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Analisi e commenti

I termini per il recupero e il rimborso delle tasse automobilistiche e sugli autoscafi

Potranno avvenire, entro il 31.12.2005, anche mediante iscrizione a ruolo non necessariamente con atti aventi i requisiti imposti agli accertamenti

La tassa automobilistica (cenni)
La tassa di circolazione è stata trasformata in tassa di possesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1983, a opera dell'articolo 5, comma 31, del decreto legge n. 953/1982, convertito dalla legge n. 53/1983.
A partire dal 1° gennaio 1993, la tassa automobilistica è diventata, per le sole regioni a statuto ordinario, regionale (articoli 23-27 del Dlgs n. 504/1992); nel territorio delle regioni a statuto speciale, la tassa è rimasta invece un tributo erariale.
Il regolamento che ha individuato le tasse oggetto del trasferimento di funzioni alle regioni a statuto ordinario è stato emanato con decreto ministeriale 25.11.1998, n. 418; è inclusa in tale provvedimento la tassa di cui al Dpr n. 39/1953, dovuta da quanti risultano proprietari di beni iscritti nel pubblico registro automobilistico (cosiddetta tassa di possesso) o sui registri di immatricolazione.
Per tutti i veicoli a motore, a esclusione di quelli soggetti a tassa in base alla portata e a taluni veicoli commerciali, il livello di tassazione applicabile è commisurato, a decorrere dal 1° gennaio 1998, alla potenza effettiva (kw) anziché in base ai cavalli fiscali (articolo 17, comma 16, della legge n. 449/1997).
A partire dal 1999, le Regioni possono esercitare la facoltà di determinare con propria legge gli importi delle tasse automobilistiche a esse attribuite, nella misura compresa tra il 90 per cento e il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente (articolo 24 del Dlgs n. 504/1992).

I termini ordinari per il recupero e il rimborso delle tasse sui veicoli e sugli autoscafi
Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 30.12.1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.2.1983, n. 53, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
Il termine indicato decorre dunque dall'anno nel quale il pagamento era dovuto, e si riferisce sia alla prescrizione dell'azione del Fisco per il recupero del tributo sia del diritto del contribuente a ottenere il rimborso (in termini derogatori rispetto alla prescrizione ordinaria, che l'articolo 2946 del codice civile fissa in dieci anni).

Il decreto legge n. 282/2002
Nel decreto legge 24.12.2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 5-quinquies consentiva di definire, senza il pagamento di interessi e sanzioni, le violazioni commesse entro il 31.12.2001 relative al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale. Nel dettaglio, la norma citata disponeva che:
  • le violazioni commesse entro il 31.12.2001, connesse al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale, potevano essere definite mediante il pagamento della tassa stessa entro il 16.4.2003 (termine successivamente prorogato, fino a giungere al 31.10.2003), secondo le ordinarie modalità di versamento. In tale evenienza, non erano dovuti interessi e sanzioni
  • se era stata notificata cartella di pagamento relativa alla predetta tassa, le violazioni potevano essere definite mediante il pagamento dell'importo dovuto al concessionario della riscossione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge
  • le eventuali somme eccedenti pagate entro la medesima data non erano rimborsabili.

La rideterminazione delle scadenze nel Decreto Ministeriale del 3.9.2003
Con il successivo decreto ministeriale 3.9.2003 (articolo 1, comma 3), per i contribuenti che avevano effettuato, entro il 16.10.2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all'articolo 5-quinquies del decreto legge n. 282/2002, il termine per il pagamento al concessionario della tassa automobilistica erariale in caso di notifica di cartella di pagamento era rideterminato al 27.10.2003.
Sull'ulteriore riapertura di tale termine, in presenza di "versamenti utili" effettuati dai contribuenti, si rinvia a quanto illustrato poco più avanti.

La Finanziaria 2003
Un'ulteriore forma di sanatoria riferita alle tasse per l'iscrizione dei beni mobili registrati è quella prevista dall'articolo 13 della legge 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
Le norme in parola dispongono che:

  • con riferimento ai tributi propri, le Regioni, le Province e i Comuni possono stabilire la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti
  • le stesse agevolazioni possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale
  • ai fini dell'applicazione delle sanatorie regionali e locali, si intendono tributi propri delle Regioni, delle Province e dei Comuni i tributi la cui titolarità giuridica e il cui gettito siano integralmente attribuiti a tali enti, con esclusione delle compartecipazioni e addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni a enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

