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Analisi e commenti

Tagliando semestrale
per il Tax free shopping

Disponibili, in una specifica sezione del sito delle Dogane, tutte le informazioni necessarie e le modalità operative per la corretta applicazione del regime speciale

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Questo articolo, avvicinandosi i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, ha l’obiettivo di analizzare alcuni aspetti fiscali delle operazioni di tax free shopping ancora oggi non del tutto chiari.
 
Quadro normativo
L’articolo 4-bis del decreto legge 193/2016 prevede che, a partire dal 1° settembre 2018, “l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-quater [del D.P.R. n. 633/1972] deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica”.
Il richiamato articolo 38-quater è relativo alle cessioni a soggetti, che non siano residenti o domiciliati nell’Unione europea, di beni – per un importo pari o superiore a 154,94 euro – destinati all’uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali al di fuori del territorio doganale della stessa Unione.
 
Le cessioni in argomento possono essere effettuate senza applicazione dell’Iva (fattispecie prevista dal comma 1 dell’articolo 38-quater) o con diritto al rimborso dell’ imposta (successivo comma 2), a condizione che il trasporto avvenga entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e che la relativa fattura, consegnata al cessionario, sia restituita al cedente, una volta vistata dall’ufficio doganale di uscita dall’Unione, entro il quarto mese dall’operazione.
In mancanza di tale visto, il cedente, nel caso del comma 1, deve procedere con la regolarizzazione dell’operazione mediante emissione di una nota di variazione di sola imposta ai sensi dell’articolo 26, Dpr 633/1972; invece, nell’ipotesi prevista dal comma 2, il diritto al recupero dell’imposta avviene mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25, Dpr 633/1972.
 
Al fine di dare attuazione all’articolo 4-bis del Dl 193/2016, è stato realizzato il sistema Otello 2.0, attraverso il quale avviene l’emissione in modalità elettronica delle fatture per il cosiddetto tax free shopping.
 
Definito il quadro normativo, veniamo a questioni per le quali un chiarimento può essere utile.
 
Fatture tax free e fatture elettroniche
Ancora oggi, la quasi totalità dei mezzi di informazione afferma che le fatture emesse per le operazioni di free shopping sono fatture elettroniche.
È, quindi, bene ribadire che queste non sono fatture elettroniche.
La definizione della fattura elettronica è contenuta nell’articolo 21 del decreto Iva (Dpr 633/1972), il quale, al comma 1, riprendendo quanto previsto dalla direttiva 112/2006, prevede che sia tale “una fattura emessa e ricevuta in modalità elettronica”.
Al contrario, le fatture del free shopping sono soltanto emesse in modalità elettronica, ma non ricevute nello stesso modo.
 
Questo significa che è differente la relativa normativa, così come le collegate prassi e indicazioni operative (contenute nelle specifiche tecniche).
Tutte le necessarie informazioni sono reperibili in un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Viene qui specificato che il risparmio dell’Iva sarà possibile solo per quelle fatture emesse tramite il sistema Otello 2.0, mediante il quale ognuna di esse viene univocamente identificata tramite un apposito codice univoco.
 
Chiaramente questo ha tutte una serie di implicazioni pratiche.
A causa di un simile equivoco, si potrebbe facilmente verificare che un’impresa, che voglia far beneficiare un proprio cliente del regime agevolato del free shopping, ritenga di dover emettere una fattura elettronica, salvo accorgersi di aver sbagliato solo al momento in cui quel cliente esca dallo spazio doganale comunitario.
E questo è solo il più banale dei casi.
Esistono infatti fattispecie più sottili, quali la modalità di effettuare variazioni alle fatture tax free o la corretta modalità di conservazione, che analizzeremo nei successivi articoli.
 

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