Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Analisi e commenti

Le "vendite a distanza" in ambito comunitario

Nozione, territorialità dell'imposta, adempimenti fiscali

Il particolare regime Iva delle "vendite a distanza" si applica agli acquisti di beni materiali (diversi da quelli soggetti ad accisa, dai mezzi di trasporto nuovi e dai beni da installare, montare o assiemare in Italia dal fornitore o per suo conto) effettuati sulla base di cataloghi, per corrispondenza o via Internet da soggetti considerati privati consumatori in ambito comunitario, purché la consegna dei beni venga effettuata dal cedente o da un terzo per suo conto nello Stato membro dell'acquirente.

Acquisti per corrispondenza, su cataloghi, via Internet e simili
L'articolo 40, comma 3, del decreto legge 331/93, derogando all'articolo 7, comma 2, del Dpr 633/72, considera effettuate nel territorio italiano le "vendite a distanza" di beni spediti o trasportati in Italia, dal cedente o per suo conto, da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti passivi d'imposta, ovvero cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del decreto legge 331/93, ossia:
  • enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta
  • soggetti passivi per i quali l'Iva sugli acquisti è totalmente indetraibile in quanto effettuano solo operazioni esenti
  • produttori agricoli in regime speciale.

Tali soggetti, se non hanno optato per l'applicazione dell'Iva sugli acquisti intracomunitari, non sono tenuti, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, lettera c), del citato decreto 331, ad assoggettare a imposta gli acquisti effettuati in base a cataloghi, per corrispondenza e via Internet, a condizione che l'ammontare complessivo degli acquisti comunitari effettuati nell'anno solare precedente non abbia superato l'importo di 8.263,31 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non sia superato.
In presenza di tali condizioni, dunque, l'introduzione di beni spediti o trasportati in Italia dal venditore Ue o per suo conto nei confronti di soggetti "privati" configura una cessione "interna" e risulta, come tale, imponibile nel territorio italiano.

Ai sensi del quarto comma del summenzionato articolo 40, però, la deroga, di cui al comma 3, non trova applicazione allorquando l'ammontare delle cessioni di beni effettuate nel corso dell'anno solare nel territorio italiano dal venditore Ue non sia superiore a 27.888,67 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente.
Tuttavia, pur non superando il suddetto limite, il cedente comunitario può optare per l'applicazione dell'imposta in Italia.

Il venditore Ue, dunque, che ha effettuato in Italia nell'anno solare precedente "vendite a distanza" per un ammontare non superiore a 27.888,67, nell'anno in corso e fino allo stesso ammontare, dovrà applicare l'imposta del proprio Paese (la merce, cioè, viene tassata nello Stato membro d'origine).
Se il cedente Ue ha, invece, optato per l'applicazione dell'Iva in Italia, ovvero ha superato nell'anno solare precedente l'importo di euro 27.888,67 o tale limite, non superato nell'anno precedente, viene superato nell'anno in corso, allora egli dovrà applicare l'imposta in Italia, e, a tal fine, dovrà nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente (articolo 44, comma 4, decreto legge 331/93).
La nomina del rappresentante fiscale o l'identificazione diretta deve essere effettuata, in caso di superamento in corso d'anno, con riferimento alla prima operazione realizzata al di sopra della soglia di 27.888,67 euro.

Cessioni per corrispondenza, su cataloghi, via Internet e simili
Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b), del decreto legge 331/93, sono non imponibili le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di acquirenti privati ovvero soggetti non obbligati nel loro Paese ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari.
La stessa norma aggiunge, però, che tale disposizione non trova applicazione allorquando l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 79.534,36 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito nello Stato Ue dell'acquirente.
E' sempre ammessa, comunque, l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro.