Le previsioni del "maxi decreto"
L'articolo 37 del cosiddetto "maxi decreto" n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, è rubricato "Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e natanti per anni pregressi".
La norma in commento statuisce che, "per consentire la notificazione di atti e di iscrizioni a ruolo fondati su dati validati, conseguente alla esatta individuazione dei soggetti che nulla più devono" per aver aderito agli istituti di definizione di cui all'articolo 5-quinquies del predetto decreto legge n. 282/2002, nonché all'articolo 13 della legge n. 289/2002, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, dello "Statuto del contribuente", i termini di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 953/1982, convertito dalla legge n. 53/1983, relativi ai rimborsi e ai recuperi delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri e dei relativi interessi e penalità, che scadono nel periodo tra la data di entrata in vigore del "maxi decreto" stesso e il 31.12.2005, sono differiti a tale ultima data.
Si tratta dei termini sopra indicati, relativi alla prescrizione triennale dell'azione del Fisco per il recupero dei tributi e dell'azione del contribuente per l'esercizio del diritto al rimborso.
Per quanto sopra evidenziato, la sospensione dei termini fino al 31.12.2005 opera per i rimborsi e recuperi che scadono tra l'entrata in vigore del provvedimento (2.10.2003) e il 31.12.2005.

La relazione illustrativa
Secondo la relazione di accompagnamento al citato decreto legge, l'intervento normativo si era reso indispensabile per assicurare che la notifica di atti e di iscrizioni a ruolo relativi al pagamento di tasse su veicoli e natanti avvenisse tenendo conto con esattezza delle avvenute definizioni sulla base della specifica procedura di sanatoria in materia di tasse automobilistiche prevista dagli articoli 13 della legge finanziaria 2003 e 5-quinquies del decreto legge 24.12.2002, n. 282, convertito dalla legge 21.2.2003, n. 27.
I termini della sanatoria scadevano, da ultimo, il 16 ottobre 2003.
In tale ottica si rendeva indispensabile procedere al differimento al 31.12.2005 dei termini per i rimborsi e i recuperi della tassa che scadevano tra la data di entrata in vigore del decreto legge n. 269 e lo stesso 31.12.2005.
In tal modo, individuati i contribuenti intenzionati all'adesione, l'Amministrazione potrà notificare gli atti di recupero nei confronti dei soli contribuenti che residuano come effettivi debitori.
Il differimento dei termini, che coinvolge anche il diritto al rimborso a favore dei contribuenti, dovrebbe inoltre consentire la pianificazione delle notifiche degli atti nel tempo, evitando "inopportune e dannose concentrazioni" e assicurando la necessaria assistenza ai contribuenti interessati.

Le schede di lettura del Ddl per la conversione del Dl n. 269/2003
Nelle schede di lettura elaborate dai Centri studi parlamentari sul testo del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 269/2003 (poi divenuto legge n. 326/2003), sull'articolo 37, gli estensori del documento rilevavano che esso introduceva disposizioni intese a consentire un'esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e natanti per anni pregressi.
Tale dizione stava a indicare un'operazione di "selezione" dei contribuenti interessati, che, una volta espunti dall'elenco coloro che avevano aderito al "condono" ad hoc introdotto dal legislatore, consentisse di tener conto dei soli soggetti ancora obbligati al pagamento.
Sono quindi rammentate le disposizioni illustrate sopra, relative:

  • al termine triennale per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 (articolo 5 del decreto legge 30.12.1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.2.1983, n. 53)
  • alla definizione dei tributi regionali e locali (articolo 13 della legge 27.12.2002, n. 289)
  • alla definizione, senza il pagamento di interessi e sanzioni, delle violazioni commesse entro il 31.12.2001 relative al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale (articolo 5-quinquies del decreto legge 24.12.2002, n. 282, convertito dalla legge 21.2.2003, n. 27).

In particolare: l'articolo 13 della Finanziaria 2003
Come precisato sopra, l'articolo 13 della Finanziaria 2003 concerne la definizione per i tributi regionali, oltre che locali.
In particolare, il comma 1 ha introdotto la facoltà degli enti territoriali, con riferimento ai tributi propri, di ridurre le imposte e le tasse loro dovute, nonché di escludere o ridurre i relativi interessi e sanzioni se, entro il termine definito da ciascun ente, i contribuenti adempiono a obblighi tributari in precedenza non adempiuti, in tutto o in parte.
La riduzione dei tributi dev'essere deliberata da ciascun ente nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, e quindi:

  • per le regioni, con legge regionale
  • per gli enti locali, a mezzo di regolamenti.

In ogni caso, il termine richiamato non dev'essere inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto normativo.

La definizione agevolata trova applicazione, se l'ente interessato lo stabilisce, anche nel caso in cui sia stata notificata la cartella esattoriale o siano in corso contenziosi in sede giurisdizionale (articolo 13, comma 2).
La richiesta del contribuente di avvalersi delle agevolazioni comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale "in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente", mentre il completamento degli adempimenti tributari, secondo quanto stabilito dagli enti, determina l'estinzione del giudizio.

