Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Analisi e commenti

Unico società di capitali 2015 - 1.
L'eccedenza Ace come credito Irap

Previste due nuove colonne, una per l'incremento della società quotata, l'altra per sfruttare in diminuzione del tributo regionale la quota di agevolazione non utilizzata per il reddito del periodo

logo del modello di dichiarazione Unico SC 2015, anno d'imposta 2014
Con provvedimenti del 30 gennaio scorso, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli dichiarativi Unico 2015 (anno d'imposta 2014) per gli enti e le società, con le relative istruzioni.
Una prima novità riguarda le istruzioni dei tre modelli Unico Sc, Unico Enc e Unico Sp: le informazioni comuni sono state razionalizzate con l'approvazione di un fascicolo di istruzioni generali (contenuto nel medesimo provvedimento di Unico Sc). Sono, ora, meglio organizzate e dettagliate le istruzioni relative a soggetti interessati, modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni nonché le altre indicazioni per versamenti, acconti, compensazioni e rateazioni, con l'introduzione di tabelle specifiche per il ravvedimento e le sanzioni, poste in fondo al fascicolo.

In un precedente intervento (Passerella per Unico Sc 2015: in vetrina, cosa c'è di nuovo), sono state presentate alcune novità del modello, nella sua versione pubblicata in bozza. Esaminiamo le altre principali novità di Unico Sc 2015, nella sua versione definitiva, cominciando dall'"Aiuto alla crescita economica" Ace).
L'articolo 1 del Dl 201/2011 ha introdotto la possibilità di dedurre dal reddito complessivo netto il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (vedi decreto attuativo 14 marzo 2012).
Il rendimento nozionale è valutato, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, mediante l'applicazione dell'aliquota del 4% (3% fino al 2013) alla variazione in aumento del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Come è stato previsto anche nel modello degli anni scorsi, la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi (per un approfondimento sulla disciplina, si veda L'Aiuto alla crescita economica nella dichiarazione delle società, pubblicato nei giorni 18/8/2014, 21/8/2014 e 22/8/2014).

Le novità del prospetto contenuto nel quadro RS sono essenzialmente due, ambedue introdotte dall'articolo 19 del Dl 91/2014.
La prima riguarda le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della Ue o aderenti allo Spazio economico europeo. Queste società possono beneficiare, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, di un incremento del 40% della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta. Nell'esempio che segue l'importo dell'incremento è indicato nella colonna 3.
 
esempi sui righi righi RS113, RS114, RS115
 
La seconda novità riguarda la possibilità di fruire sotto forma di credito d'imposta dell'eccedenza che non è stata utilizzata in abbattimento del reddito di periodo, applicando a questa l'aliquota Ires (di cui all'articolo 77 del Tuir). Tale credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'Irap e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
Nell'esempio precedente, dopo aver calcolato il rendimento nozionale indicato in colonna 8 (440) e utilizzato in riduzione del reddito di periodo nel quadro RN (ovvero: GN, in caso di adesione al regime del consolidato ex articolo 117 e seguenti del Tuir; TN, in caso di adesione al regime della trasparenza ex articoli 115 o 116 del Tuir; PN, in caso di trust), la società potrà, appunto, decidere come utilizzare questa eccedenza. Supponiamo che nel quadro RN il reddito di periodo sia pari a zero e il rendimento maturato indicato in colonna 13 sia tutto disponibile (440): si può decidere di trasformarlo in credito d'imposta (colonna 14).

Le istruzioni del modello Unico SC precisano che il rendimento totale è pari alla somma dell'importo di colonna 8 e degli importi di colonna 10 (di tutti i moduli compilati). La colonna 10 riguarda il caso in cui il dichiarante soggetto partecipato (ex articoli 5 e/o 115 del Tuir) ovvero beneficiario di Trust trasparente o misto abbia ricevuto per trasparenza il rendimento nozionale eccedente (dopo lo scomputo dal proprio reddito d'impresa o dal proprio reddito complessivo netto dichiarato).
La società, comunque, potrà sempre decidere di riportare in avanti (colonna 15) l'importo del rendimento nozionale (colonna 13) che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN, al netto dell'eccedenza trasformata in credito d'imposta (colonna 14), per computarlo in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

Anche l'importo di rendimento che eccede il reddito di periodo, che è stato indicato nel quadro GN (in caso di consolidato fiscale) e non utilizzato dalla consolidante per abbattere il reddito complessivo netto della fiscal unit potrà essere chiesto in utilizzo a credito d'imposta Irap o riportato in avanti.
Quindi, la società che abbia aderito al regime del consolidato fiscale potrà dedurre o chiedere a credito l'ammontare del rendimento nozionale non utilizzato nel rigo GN6 a scomputo del proprio reddito complessivo netto dichiarato fino a concorrenza dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato (rigo GN22).
Riprendendo l'esempio sopra riportato e supponendo un reddito nel quadro GN pari a 300 (rigo GN6), la deduzione Ace spendibile coprirà l'intero reddito di periodo.
 
illustrazione dell'esempio riportato nel testo, con la compilazione dei righi GN1, GN6 e GN22
L'importo di agevolazione Ace che eccede il reddito, trasferita al consolidato, per l'importo che non ha trovato capienza nel reddito di gruppo (140), è indicata in colonna 1 del rigo GN22, cioè l'ammontare utilizzabile a scomputo del reddito complessivo netto di gruppo, pari alla differenza, nel nostro esempio, tra 440 (rigo RS113, colonna 13) e 300 (rigo GN6, colonna 4). Questo importo potrà essere utilizzato come credito d'imposta o riportato in avanti. Le eccedenze non trasferite, nell'ipotesi in cui vi sia capienza a livello di gruppo, non potranno essere riportate nei periodi d'imposta successivi.
Ricordiamo che, per i periodi d'imposta successivi, la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto dell'incremento previsto per le società ammesse alla quotazione.


1 - continua
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/unico-societa-capitali-2015-1-leccedenza-ace-come-credito-irap