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Analisi e commenti

Tregua fiscale 4: definizione
agevolata delle liti fiscali pendenti

Per ciascuna vertenza va presentata, entro il 30 giugno, una distinta domanda all’Agenzia delle entrate; in attesa che venga attivato il servizio telematico, si può trasmettere via Pec

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È possibile avvalersi della procedura non soltanto per le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e gli atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche per quelle inerenti atti meramente riscossivi. L’importante precisazione in tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti introdotta dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 186 a 205, legge 197/2022) è contenuta nella circolare omnibus 2/2023. Il provvedimento 1° febbraio 2023 ha poi dettato le modalità attuative per i giudizi in cui è parte l’Agenzia delle entrate, approvandone anche il modello di domanda, con relative istruzioni.

Le controversie definibili…
La disciplina in esame consente di definire in maniera agevolata, pagando un determinato importo correlato al valore della controversia e diversificato in funzione dello stato e del grado in cui pende il giudizio, le liti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, al 1° gennaio 2023, risultano pendenti presso le Corti di giustizia tributaria, di primo e secondo grado, o presso la Corte di cassazione, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello instaurato a seguito di rinvio (la norma, inoltre, riconosce a ciascun ente territoriale la facoltà di deliberare, entro il 31 marzo 2023, l’applicazione dell’istituto alle vertenze in cui lo stesso o un suo ente strumentale è parte).
Si considerano pendenti e rientrano nell’ambito di applicazione della procedura definitoria:

  • le controversie per le quali al 1° gennaio 2023 è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione. È sufficiente che sia stato notificato all’ufficio il ricorso introduttivo, non occorre che sia già avvenuta anche la costituzione in giudizio
  • le controversie interessate da pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non sono ancora scaduti al 1° gennaio 2023
  • le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o quelle per le quali, al 1° gennaio 2023, sono ancora in corso i termini per la riassunzione.

Come puntualizzato dalla circolare 2/2023, è possibile avvalersi della definizione agevolata non soltanto per le controversie riguardanti atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e gli atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche per quelle inerenti atti meramente riscossivi, come le cartelle di pagamento e gli avvisi di liquidazione.

…e quelle escluse
Viceversa, non possono essere definite le controversie:

  • in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, in ogni caso, quelle di valore indeterminabile, per l’assenza di importi da versare da parte del contribuente
  • concernenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero, in applicazione della direttiva 2010/24/Ue o di accordi/convenzioni che prevedono assistenza reciproca alla riscossione, in quanto sono tributi amministrati da un altro Stato, rispetto ai quali l’Agenzia delle entrate è parte processuale, ma non è anche ente creditore
  • concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea (tariffe doganali), l’Iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
  • per le quali, alla data di presentazione della domanda, è stata depositata sentenza della Corte di cassazione senza rinvio
  • nelle quali l’Agenzia delle entrate, pur titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non è stata destinataria dell’atto di impugnazione e non è stata successivamente chiamata in giudizio né è intervenuta volontariamente.

Valore della lite riproporzionato allo stato e al grado di giudizio
Per stabilire il quantum dovuto per la definizione delle controversie pendenti, occorre fare riferimento al valore della lite, intendendo per tale l’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l’atto impugnato ovvero, in caso di controversie relative esclusivamente all’irrogazione di sanzioni, la somma di queste ultime (articolo 12, comma 2, Dlgs 546/1992).
Vanno esclusi gli importi non oggetto della materia del contendere, come nei casi, ad esempio, di contestazione parziale dell’atto, formazione di un giudicato interno, conciliazione o mediazione che non hanno definito per intero la lite, parziale annullamento in autotutela da parte dell’ufficio.
Individuato il valore della lite, a esso bisogna applicare una data percentuale, che varia in funzione dello stato e del grado in cui pende la controversia:

  • 100%, quando l’Agenzia è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia depositata al 1° gennaio 2023 oppure quando il contribuente, a quella data, ha notificato il ricorso all’Agenzia ma non si è ancora costituito in giudizio depositando o trasmettendo il ricorso alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado (nella casella “Modalità di definizione” del modello di domanda va indicato il codice “1”)
  • 90%, quando al 1° gennaio 2023 il contribuente si è costituito in giudizio ma la Corte di primo grado non ha ancora depositato una pronuncia e nei casi in cui, sempre a quella data, pendono i termini per la riassunzione a seguito di sentenza di Cassazione con rinvio o pende il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione (codice “2”)
  • 40% o 15%, quando c’è soccombenza dell’Agenzia nell’ultima o unica pronuncia depositata al 1° gennaio 2023, a seconda se questa è di primo grado (codice “3”) o di secondo grado (codice “4”). In caso di accoglimento parziale del ricorso o di soccombenza ripartita tra contribuente e Agenzia (ad esempio, nell’ipotesi di avviso di accertamento la cui pretesa è stata ridimensionata in sede di giudizio), bisogna distinguere la parte di atto confermata da quella annullata: la prima è definibile pagando l’intero importo del tributo al netto di interessi e sanzioni, per la seconda, invece, va versato il 40 o il 15% del valore della lite sul quale l’Agenzia è risultata soccombente nella pronuncia, rispettivamente, di primo o di secondo grado (codice “5”)
  • 5%, quando al 1° gennaio 2023 la lite è pendente innanzi alla Cassazione e l’Agenzia risulta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio (codice “6”).