Nel comma 3 dell'articolo si rinviene una definizione - valida però ai soli fini delle procedure in esame - di "tributi propri" degli enti territoriali, secondo la quale è data rilevanza all'attribuzione integrale della titolarità giuridica e del gettito.
Per come è formulata, la definizione in oggetto sembra riguardare l'Ici, la Tarsu, la Tosap, l'imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, l'imposta sulle assicurazioni, le tasse automobilistiche e l'Ipt.
Sembrerebbero inoltre definibili anche i tributi propri istituiti con legge regionale nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale, come indirettamente può rilevarsi nelle recenti sentenze della Corte costituzionale nn. 296 e 297 del 26.9.2003 e 311 del 15.10.2003.

In particolare: l'articolo 5-quinquies del decreto legge n. 282/2002
Secondo l'articolo 5-quinquies del decreto legge 24.12.2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.2.2003, n. 27, è possibile la definizione agevolata, senza il pagamento di interessi e sanzioni, delle violazioni commesse entro il 31.12.2001 relative al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale.
Le violazioni potevano essere definite mediante il pagamento della tassa stessa entro il 16.10.2003 (termine così differito dal decreto legge n. 143 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 212 del 2003), secondo le ordinarie modalità di versamento.

La Finanziaria 2004
La legge finanziaria 2004 dispone, al comma 37 dell'articolo 2, che all'articolo 37, comma 1, del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito dalla legge 24.11.2003, n. 326:

  • le parole: "conseguente alla" sono sostituite dalle seguenti: "anche a seguito della"
  • nello stesso comma, dopo le parole: "relativi ai rimborsi ed ai recuperi" sono inserite le seguenti: ", anche mediante iscrizione a ruolo,".
Le schede di lettura dei Centri studi parlamentari
L'effetto delle modificazioni apportate è evidenziato dalle schede di lettura della legge finanziaria prodotte dal Servizio studi del Senato della Repubblica, ove è rammentato che l'articolo 37 del decreto legge n. 269 differisce al 31.12.2005 il termine per procedere ai rimborsi e ai recuperi delle tasse dovute per l'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri che scadono tra il 2.10.2003 (data di entrata in vigore del decreto legge) e lo stesso 31.12.2005.
Il differimento rappresenta una deroga al principio espresso nell'articolo 3, comma 3, dello "Statuto del contribuente", in base al quale "i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati".
La proroga è stabilita per consentire la notificazione di atti e di iscrizioni a ruolo fondati su dati validati, anche a seguito (anziché conseguenti) dell'esatta individuazione dei soggetti che nulla più devono in quanto si sono avvalsi delle sanatorie previste dalla legge finanziaria 2003.
I rimborsi e i recuperi da porre in essere entro il 31.12.2005 potranno avvenire anche mediante iscrizione a ruolo, e quindi non necessariamente con atti aventi i requisiti imposti agli accertamenti tributari (ove infatti la pretesa del Fisco è "pacifica", poiché fondata su dati "validati", e il riscontro può essere meramente "cartolare" - come nel caso in cui il contribuente abbia omesso i versamenti - non sono richiesti l'apparato motivazionale e i requisiti di forma cui deve invece soggiacere l'avviso di accertamento, recante, oltre alla richiesta di imposte e accessori, anche la "rappresentazione" di una fattispecie fiscalmente rilevante, secondo l'Amministrazione).

Ulteriori rideterminazione di scadenze
L'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 16.1.2004, ha infine stabilito, con vigenza dal 23.1.2004, che, per i contribuenti che avessero effettuato versamenti utili per la definizione ex articolo 5-quinquies entro il 16.3.2004, il termine per il pagamento al concessionario della tassa automobilistica erariale in caso di notifica di cartella di pagamento è rideterminato al 29.3.2004.

Il recupero e il rimborso delle tasse su auto e autoscafi
art. 2, comma 37, della Legge Finanziaria 2004

Tasse per l'iscrizione di veicoli e autoscafi nei pubblici registri Rimborsi Recuperi Termine ordinario terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il pagamento
Termine prorogato Dal 2.10.2003
Al 31.12.2005
La notifica degli atti deve tener conto
delle avvenute definizioni sulla base
delle procedure di sanatoria previste
dall'articolo 13 della legge n. 289/2002
dall'articolo 5-quinquies del Dl n. 282/2002
Soggetti che hanno effettuato versamenti utili per la definizione ex articolo 5 - quinquies entro il 16.3.2004 Il termine per il pagamento al concessionario della tassa automobilistica erariale è rideterminato al 29.3.2004
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