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Analisi e commenti

Tregua fiscale 1: regolarizzazione
delle violazioni di natura formale

La procedura si perfeziona pagando, anche in due tranche di pari importo, 200 euro per ogni anno “coinvolto” e rimuovendo le infrazioni entro il 31 marzo 2024, termine per la seconda rata

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La tardiva od omessa comunicazione all’Enea dei dati sugli interventi di riqualificazione energetica non rientra tra le ipotesi di violazioni formali regolarizzabili, in quanto si tratta di uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per quei lavori; le relative infrazioni hanno come effetto non l’irrogazione di una sanzione, ma il mancato accesso a un regime agevolato e possono essere sanate con lo strumento della remissione in bonis.
È una delle precisazioni contenute nella circolare 2/2023, con cui l’Agenzia delle entrate, dopo i primi chiarimenti sulla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (circolare 1/2023 – vedi “Definizione degli avvisi bonari, tutte le novità sulla misura di favore”), ha illustrato le altre misure di “tregua fiscale” adottate dalla legge di bilancio per supportare imprese e cittadini nell’attuale situazione di crisi economica.
Tra queste, la regolarizzazione delle violazioni formali in materia di imposte sui redditi, Iva e Irap (articolo 1, commi da 166 a 173, legge 179/2022), le cui disposizioni di attuazione sono state definite con il provvedimento 30 gennaio 2023 della stessa Agenzia delle entrate.

A chi interessa
L’istituto consente di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, per le quali sono competenti gli uffici delle Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.
Possono avvalersene tutti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Per quali violazioni
Si tratta, in linea di massima, delle irregolarità e omissioni per le quali, in assenza di un mancato, tardivo o errato versamento di un tributo su cui riproporzionare la sanzione, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa; circostanza che, generalmente, contraddistingue tali irregolarità dalle “violazioni sostanziali”, quelle cioè incidenti sulla determinazione dell’imponibile e/o dell’imposta oppure sul pagamento del tributo, le quali, come accennato, sono fuori da questo tipo di regolarizzazione (ad esempio, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, dell’Irap o dell’Iva, rilevante ai fini della determinazione della base imponibile, anche nell’eventualità che non ne scaturisca un’imposta dovuta).
In ogni caso, devono essere in grado, anche solo potenzialmente, di ostacolare l’attività di controllo, poiché, diversamente, sono da considerare violazioni “meramente formali”, non punibili (articolo 6, comma 5-bis, Dlgs 472/1997 – circolare 77/2001, paragrafo 3.1).

La circolare 2/2023 fornisce un lungo elenco, non esaustivo, di violazioni definibili:

  • presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)
  • omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
  • omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997)
  • irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)
  • omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997)
  • omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
  • erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997)
  • violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
  • tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997)
  • irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)
  • omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014)
  • omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
  • detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
  • irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
  • omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012)
  • mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).

Le irregolarità non sanabili
Oltre che per le violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o dell’imposta oppure sul pagamento del tributo, e per le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, le imposte di registro, di successione, ecc.), non è possibile avvalersi della regolarizzazione disciplinata dai commi 166-173 della legge 197/2022 per:

  • le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023
  • le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione
  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosurearticolo 5-quater, Dl 167/1990)
  • fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia
  • le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’Ivie e l’Ivafe nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari (articolo 1, Dl 167/1990)
  • le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l’istituto della remissione in bonis (ad esempio, la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d’imposta sulle relative spese).

Come perfezionare la procedura
Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagare 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono. Il versamento dev’essere effettuato in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 marzo 2023 e al 31 marzo 2024; è possibile provvedere in un’unica soluzione entro il termine della prima rata.
Nel modello F24 andrà riportato lo specifico codice tributo, che sarà istituito con risoluzione delle Entrate, e il periodo d’imposta cui si riferisce la violazione che si vuole regolarizzare. In proposito, il provvedimento di attuazione ha precisato che: se le violazioni non si riferiscono a un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse; per chi ha periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento regolarizza le violazioni riferite al periodo che ha termine nell’anno solare indicato nell’F24; se nello stesso anno solare si chiudono, in date diverse, più periodi d’imposta, il versamento di 200 euro va effettuato per ciascuno di essi.

In aggiunta, per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024.
Tuttavia, il provvedimento ha aggiunto che, se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene dopo, entro il termine, non inferiore a trenta giorni, indicato dall’ufficio delle Entrate. La scadenza del 31 marzo 2024 va, però, sempre rispettata in caso di violazione constatata o per la quale è stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. In ogni caso, l’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione di quelle correttamente rimosse.
Infine, la rimozione non dev’essere effettuata quando non è possibile o necessaria, “avuto riguardo ai profili della violazione formale”; è il caso, ad esempio, dell’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile che, comunque, non ha comportato il mancato pagamento dell’imposta, ossia quando l’Iva è stata assolta da un soggetto diverso da quello previsto dalla legge, in assenza di un intento di evasione o di frode di cui il cedente o prestatore era consapevole (articolo 6, commi 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997).

Violazioni e Pvc
Relativamente alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 oggetto di un processo verbale di constatazione, è disposta una deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, in particolare alla previsione secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d’imposta non possono essere prorogati (articolo 3, comma 3, legge 212/2000): la norma, infatti, stabilisce che sono differiti di due anni i termini di decadenza per la notifica dell’atto di contestazione o dell’atto di irrogazione della sanzione (ordinariamente, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione ovvero entro l’eventuale diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi – articolo 20, comma 1, Dlgs 472/1997).
La proroga – ha precisato l’Agenzia, ribadendo un concetto già espresso nella circolare 11/2019, illustrativa dell’analoga regolarizzazione disposta in occasione della “pace fiscale” del 2018 (articolo 9, commi da 1 a 8, Dl 119/2018; provvedimento 15 marzo 2019) – opera per la semplice presenza delle violazioni formali nel Pvc, a prescindere dal fatto che il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata del verbale e che la stessa sia stata o no perfezionata.

continua

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