Per definire le controversie relative soltanto a sanzioni non collegate al tributo, occorre pagare:

  • il 15% del valore della lite, se l’Agenzia è risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo, depositata al 1° gennaio 2023 (codice “7”)
  • il 40%, negli altri casi (codice “8”). Se c’è stata soccombenza parziale, si paga il 15% sulla parte del valore della lite per la quale l’Agenzia è risultata soccombente, il 40% sul resto (codice “9”).

Infine, per definire le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, non va pagato alcun importo se il rapporto riguardante i tributi è stato risolto, anche con modalità diverse dalla disciplina in esame (codice “10”); in tal caso, è sufficiente presentare la domanda di definizione (vedi più avanti). Se invece il tributo non è stato definito, vanno applicate le diverse percentuali elencate in precedenza, a seconda della soccombenza e del grado del giudizio.

Sospensione dei giudizi solo a richiesta
Le controversie tributarie definibili non vengono sospese in automatico, ma soltanto, e fino al 10 luglio 2023, se il contribuente ne fa specifica richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della disciplina agevolativa. In questa circostanza, entro quella stessa data, deve depositare la domanda di definizione e la prova del relativo versamento; a quel punto, il processo viene dichiarato estinto e le relative spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Sono invece sospesi automaticamente, per nove mesi, i termini di impugnazione delle pronunce e per la proposizione del controricorso in Cassazione in scadenza tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2023.

Perfezionamento della procedura e suoi effetti
La chiusura agevolata delle liti pendenti si perfeziona, per ciascuna controversia autonoma (cioè, relativa a ciascun atto impugnato), con la presentazione, entro il 30 giugno 2023, di una distinta domanda di definizione e, entro lo stesso termine, con il distinto pagamento dell’importo dovuto (l’intera cifra ovvero, in caso di dilazione, la sola prima rata). Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Questa, redatta sull’apposito modello ed esente dall’imposta di bollo, deve contenere i dati necessari a identificare il soggetto che la presenta, la controversia tributaria oggetto di definizione, l’atto impugnato, l’importo dovuto e i dati del pagamento. Va trasmessa, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate e il software informatico che dalla stessa verrà messo a disposizione, direttamente dal contribuente richiedente (cioè, il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, ad esempio a titolo di successione) o mediante un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni (dottore commercialista, consulente del lavoro, ecc.). In attesa che venga attivato il servizio telematico, la domanda può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio che è parte nel giudizio.
Se con lo stesso ricorso sono stati impugnati più atti, va fatta una distinta domanda per ciascun atto.
Ogni controversia dev’essere definita per intero; non è possibile definire parzialmente i singoli atti impugnati.
La regolarità della domanda viene verificata dall’Agenzia delle entrate, che, in caso di esito negativo, è tenuta a notificare l’eventuale diniego entro il 31 luglio 2024; questo è impugnabile nei successivi sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Il pagamento del quantum dovuto, se superiore a 1.000 euro, può essere suddiviso in cinque anni, ossia dilazionato in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con scadenze fissate al 30 giugno, al 30 settembre, al 20 dicembre e al 31 marzo di ciascun anno; sulle rate successive alla prima vanno calcolati, con decorrenza dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata, gli interessi al saggio legale, che, dal 1° gennaio 2023, è stato fissato al 5% annuo (articolo 1, Dm 13 dicembre 2022).

Dalle somme da versare si scomputano, se presenti, gli importi pagati in pendenza di giudizio, tranne quelli spettanti all’agente della riscossione, come aggi, spese di notifica, spese per le procedure esecutive. In ogni caso, eventuali cifre versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto per la definizione non sono rimborsabili.
Nel modello F24 vanno riportati i codici tributo che saranno istituiti con apposita risoluzione.
In caso di inadempimento nei pagamenti rateali, si applicano le disposizioni dell’articolo 15-ter, Dpr 602/1973, ossia la maggiorazione delle sanzioni in caso di decadenza e la disciplina del lieve inadempimento (comma 3).
In sede di versamento delle somme dovute per la definizione agevolata delle liti pendenti, non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997).

La definizione agevolata perfezionata retroagisce, prevalendo sull’efficacia di eventuali sentenze depositate e non passate in giudicato al 1° gennaio 2023 che, quindi, cessano di costituire titolo per eventuali rimborsi o sgravi. Stessi effetti anche per le sentenze depositate dopo quella data.
La definizione perfezionata dal coobbligato esplica effetti anche a favore degli altri, compresi quelli per i quali la lite non è più pendente, fermo restando che le somme versate non sono restituibili.

continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 1° febbraio
La seconda puntata è stata pubblicata giovedì 2 febbraio
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 3 febbraio

 

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