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Analisi e commenti

Sulle società di comodo si aggiusta la mira

Attenzione puntata su casistiche ben individuate. Meno adempimenti

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Il disegno di legge della Finanziaria 2008 prevede significative modifiche alla disciplina antielusiva delle società non operative, "al fine di concentrare l'attenzione dell'amministrazione finanziaria sulle casistiche che maggiormente interessano soggetti "di comodo", alleggerendo, nel contempo, gli adempimenti dei contribuenti e i carichi di lavoro degli uffici".
Ecco, in sintesi, le modifiche previste nel Ddl.

Restyling dei coefficienti
In primo luogo, viene eliminata la disposizione che riduceva le percentuali di determinazione dei ricavi minimi da applicare alle partecipazioni, ai titoli, ai crediti e alle altre immobilizzazioni situate in comuni con popolazione inferiore a mille abitanti. Nel contempo, è ora chiaramente disposto che per tutti gli immobili situati negli stessi comuni, la percentuale di determinazione dei ricavi minimi è dell'1 per cento.
Viene ridotta, poi, la percentuale di determinazione del reddito minimo da applicare:

 

  • agli immobili classificati nella categoria catastale A/10, per i quali la predetta percentuale è ridotta al 4%
     
  • agli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a mille abitanti, per i quali (coerentemente alla riduzione del coefficiente di determinazione dei ricavi minimi) la predetta percentuale è ridotta allo 0,9 per cento.

Ampliamento delle ipotesi di esclusione
Al fine di semplificare la disciplina in esame, sono state introdotte ulteriori ipotesi di esclusione dall'ambito di applicazione della normativa di riferimento (articolo 30 della legge 724/1994).
In primo luogo, risultano espressamente escluse dalla disciplina le società con un numero di soci non inferiore a 50.
Restano altresì fuori le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità. E' stato così ritenuto che la presenza di personale dipendente possa essere un buon indicatore della operatività della società e, opportunamente, si è introdotta questa nuova ipotesi di esclusione automatica.

Sono escluse, inoltre, le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo. Invero, le motivazioni alla base della scelta sono le medesime che hanno portato a escludere già in via interpretativa le società in fallimento e in liquidazione giudiziaria (cfr circolare n. 14/E del 2007, punto 4 e risoluzione n. 209/E dell'8/8/2007), in quanto si è valutato che dette fattispecie, sotto il controllo di un organo terzo (autorità giudiziaria), mal si prestano a manovre elusive.
Si segnala, invece, la novità dell'esclusione automatica anche per le società ammesse al concordato preventivo, che nella disciplina attualmente vigente sono tenute alla presentazione dell'interpello disapplicativo, come chiarito nella circolare n. 44/E del 2007, punto 5.2 ("società in concordato preventivo").

E' stato, poi, ritenuto che possono ictu oculi esimersi dal calcolare il test su base triennale quelle società che presentano un'elevatissima "profittabilità degli assets" (cfr relazione illustrativa), ossia le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale dell'attivo dello stato patrimoniale.

Sulla base della considerazione che la presenza di un "controllo" pubblico possa escludere la natura di comodo della società, restano fuori anche quelle partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale.

Infine, sono state escluse le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.

Rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia
Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, nell'articolo 30 della legge n. 724/1994 è stato introdotto in nuovo comma 4-quater, il quale prevede che con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive che consentano ai contribuenti di disapplicare la disciplina in esame, senza necessità di presentare l'interpello disapplicativo di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/1973.

Comunicazione delle risposte agli interpelli disapplicativi tramite fax o posta elettronica
La disciplina attuale (articolo 1, comma 5, del Dm 259/1998) richiede che il provvedimento del direttore regionale debba essere comunicato al contribuente mediante plico raccomandato, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di disapplicazione.
Con il nuovo comma 4-quater, introdotto dal disegno di legge in commento, viene prevista la possibilità di comunicare le risposte rese in sede di interpello disapplicativo anche tramite fax o posta elettronica. Tale disposizione evidentemente soddisfa esigenze di economicità e speditezza del procedimento.

Scioglimento e trasformazione agevolata delle società di comodo
Il disegno di legge della Finanziaria 2008, infine, riapre i termini della disciplina transitoria dettata per lo scioglimento, ovvero la trasformazione in società semplice, e l'assegnazione dei beni ai soci delle società considerate non operative ("lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117 della legge n. 296 del 2006, può essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta").

E' introdotta, inoltre, una consistente riduzione delle imposte sostitutive originariamente previste dalla Finanziaria 2007, fissate nella misura, rispettivamente, del 10 e del 5 per cento.

Osservazioni conclusive sull'entrata in vigore delle novità previste nel disegno di legge
Il disegno di legge della Finanziaria 2008 espressamente prevede che la legge entri in vigore il 1° gennaio 2008. In via di principio, pertanto, e in assenza di disposizioni transitorie, dovrebbe ritenersi che proprio le più significative novità che saranno introdotte siano destinate a trovare applicazione - per le società con esercizio coincidente con l'anno solare - con riguardo al periodo di imposta 2008.

Uniche eccezioni, la disposizione che prevede la possibilità di comunicare le risposte rese in sede di interpello disapplicativo anche tramite fax o posta elettronica (in quanto sicura norma procedurale applicabile ai provvedimenti che saranno emanati dal direttore regionale fin dal 1° gennaio 2008), nonché quella che riapre i termini per lo scioglimento e la trasformazione agevolata delle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e di quelle che alla stessa data si trovano nel primo periodo di imposta, qualora entro il 31 maggio 2008 deliberino lo scioglimento o la trasformazione.

Tuttavia, la ratio delle novità introdotte e il tenore della stessa relazione illustrativa al disegno di legge lasciano chiaramente intendere che lo scopo del legislatore è quello di modificare la disciplina antielusiva delle società non operative a decorrere dal periodo di imposta 2007; ciò renderebbe, però, opportuna una espressa norma transitoria al riguardo, al fine di prevenire eventuali incertezze in fase di prima applicazione.

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