In particolare, per quanto riguarda l'opzione, a differenza di quanto previsto all'articolo 41, comma 1, lettera b), ultimi due periodi, le istruzioni all'ultimo modello di dichiarazione Iva precisano che, ai sensi dell'articolo 2 del Dpr n. 442/97 "...le opzioni e le revoche previste in materia di Iva e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l'anno d'imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale Iva. Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi".
Si evince, dunque, che le opzioni (corrispondenti ognuna a uno Stato membro) hanno effetto dall'anno d'imposta per il quale si presenta la dichiarazione e fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo (ad esempio, l'opzione esercitata nella dichiarazione Iva 2005 per l'anno 2004 ha effetto per il triennio 2004-2006).

Il venditore nazionale, pertanto, che ha effettuato in altro Stato membro nell'anno solare precedente "vendite a distanza" per un ammontare non superiore a 79.534,36 euro (ovvero l'eventuale minore ammontare previsto nello Stato Ue dell'acquirente) e finché tale ammontare non viene superato nell'anno in corso, dovrà applicare l'imposta in Italia alla stregua di una cessione interna.
Se il venditore italiano, invece, ha optato per l'applicazione dell'Iva nell'altro Stato membro, ovvero ha superato nell'anno solare precedente l'importo di 79.534,36 euro o tale limite (ovvero l'eventuale minore limite stabilito nell'altro Stato), non superato nell'anno precedente, viene superato nell'anno in corso, allora egli dovrà nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente nello Stato Ue dell'acquirente al fine di applicare ivi l'imposta prevista.
La nomina del rappresentante fiscale o l'identificazione diretta deve essere effettuata, in caso di superamento in corso d'anno, con riferimento alla prima operazione realizzata al di sopra della soglia di 79.534,36 euro (ovvero l'eventuale minore soglia stabilita nello Stato membro). Infine, come precisato dalla circolare n. 13 del 23 febbraio 1994, ai punti 2 e 17, le "vendite a distanza", qualificate come cessioni intracomunitarie, devono essere comprese nell'elenco riepilogativo INTRA 1-bis, sia agli effetti fiscali che statistici. Inoltre, tali cessioni rilevano ai fini sia della formazione del plafond, sia dell'acquisizione dello status giuridico di esportatore abituale.

Di seguito vengono riportati i limiti delle "vendite a distanza" stabiliti dai "vecchi" Stati membri dell'Unione europea e ricavati dalla circolare n. 191/E del 19 ottobre 2000.


Per quanto concerne i dieci Stati membri entrati a far parte dell'Unione europea dal 1° maggio 2004, il regolamento Cee del 29 ottobre 2004, n. 1925, sulla Cooperazione amministrativa in materia di Iva, per quanto riguarda le informazioni relative alle "vendite a distanza", richiama l'articolo 28-ter, punto B, paragrafo 2, della direttiva 77/388/Cee, al quale si sono già attenuti i precedenti Stati membri e al quale devono, ovviamente, attenersi anche i nuovi Stati; tale articolo prevede la soglia di 100mila ecu al netto dell'Iva. Sempre ai sensi dell'articolo 28-ter, ogni Stato membro può adottare, però, la soglia di 35mila ecu al fine di evitare distorsioni nella concorrenza, ma, in questo caso: "gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà prendono le misure necessarie per informare le autorità pubbliche competenti dello Stato membro dal cui territorio i beni sono stati spediti o trasportati".

Un cenno a parte merita la Repubblica di San Marino (Paese escluso dal territorio comunitario), i cui rapporti di scambio commerciale con l'Italia sono disciplinati dal decreto ministeriale 24 dicembre 1993, il quale, all'articolo 20, in relazione alle "vendite a distanza", dispone che le stesse "...scontano l'imposta nel Paese di destinazione quando il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell'altro Stato per un ammontare complessivo superiore a L. 54.000.000, ovvero, qualora non si sia verificata tale condizione, dal momento in cui tale limite viene superato nell'anno in corso. Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente può optare per l'applicazione dell'imposta nel Paese di destinazione dei beni".

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/vendite-distanza-ambito-comunitario