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Analisi e commenti

Il versamento dell'Irap (3)

Pari al 99 per cento la misura dell'acconto dovuto da parte di persone fisiche e società di persone

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Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto Irap per l'anno 2007, occorre controllare l'importo indicato nel rigo "Totale imposta" del quadro IQ del modello Unico 2007, relativo al valore della produzione dell'anno 2006. In base a quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 97 del 23 marzo 1977, a decorrere dall'anno 1978 "l'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, sia di ammontare non superiore a lire centomila (euro 51,65) per i contribuenti soggetti all'Irpef ed a lire quarantamila (euro 20,66) per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche".
Considerato che gli importi in dichiarazione sono arrotondati per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, o per difetto se la frazione decimale è inferiore a detto limite:

 

  • per le persone fisiche e le società di persone (e soggetti a queste equiparati), l'acconto non è dovuto se l'importo del rigo "totale imposta" è inferiore a 52 euro
  • per i soggetti Ires, l'acconto non è dovuto se l'importo del rigo "totale imposta" è inferiore a 21 euro.

Ai sensi del comma 301 dell'articolo 1, Finanziaria 2005, "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'acconto dell'IRPEF è fissata al 99% e quella dell'acconto dell'IRES è fissata al 100%".
L'acconto Irap è dovuto sulla base delle stesse percentuali previste ai fini delle imposte sui redditi, in quanto, in base al comma 3 dell'articolo 30 del Dlgs n. 446/1997, "nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti".
Pertanto:

  • per le persone fisiche e le società di persone (e soggetti a queste equiparati), l'acconto è dovuto nella misura del 99 per cento dell'importo del rigo "totale imposta" del quadro IQ del modello Irap 2007, se questo è superiore a 52 euro
  • per i soggetti Ires, l'acconto è dovuto nella misura del 100 per cento dell'importo del rigo "totale imposta" del quadro IQ del modello Irap 2007, se questo è superiore a 21 euro.

In base al comma 3 dell'articolo 17 del Dpr n. 435 del 7 dicembre 2001, "i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda".
Pertanto l'acconto deve essere versato:

  • in unica rata soluzione entro il 30 novembre 2007 (anche da parte dei soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio), se l'importo del rigo "totale imposta" del quadro IQ del modello Irap 2007 è inferiore a 257,52 euro (il 40 per cento di 257,52 corrisponde, infatti, al limite dei 103 euro fissato dall'articolo 17 del Dpr n. 435/2001)
  • in due rate, se l'importo del rigo "totale imposta" è pari o superiore a 257,52 euro (le due rate sono dovute al fatto che il 40 per cento dell'importo di cui al rigo "totale imposta" supera il limite dei 103 euro). In tale ipotesi:
    • la prima rata, nella misura del 40 per cento, va versata entro il 18 giugno 2007 (ovvero entro il 18 luglio 2007 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo); tale nuova scadenza (valevole anche per i soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio) è stata prevista dall'articolo 37, comma 11, del Dl n. 223/2006, che ha modificato il citato 17, comma 3, del Dpr n. 435/2001.
      Per le persone fisiche e le società di persone (e soggetti equiparati), la prima rata di acconto corrisponde al 39,6 per cento dell'importo del rigo "totale imposta", in considerazione del fatto che l'acconto è dovuto nella misura del 99 per cento dell'imposta relativa al periodo d'imposta precedente; per i soggetti Ires, la prima rata corrisponde esattamente al 40 per cento dell'importo del rigo "totale imposta", in quanto l'acconto è dovuto nella misura del 100 per cento
    • la seconda rata, nella restante misura del 60 per cento, va versata entro il 30 novembre 2007. Anche tale scadenza si rende applicabile ai soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per effetto delle diverse misure dell'acconto previste per persone fisiche, società di persone (e soggetti equiparati) e per soggetti Ires (rispettivamente 99 e 100 per cento), per i primi la seconda rata di acconto corrisponde al 59,4 per cento dell'importo del rigo "totale imposta", mentre per i soggetti Ires corrisponde esattamente al 60 per cento dell'importo del rigo "totale imposta".

Il contribuente ha la facoltà di utilizzare, ai fini del versamento dell'acconto, il cosiddetto metodo "previsionale" in luogo del metodo "storico".
Il metodo "previsionale" consente al contribuente che prevede di realizzare nel 2007 un valore della produzione inferiore a quello del 2006, di calcolare l'acconto non sulla base dell'importo del rigo "totale imposta" risultante dalla dichiarazione Irap 2007, bensì con riferimento all'imposta che presume di dover corrispondere per lo stesso anno 2007 sulla base del valore della produzione 2007 da dichiarare nel 2008. Con tale metodo, il contribuente può evitare di versare un acconto in eccedenza rispetto all'imposta che ritiene di dover versare, evitando di ritrovarsi con un saldo a credito. Resta ferma comunque l'applicazione della sanzione prevista per insufficiente versamento di acconti (30 per cento dell'imposta non versata), nel caso in cui la previsione del contribuente dovesse risultare inesatta anche per motivi indipendenti dalla volontà del contribuente.

Nel modello di pagamento F24, il versamento dell'acconto Irap 2007, per il quale è previsto il codice tributo 3812 se si tratta di prima rata di acconto, o 3813 se si tratta di seconda o unica rata di acconto (ad esempio, per un contribuente dell'Umbria che deve versare la prima rata per un importo di 100 euro) comporta la compilazione della sezione Regioni come segue:
 




L'importo a debito può anche essere compensato, nel modello F24, con un altro credito.

3 - continua. La quarta puntata su FISCOoggi di martedì 17; le prime due sono state pubblicate giovedì 12 e venerdì 13

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