opera in due casi:
  1. se il de cuius ha fatto testamento ma ha escluso determinati parenti a cui la legge riconosce il diritto di succedere in una determinata quota dell'eredità
  2. se, pur non avendo fatto testamento, ha donato in vita i suoi beni in misura tale da ledere il diritto di successione dei parenti.
In entrambi i casi, i parenti esclusi o danneggiati possono far valere i loro diritti con una apposita azione legale.
Il testatore può disporre dei propri beni a favore di chi meglio crede, ma con dei limiti stabiliti dalla legge, che prevede che una parte dell'eredità debba essere devoluta per forza di cose ai parenti più stretti.
Il diritto al conseguimento della quota di riserva (legittima) compete unicamente ai legittimari, che la legge identifica nella moglie e nei figli (legittimi e naturali, legittimati e adottivi) del de cuius, oltre che negli ascendenti; solo loro possono agire per ridurre gli atti di liberalità (donazioni) e le disposizioni di ultima volontà (testamenti), allo scopo di salvaguardare i loro diritti.
In assenza di dette categorie, il testatore può liberamente disporre del proprio patrimonio in via successoria favorendo, anche esclusivamente, un terzo non parente.
Gli altri parenti successibili (quelli entro il sesto grado) possono essere chiamati all'eredità solo in assenza di disposizioni testamentarie.
Quando vi sono dei legittimari, si distinguono nel patrimonio ereditario, due parti:
  • la quota disponibile, della quale il testatore era libero di disporre
  • la quota legittima (o riserva), della quale il testatore non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari.
Il diritto del legittimario alla legittima non è un diritto di credito verso gli altri successori, ma un diritto assoluto che si esplica sui beni ereditari; pertanto, questi ha il diritto di conseguire in natura tutti i beni che costituiscono la legittima.

EREDI LEGITTIMA QUOTA DISPONIBILE
Coniuge 1/2 1/2
coniuge + 1 figlio 1/3 al figlio
1/3 al coniuge
1/3
coniuge e + di un figlio 1/4 al coniuge
1/2 ai figli
1/4
coniuge + genitori + nonni 1/2 al coniuge
1/4 ai parenti
 1/4
1 figlio 1/2 1/2
più figli 2/3 1/3
genitori più nonni 1/3 2/3


5.5 Invalidità del testamento
Può portare alla nullità e all'annullabilità; il testamento è nullo quando sia contrario a norme imperative come, per esempio, i difetti di forma o il motivo illecito.
L'azione di nullità può essere esercitata da chiunque interessato.
Le cause di annullabilità dei testamenti sono:
  • difetti di forma che non comportino nullità
  • annullabilità per incapacità di disporre (testamento del minore o dell'interdetto)
  • annullabilità per vizi della volontà (testamento affetto da errore, violenza o dolo).
L'azione di annullamento spetta a qualunque interessato, si prescrive nel termine dei cinque anni, che decorrono, nel caso di incapacità dalla data di esecuzione del testamento o, nei casi di vizi del volere, da quella della loro scoperta.
Il testamento può essere impugnato solo per vizi che riguardano l'atto e non può essere impugnato perché il de cuius abbia deciso di beneficiare gli uni anziché gli altri.

5.6 Divieto dei patti successori
L'articolo 458 del codice civile sancisce la nullità di "ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione"; allo stesso modo, ribadisce, "è del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".
Si tratta del principio del "divieto dei patti successori" che il nostro ordinamento prevede al fine di garantire la massima libertà di disporre in capo a un soggetto, oltre che scongiurare, l'immoralità del desiderio della morte del de cuius.

Le ultime disposizioni devono essere date di propria spontanea volontà, per cui qualsiasi tipo di patto relativo all'eredità (patti successori) è nullo. Ciò vale sia per i patti con cui venga disposto in merito alla successione dopo la propria morte, sia per gli accordi con cui si disponga su diritti che potrebbero derivare a una persona da una successione non ancora aperta, inclusa la rinuncia a tali diritti.
Si suole distinguere i patti successori in tre distinte categorie:
  • patti istitutivi. Sono negozi mortis causa poiché, tanto se a titolo universale quanto se a titolo particolare, concretano una vera e propria disposizione dei propri beni per dopo la morte
  • patti dispositivi. Non costituiscono negozi mortis causa, ma con essi il promittente dispone di beni che prevede di acquistare a causa di morte. Vanno tenuti distinti dalla vendita di cosa altrui; ed è una questione di fatto stabilire se in concreto una certa alienazione costituisca patto successorio o vendita di cosa altrui. La nullità si estende ai patti con cui ci si obbliga a disporre di beni che potranno provenire da una futura successione e alla promessa unilaterale di identico contenuto, promessa che sarebbe comunque nulla
  • patti rinunciativi. Rappresentano un sottotipo di quelli precedenti. I beneficiari del patto rinunciativo possono essere soltanto i chiamati in subordine o i conchiamati. Il divieto riguarda anche la rinuncia unilaterale. Anche per i patti rinunciativi, la nullità colpisce pure l'impegno a rinunciare.
La giurisprudenza si è spesso dovuta occupare di fattispecie specifiche per stabilire se queste fossero o meno assimilabili ai patti successori di cui all'articolo 458.
La Corte di cassazione (sentenza n. 1683/95) ha anche indicato cinque criteri per individuare le pattuizioni che ricadono sotto la comminatoria di nullità di cui all'articolo 458. Secondo la Corte occorre accertare:
  1. se il vincolo giuridico creato con la pattuizione in esame abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi a una successione non ancora aperta
  2. se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa
  3. se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così, dello ius poenitendi
  4. se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa
  5. se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato.
Sempre la Cassazione, con sentenza n. 4827/1983, ci ricorda che la delazione ereditaria può avvenire solo per testamento o per legge, senza l'ipotizzabilità di un tertium genus come il patto successorio che è per definizione non suscettibile della conversione (ex articolo 1424, c.c.) in un testamento. La conversione altrimenti permetterebbe proprio di raggiungere lo scopo, vietato dall'ordinamento, di vincolare la volontà del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi.

Nullità dei testamenti reciproci o congiuntivi
E' vietata la stesura di testamenti reciproci, in cui due persone stilano un testamento a favore dell'altro; è vietata anche la stesura di testamenti congiuntivi in cui due o più persone dispongono dei propri beni, nello stesso testamento a favore di una terza persona.

7. continua
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