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Analisi e commenti

Per i terreni e le partecipazioni
rivalutazione anche nel 2018_1

L’ultima legge di bilancio ha riaperto i termini per usufruire del meccanismo agevolativo e ha confermato l’applicazione dell’aliquota unica dell’8% per l’imposta sostitutiva

Le norme che prevedono la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola si applicano anche a quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2018: a prevederlo è la legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 997 e 998, legge 205/2017).
In base al meccanismo agevolativo, per effetto della rideterminazione, le plusvalenze (redditi diversi) derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni e dei terreni sono calcolate assumendo il valore rideterminato in luogo del costo o valore di acquisto.
 
Si tratta di un intervento normativo che si pone in una prospettiva di continuità rispetto a quanto già previsto negli anni precedenti a partire dalla legge finanziaria per il 2002.
 
Con il presente contributo, suddiviso in quattro parti, si intende tracciare un quadro sintetico della normativa di riferimento e degli adempimenti previsti. In particolare:

  • nella prima parte si ricostruiranno sinteticamente le coordinate di fondo del meccanismo agevolativo
  • nella seconda e nella terza parte verranno illustrate le disposizioni relative, rispettivamente, alla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni
  • nell’ultima parte ci si soffermerà su alcune delle regole comuni a entrambe le ipotesi, con particolare riferimento all’ambito soggettivo, al versamento dell’imposta sostitutiva, alla compilazione della dichiarazione dei redditi e al rapporto con precedenti rivalutazioni. 

Il punto di partenza: la legge finanziaria 2002
È stata la legge 448/2001 (Finanziaria 2002) a consentire per la prima volta ai contribuenti che detenevano, alla data del 1° gennaio 2002, titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data (articoli 5 e 7).
Il costo o valore di acquisto “rideterminato” poteva essere utilizzato per il calcolo delle plusvalenze suscettibili di essere generate dalla cessione dei predetti beni; plusvalenze costituenti redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettere a, b, c e c-bis, Tuir.
Tuttavia, per potersi avvalere, in luogo del costo storico, del valore “rideterminato”, il contribuente doveva procedere al versamento di un’imposta sostitutiva del 2% o del 4% (a seconda dei casi) del valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima.
Il termine entro il quale redigere la perizia giurata e pagare l’imposta sostitutiva era stato inizialmente fissato al 30 settembre 2002.
 
Con successivi interventi, il legislatore ha di volta in volta riproposto il meccanismo agevolativo, modificando la data a cui fare riferimento per il possesso dei beni e i termini per l’effettuazione degli adempimenti prescritti.
 
La prima riapertura dei termini: Dl 282/2002
La disciplina introdotta dalla legge finanziaria per il 2002 è stata per la prima volta “riproposta” dal decreto legge 282/2002, che ne ha esteso l’applicazione alle partecipazioni non quotate e ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003 (articolo 2, comma 2).
 
Successivamente, l’operatività del regime di favore è stata puntualmente estesa di anno in anno. In tal modo, però, il meccanismo agevolativo non ha mai assunto i caratteri di una disciplina “a regime”, dovendosi sempre aspettare la sua annuale riproposizione in sede di legge finanziaria prima, di legge di stabilità poi e di legge di bilancio per ultimo.
 
La nuova edizione della rideterminazione
La legge di bilancio 2018, quindi, in linea di continuità con quanto previsto dal 2002 in poi, dà il via libera a una nuova edizione della rideterminazione, prevedendo che le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 448/2001 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2018.
 
Il legislatore ha sostanzialmente confermato la disciplina degli anni precedenti sia con riguardo agli adempimenti previsti sia con riguardo all’ambito applicativo delle disposizioni.
Anche rispetto alla misura dell’imposta sostitutiva, la legge di bilancio 2018 non si discosta da quanto previsto negli ultimi anni, confermando l’aumento delle relative aliquote.
Inizialmente, la legge finanziaria per il 2002 aveva previsto un’aliquota del 4% per le partecipazioni qualificate, del 2% per quelle non qualificate e del 4% per i terreni.
È stata la legge di bilancio 2016 a prevedere, oltre alla riapertura dei termini, un innalzamento delle aliquote, stabilendo che, sui valori di acquisto “rideterminati” delle partecipazioni non quotate, le aliquote delle imposte sostitutive fossero pari all’8%, sia per le quelle qualificate sia per quelle non qualificate, e che l’aliquota dell’imposta sostitutiva da versare nel caso della rideterminazione relativa ai terreni, edificabili o con destinazione agricola, fosse raddoppiata, passando, quindi, dal 4% all’8% (articolo 1, commi 887 e 888, legge 208/2015).
In tal modo, quindi, è stata sostanzialmente introdotta una misura unica dell’imposta sostitutiva, pari all’8%, valida per tutte le ipotesi di rivalutazione.
 
La legge di bilancio 2017, poi, nel riproporre una nuova edizione della rideterminazione, aveva indicato le stesse aliquote previste dalla legge di bilancio 2016 (articolo 1, commi 554 e 555, legge 232/2016).
A sua volta, infine, la legge di bilancio 2018 ha confermato la misura “unica” dell’8%, ponendosi in linea di continuità con le precedenti disposizioni.
 

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