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Analisi e commenti

Unico società di capitali 2015 - 3
Exit tax e rideterminazione valori

Sospensione o rateizzazione d'imposta per chi perde la residenza fiscale. Un prospetto ad hoc per la rivalutazione di terreni agricoli o edificabili e quote di partecipazioni

logo del modello di dichiarazione Unico SC 2015, anno d'imposta 2014
Il modello Unico Sc 2015, nella sua versione definitiva, accoglie, fra l'altro, le novità - che derivano dagli ultimi provvedimenti normativi - sulla "tassa di uscita" dovuta dalle società che si trasferiscono all'estero e sulla ulteriore opportunità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni societarie.

Exit tax
Con il provvedimento 10 luglio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni per gli adempimenti connessi alla "exit tax".
Come previsto dall'articolo 166 del Tuir e dai decreti Mef 2 agosto 2013 e 2 luglio 2014, il trasferimento all'estero, con perdita della residenza fiscale di una società di capitali, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

La disciplina permette alle imprese che trasferiscono la residenza in altri Stati della Ue o dello Spazio economico europeo, in alternativa al versamento dell'imposta dovuta sulla plusvalenza nei termini ordinari, la possibilità di:
  • sospendere il versamento dell'imposta dovuta sulla plusvalenza unitariamente determinata
  • versare in modo rateale l'imposta dovuta sulla plusvalenza.
È bene precisare che il decreto del 2 luglio 2014 si applica ai trasferimenti di residenza effettuati nel periodo d'imposta che inizia successivamente all'8 luglio 2014.
Ricordiamo, inoltre, che la dichiarazione Unico 2015 va presentata anche qualora non sia dovuta alcuna imposta, indicando l'ammontare di quella ancora sospesa.
Il provvedimento del 10 luglio scorso ha previsto, per i periodi d'imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione per la sospensione dell'imposta, la presentazione annuale di un prospetto di monitoraggio. Questo prospetto, per la prima volta, è contenuto nel quadro TR di Unico 2015.
Qui è necessario indicare, nel rigo TR4, l'importo della plusvalenza ancora sospesa (colonna 4), l'ammontare dell'imposta ancora dovuta (colonna 7) nonché il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio (colonna 2).
 
immagine del rigo TR4 - prospetto di monitoraggio

Il provvedimento ha previsto, inoltre, che, in caso di fusione, scissione o conferimento d'azienda effettuati successivamente al trasferimento di residenza, gli obblighi di monitoraggio ricadano sull'incorporante, sulla società risultante dalla fusione, sulla beneficiaria o sul conferitario.
A questi fini, è stata predisposta l'esposizione dei dati necessari per effettuare gli adempimenti nei righi da TR5 a TR6. In particolare, il soggetto conferente, in relazione al periodo intercorrente tra l'inizio del periodo di monitoraggio annuale e la data di efficacia dell'operazione, ha l'obbligo di indicare anche i dati identificativi del conferitario o beneficiario. In questi casi, vanno compilati anche i campi sopra riportati del rigo TR4.

Un'ultima ipotesi riguarda il soggetto esercente impresa commerciale, di cui all'articolo 5 del Tuir, e le società che abbiano aderito al regime della trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 del Tuir). L'obbligo del monitoraggio è assolto dalla società trasferita, che deve indicare, nel rigo TR4, l'ammontare della plusvalenza ancora sospesa (colonna 5) nonché l'importo della plusvalenza per la quale si sono verificati gli eventi realizzativi (colonna 6).
Nel caso in cui si siano verificati eventi realizzativi, i soci indicano nella loro dichiarazione l'importo della plusvalenza realizzata, l'ammontare dell'imposta dovuta e il codice fiscale della società trasparente.

Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni
Le società di capitali che hanno avuto modo, nelle precedenti dichiarazioni Unico, di rivalutare il valore di terreni agricoli e edificabili, di partecipazioni in società non quotate, già oggetto di misure cautelari e che, all'esito del giudizio, ne abbiano riacquistato la piena titolarità, sono tenute a compilare il prospetto "Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni".
La possibilità è concessa alle società per la rivalutazione dei valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1 gennaio 2014 (articolo 1, comma 156, legge 147/2013) e per quelli posseduti alla data dell'1 gennaio 2015, grazie alla proroga contenuta nella Stabilità 2015 (articolo 1, commi 626 e 627, legge 190/2014).

Nel quadro RQ, sezione XVII, è prevista la facoltà di rideterminare, quindi, i valori, purché il valore delle partecipazioni e dei terreni risulti da un'apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, entro il termine, rispettivamente, del 30 giugno 2014 e del 30 giugno 2015.
La rideterminazione avviene col versamento di un'imposta sostitutiva dell'Ires, da effettuare, a seconda del periodo, entro il 30 giugno 2014 o il 30 giugno 2015, in un'unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla stessa data.
 
righi da RQ58 a RQ61 - la rideterminazione di valore di terreni e partecipazioni e il calcolo dell'imposta

Per le partecipazioni non qualificate, l'imposta sostitutiva è pari al 2% del valore risultante dalla perizia, se possedute all'1 gennaio 2014, e al 4% per quelle possedute all'1 gennaio 2015.
Per le partecipazioni qualificate e per i terreni posseduti all'1 gennaio 2014, l'imposta sostitutiva è versata nella misura del 4% del valore risultante dalla perizia; per quelli posseduti all'1 gennaio 2015, l'aliquota è dell'8 per cento.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.


3 - fine. La prima puntata è stata pubblicata lunedì 9, la seconda martedì 13
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