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Base imponibile dei soggetti in regime forfetario (1)

Base imponibile dei soggetti in regime forfetario (1)

Tra i contribuenti interessati, produttori di vegetali e allevatori

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Ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 446 del 1997, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, "per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 9, comma 1, il valore della produzione netta può determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e degli interessi passivi".

Nei modelli Irap, e quindi nei quadri IQ delle dichiarazioni Unico persone fisiche, Unico società di persone, Unico società di capitali e Unico enti non commerciali, è presente una apposita sezione con tre specifici righi che permettono ai soggetti "forfetari", ai fini dell'Irpef o ai fini Ires, partendo dal reddito d'impresa, di determinare forfetariamente il valore della produzione ai fini Irap.
Si riportano a titolo di esempio, i righi presenti all'interno della sezione riservata ai soggetti forfetari Irpef che compilano il quadro IQ relativo alle persone fisiche.



Una prima categoria di soggetti forfetari è rappresentata dai produttori di vegetali, che svolgono l'attività attraverso più bancali o ripiani e superano il limite previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del Tuir e, quindi, presentano una superficie adibita alla produzione che eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste.
Per tali soggetti, ai sensi dell'articolo 56-bis, comma 1, del Tuir, "il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente".

Nel modello Unico persone fisiche, Unico società di persone e Unico enti non commerciali, il quadro che permette di determinare il reddito ai sensi dell'articolo 56-bis, comma 1, è il quadro RD e, in particolare, la sezione II



In tale sezione si riporta:

  • nel rigo RD5, colonna 1, la superficie totale di produzione (somma delle superfici dei bancali, ripiani eccetera)
  • nel rigo RD5, colonna 2, la superficie del terreno su cui insiste la produzione e che è stata considerata ai fini della determinazione del reddito agrario
  • nel rigo RD6, la superficie eccedente che si ottiene come differenza tra la superficie totale di produzione (RD5, colonna 1) e il doppio del valore indicato in RD5, colonna 2
  • nel rigo RD7, il reddito agrario della superficie del terreno su cui insiste la produzione determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo.

Il reddito derivante dalle attività agricole eccedenti, da indicare nel rigo RD8, si ottiene, sulla base di quanto disposto dall'articolo 56-bis, comma 1, del Tuir, secondo la seguente formula:

(rigo RD6) x (rigo RD7)
rigo RD5, colonna 2


Una seconda categoria di soggetti forfetari è rappresentata dagli allevatori che superano il limite previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del Tuir e, quindi, presentano un numero di capi di bestiame superiore a quello allevabile con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno.
Per tali soggetti, ai sensi dell'articolo 56, comma 5, del Tuir, "il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi".
Lo stesso articolo 56, comma 5, del Tuir dispone, altresì, che "Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali".

Nel modello Unico persone fisiche, Unico società di persone e Unico enti non commerciali, il quadro che permette di determinare il reddito ai sensi dell'articolo 56, comma 5, è il quadro RD e, in particolare, la sezione I.



In tale sezione si riporta:
  • nel rigo RD1, il totale dei capi allevati moltiplicato per un determinato coefficiente "di normalizzazione", quale risulta dal totale B della sezione 2 dello schema di calcolo allegato alle istruzioni
  • nel rigo RD2, il numero dei capi allevabili nei limiti dell'articolo 32 del Tuir, ottenibile partendo dal reddito agrario del terreno su cui viene svolta l'attività di allevamento e utilizzando la sezione 1 dello schema di calcolo
  • nel rigo RD3, il numero dei capi eccedenti, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante da rigo RD1, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD2.

Il reddito di allevamento eccedente da indicare nel rigo RD4 si ottiene, sulla base di quanto disposto dall'articolo 56, comma 5, del Tuir, moltiplicando il numero dei capi eccedenti per il coefficiente 0,058532, che risulta dalla moltiplicazione tra il valore del reddito agrario attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 0,029266) e il coefficiente moltiplicatore pari a 2, previsto dal citato decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze.

Una terza categoria di soggetti forfetari è rappresentata da coloro che, ai sensi dell'articolo 56-bis, commi 2 e 3, svolgono le seguenti attività:

  • attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del Tuir, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali
  • le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 56-bis, commi 2 e 3, il reddito derivante dalle due attività è determinato applicando "all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività" del 15 per cento, nel caso di attività agricole connesse aventi a oggetto prodotti diversi dal quelli indicati nell'articolo 32, comma 2, lettera c), del Tuir, o del 25 per cento nel caso di attività di fornitura di servizi.

Nel modello Unico persone fisiche, Unico società di persone e Unico enti non commerciali, il quadro che permette di determinare il reddito ai sensi dell'articolo 56, comma 5, è il quadro RD e, in particolare, le colonne 2 e 3 della sezione III.



L'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate, o soggette a registrazione, effettuate nell'ambito delle attività sopra indicate va riportato nelle colonne 2 e 3.
Il reddito derivante da "attività agricole connesse", da indicare in colonna 4, si ottiene moltiplicando gli importi di colonna 2 e 3 per i coefficienti di redditività del 15 e del 25 per cento.


1 - continua. La seconda puntata sarà pubblicata martedì 13

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