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Analisi e commenti

Il trattamento fiscale dell'attività intramoenia

Come vanno inquadrati ai fini Irpeg, Irap e Iva i proventi realizzati dalle Aziende sanitarie locali

L'Agenzia delle Entrate, con tre diverse pronunce, ha chiarito il trattamento tributario applicabile ai compensi derivanti dall'attività libero-professionale intramuraria svolta dalle Asl: esclusione dall'Irpeg, concorrenza alla determinazione della base imponibile Irap con il metodo retributivo, esenzione ai fini Iva.


Irpeg
Con circolare n. 83/E del 2001 è stato precisato che i proventi che le Aziende sanitarie locali realizzano dall'attività libero-professionale intramuraria non concorrono a formare la base imponibile Irpeg.
A tale conclusione l'Agenzia è pervenuta partendo dall'esame delle prestazioni sanitarie rese dalle Asl.

Queste ultime, nell'ambito degli indirizzi forniti dalle regioni, cui spettano, per espresso dettato normativo, le funzioni legislative e amministrative in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, perseguono l'obiettivo, attribuito dall'articolo 1 del Dlgs n. 502 del 1992 al servizio sanitario nazionale, di assicurare ai cittadini, attraverso risorse pubbliche, livelli essenziali e uniformi di assistenza, garantendo, su tutto il territorio nazionale, equità nell'accesso ai servizi, livelli di qualità e adeguatezza nelle cure.
Le Aziende sanitarie locali realizzano le suddette finalità mediante prestazioni rese a titolo gratuito o con la partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

In parallelo all'attività istituzionale descritta, le viene affiancata, per completarla e migliorarla, l'attività libero-professionale intramuraria, o attività intramoenia.
Questa viene esercitata dal personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, individualmente o in equipe, fuori dell'orario di lavoro, in regime ambulatoriale sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, di day hospital o di ricovero, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi.

L'attività intramoenia, quindi, pur essendo svolta dall'Azienda sanitaria con una specifica organizzazione nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, voluti dal processo di aziendalizzazione di queste strutture è, pur sempre, un'attività sanitaria esercitata dall'Azienda per garantire alla collettività il diritto alla salute.

L'Agenzia, al riguardo, nella circolare n. 83/E, dopo aver ricordato che in base all'articolo 88, comma 2, lettera b), del Tuir, "non costituiscono esercizio di attività commerciali le attività previdenziali, assistenziali e sanitarie svolte da enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Unità sanitarie locali", ha ritenuto che anche l'attività libero-professionale intramuraria - giacché esercitata, come appena ricordato, per garantire alla collettività il diritto alla salute - rientri a pieno titolo tra quelle espressamente decommercializzate dalla citata norma ai fini dell'Irpeg.

Irap
Con circolare n. 1/E del 2002, l'Agenzia ha successivamente chiarito che, anche ai fini dell'Irap, l'attività intramuraria non è configurabile quale attività commerciale.
Infatti, secondo l'articolo 10-bis, comma 2, del Dlgs n. 446 del 1997, si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, oppure, per i soggetti esclusi dall'Irpeg ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del Tuir, quelle rilevanti ai fini dell'Iva.

Le Aziende sanitarie locali non sono ricomprese nell'articolo 88, comma 1, del Tuir e hanno soggettività tributaria passiva ai fini dell'Irpeg; pertanto, le attività da esse svolte, ai fini dell'Irap si considerano commerciali, se rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
Considerato che per l'attività intramuraria opera la richiamata decommercializzazione ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini Irap non è configurabile quale attività commerciale.

Conseguentemente, nella citata circolare è stato precisato che, per l'attività libero-professionale intramuraria, le Aziende sanitarie locali non possono esercitare l'opzione prevista dal comma 2, dell'articolo 10-bis, del decreto legislativo, ma devono determinare la base imponibile con il metodo retributivo, secondo i criteri previsti dallo stesso articolo 10-bis, e applicare l'aliquota dell'8,5 per cento stabilita dall'articolo 16, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 446/1997 (si veda, al riguardo, la circolare n. 148/E del 2000).

Iva
Infine, con risoluzione n. 86/E del 13 marzo 2002, l'Agenzia ha precisato che l'attività libero-professionale intramuraria assume rilevanza ai fini dell'Iva, ma è esente ai sensi dell'articolo 10, del Dpr n. 633 del 1972.

L'attività in argomento, pur affiancando quella istituzionale svolta mediante risorse pubbliche, con lo scopo di ottimizzarla, non si identifica con essa.
Viene svolta dall'Azienda con una specifica organizzazione, su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico del medesimo o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi.
In essa, pertanto, si ravvisa un rapporto obbligatorio di reciprocità, poiché viene pagato uno specifico corrispettivo a fronte di una prestazione di servizio, di cui all'articolo 3, del Dpr n. 633 del 1972.
Non esiste, peraltro, ai fini dell'Iva, una previsione di decommercializzazione dell'attività sanitaria svolta dalle Aziende sanitarie locali analoga a quella recata dall'articolo 88, del Tuir, ai fini dell'Irpeg.

In conclusione, quindi, l'attività libero-professionale intramuraria è rilevante, ai fini dell'Iva, in base alle regole generali del tributo, ma è, tuttavia, riconducibile tra le operazioni che il legislatore ha considerato esenti, ai sensi dell'articolo 10, del Dpr n. 633/1972.
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