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Dati e statistiche

Successioni 2021: dal Mef
i dati sui valori dell’asse ereditario

Le statistiche del Df forniscono un quadro sul dichiarato dell’anno 2020 riguardante i diversi asset patrimoniali, con le relative imposte di successione, ipotecarie e catastali

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Disponibile online sul sito del Dipartimento delle finanze del Mef il report statistico con i valori disaggregati per tipologia di asse ereditario contenuti nei modelli telematici di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali riferibili al 2020.
Si tratta d’una elaborazione degli asset ereditari diversificata non soltanto per tipologia ma anche per regione. In sostanza una sorta di affresco che rivela la caratterizzazione e la tipicità dei patrimoni e della ricchezza in possesso delle famiglie italiane. E non è un caso, infatti, che il dato di maggior rilevanza e penetrazione, in frequenza e in valore, riscontrabile nelle dichiarazioni di successione sia quello legato agli immobili e ai diritti reali immobiliari. In pratica, si tratta di un patrimonio cumulativo ereditato nel 2020 di quasi 40 miliardi di euro, 37,9 mld per l’esattezza, che compare in ben 443mila dichiarazioni di successione. Un numero che fotografa e certifica l’elevato tasso di proprietà di case e immobili degli italiani, una percentuale tradizionalmente tra le più alte al mondo, in competizione con i giapponesi. Il valore medio degli asset immobiliari ereditati si ferma a 85mila euro ma varia significativamente da regione a regione. In testa la Valle d’Aosta, dove tale valore sfiora i 122mila euro. Al secondo posto il Lazio, 114mila, seguito dal Trentino Alto Adige (provincia autonomia di Bolzano) con 111mila euro. A seguire, Liguria, 109mila ed Emilia Romagna, 103mila. I valori più bassi invece si registra in Basilicata, dove l’asse immobiliare ereditato ha un valore medio di 48mila euro, in Calabria, 56mila, in Sicilia, 60mila, e in Molise, 63mila. Come dire, anche al momento dell’ultimo passaggio, quello della successione, gli squilibri tra regioni italiane emergono in modo evidente.

Cosa intendiamo per asset ereditari?
Visto che è di tali valori che discorriamo è corretto chiarire come la successione interessi diverse tipologie di patrimoni. Pertanto, ricapitolando, nell’attivo ereditario, soggetto ad imposizione, possono rientrare i beni immobili e diritti reali su beni immobili, i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome, il denaro, i gioielli e la mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, salvo che da inventario non ne risulti l’esistenza per un importo diverso, le rendite, le pensioni e i crediti. E ancora, le aziende, le quote sociali, le azioni o le obbligazioni, le navi, le imbarcazioni e gli aeromobili che non fanno parte di aziende. Invece, non vanno indicati in dichiarazione, in quanto non concorrono a formare l’attivo ereditario, i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato con atto pubblico, scrittura privata autenticata, provvedimento giurisdizionale o altro atto scritto avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità.
La medesima esclusione vale per le azioni e titoli nominativi intestati al defunto, ma alienati anteriormente all’apertura della successione con atto autentico o girata autenticata. Anche le indennità di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro (articoli 1751 e 2122 cc) e le indennità spettanti per diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto non concorrono a formare l’asse ereditario. Così come ne sono esclusi i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimenti dell’amministrazione debitrice.

Aziende e prodotti finanziari
Come accennato sopra, anche le aziende, le azioni e le obbligazioni, trovano un loro spazio ben delimitato all’interno dell’asse ereditario e quindi ne concorrono a formare il valore. In particolare, dai dati riportati queste tipologie di asset risultano presenti, sempre in riferimento al 2020, dichiarazioni 2021, in quasi 126mila successioni, per un valore totale di 18 miliardi di euro. Siamo un Paese di imprenditori e investitori! Bè non proprio. Il dato regionalizzato ci racconta un paese molto diversificato anche in relazione a questa tipologia di patrimoni. Di certo, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte vedono prevalere anche investitori e asset aziendali, rispettivamente per un ammontare di 6,5 miliardi di euro, 2,5 miliardi e 2,2 miliardi. Al contrario, in Basilicata, Molise, Calabria, Sardegna, Abruzzo e Sicilia lo stesso dato risulta di gran lunga più basso. Dunque, anche questi asset ereditari ci aiutano a fotografare squilibri e disparità che continuano ad attraversare il nostro Paese.

Ci sono anche le passività
L’asse ereditario non è sempre attivo, può anche celare delle passività in capo agli eredi. Questo, nel 2020, è accaduto in quasi 36,8mila casi di successione, per un ammontare totale di 1,4 miliardi di euro, in media quasi 39mila euro per singolo caso. Scorrendo i dati delle passività è la Campania che svetta. La sua media è di 79mila euro, molto più indietro le marche, 50mila.

La dichiarazione di successione si presenta sempre? No
La dichiarazione non deve essere presentata nei casi in cui l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario (valore lordo dei beni) ha un valore non superiore a 100mila euro o non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Tali condizioni si devono verificare contemporaneamente e devono rimanere invariate anche nei casi in cui, in un secondo momento, altri beni o diritti entrino nell’attivo ereditario. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui a seguito di un rimborso fiscale si superi la soglia dei 100mila euro, sussisterà l’obbligo alla presentazione della dichiarazione ed i relativi termini decorrono dalla comunicazione del rimborso. Ma c’è un altro caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione, ovvero, nel caso in cui tutti gli aventi diritto rinuncino all’eredità o al legato, oppure, non essendo nel possesso dei beni ereditari, chiedano la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione.

 

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