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Analisi e commenti

Unico persone fisiche, il terzo fascicolo in anteprima (1)

Tre le nuove sezioni istituite all'interno del quadro RQ

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Il terzo fascicolo di "Unico persone fisiche" è quello riservato ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Dal non trascurabile numero di modifiche normative che trovano riverbero nella modulistica 2008, l'opportunità di procedere a una panoramica delle novità che hanno interessato i quadri compilati da imprenditori e lavoratori autonomi.

Quadro RE
Per quanto riguarda le modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo, all'interno delle istruzioni sono stati recepiti gli interventi legislativi degli anni 2006 e 2007.
In particolare, si è tenuto conto delle disposizioni riguardanti:

 

  • l'indeducibilità delle minusvalenze qualora i beni strumentali vengano destinati al consumo personale o familiare del professionista o a finalità estranee all'arte o professione
  • la concorrenza alla formazione del reddito professionale anche delle plusvalenze e delle minusvalenze relative agli immobili strumentali acquistati nel triennio 2007-2009. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze e, comunque, con un minimo di otto e un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili
  • i maggiori importi deducibili, relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, riferibili agli automezzi professionali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir, previsti dal Dl 81/2007.

Tra le modifiche apportate al quadro, si evidenzia l'inserimento della colonna 1 del rigo RE24, in quanto, a seguito della riformulazione dell'ex articolo 8 del Tuir(1), per il 2007 devono essere gestite anche le perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti.
Si precisa che la Finanziaria 2008 ha nuovamente riformulato il citato articolo 8 del Tuir, stabilendo che "Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60", con effetto dal 1° gennaio 2008.
 


Infine, è stata eliminata la sezione riguardante la determinazione forfetaria del reddito, di cui all'articolo 3, comma 177, della legge 662/1996, in quanto il regime è stato abrogato dalla Finanziaria 2005, con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Quadro EC
L'articolo 37, comma 47, Dl 223/2006, modificando l'articolo 109, comma 4, del Tuir, ha previsto che il meccanismo delle deduzioni extracontabili può essere utilizzato anche per le spese relative a studi e ricerche di sviluppo; tale disposizione si applica alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente alla data del 4 luglio 2006. Alla luce della presente disposizione è stato inserito il rigo EC5.
 


Le colonne 1 e 3 del rigo EC5, non sono compilabili in quanto non possono esistere eccedenze pregresse o decrementi, considerato che la norma è entrata in vigore nell'anno 2007.

Quadro RD
Nel quadro RD è stato inserito il nuovo rigo RD13 nel quale deve essere indicata la quota di reddito detassato a seguito dell'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1, commi da 1088 e 1092, della legge finanziaria per il 2007, così come determinato nell'apposito prospetto del quadro RS (rigo RS29).
 


Quadro RQ
All'interno del quadro RQ sono state istituite tre nuove sezioni:

  • sezione II, imposta sostitutiva per conferimenti in Siiq e Siinq
  • sezione III, imposte sostitutive per riserve in sospensione e deduzioni extracontabili
  • sezione IV, imposte sostitutive estromissione beni immobili.

La sezione II deve essere compilata dai contribuenti che abbiano scelto, ai sensi del comma 137 dell'articolo 1 della Finanziaria 2007, in alternativa alle ordinarie regole di tassazione, l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nel caso in cui abbiano realizzato una plusvalenza a seguito del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale delle Siiq e delle Siinq(2).
 


La sezione III contiene due diverse imposte sostitutive:

  • quella prevista dall'articolo 1, comma 34, della Finanziaria 2008, per la quale il contribuente ha la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione d'imposta a copertura delle deduzioni effettuate extracontabilmente, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostituiva con aliquota dell'1% da indicare nel rigo RQ11
  • quella prevista dall'articolo 1, comma 48, della Finanziaria 2008, che interviene sul regime fiscale delle deduzioni extracontabili, prevedendo che le stesse possano essere recuperate a tassazione, con conseguente cessazione del vincolo fiscale su utili e patrimonio netto, mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, con aliquote differenziate del 12, 14 e 16%, a seconda dei valori da affrancare, da indicare nei righi da RQ12 a RQ14.


La sezione III è stata istituita per gestire l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 1, comma 37, della Finanziaria 2008.
L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007 utilizza beni immobili strumentali, di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Tuir, può optare, entro il 30 aprile 2008, per l'esclusione di detti beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva nella misura del 10% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Si precisa che nel caso in cui si tratti di immobili la cui cessione è soggetta a Iva, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30% dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.
 


1 - continua

NOTE:
1) Sostituito dall'articolo 36, comma 27, Dl 233/2006.

2) Articolo 1, commi da 119 a 141, legge finanziaria per il 2007.

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