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Credito Iva trimestrale, la prima volta del nuovo modello TR

Credito Iva trimestrale, la prima volta del nuovo modello TR

Entro mercoledì 30 aprile le istanze di rimborso/compensazione per il periodo gennaio-marzo

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Il rimborso può essere richiesto dai contribuenti che hanno realizzato, nel trimestre, un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro. Ai sensi dell'articolo 38-bis, secondo comma, del Dpr 633/1972, il credito Iva infrannuale può essere chiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b) ed e) del terzo comma dell'articolo 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalla lettera c) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto all'ipotesi di rimborso annuale.

In particolare, i contribuenti interessati sono:

 

  • coloro che abitualmente effettuano operazioni attive applicando aliquote più basse rispetto a quelle che sono state applicate sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nell'esercizio dell'attività. Il diritto al rimborso sussiste se l'aliquota mediamente applicata sulle operazioni di acquisto supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10 per cento. Ai fini del calcolo dell'aliquota media non bisogna tenere conto degli acquisti e delle importazioni di beni ammortizzabili, mentre occorre considerare tra gli acquisti le spese generali
  • contribuenti che effettuano operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr 633/1972 nonché le operazioni non imponibili indicate negli articoli 40, comma 9, e 58 del decreto legge 331/1993, eccetera. Il rimborso spetta se l'ammontare delle predette operazioni non imponibili è superiore al 25% del totale delle operazioni attive effettuate
  • operatori che effettuano acquisti e importazioni di beni ammortizzabili. Il rimborso, che può essere richiesto limitatamente all'imposta relativa alle predette operazioni di acquisto, spetta, diversamente da quanto previsto per il rimborso annuale, solo se l'ammontare degli acquisti e delle importazioni di beni ammortizzabili supera i 2/3 del totale complessivo degli acquisti effettuati
  • soggetti non residenti. Il rimborso può essere richiesto dai soggetti non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ai sensi dell'articolo 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, un rappresentante fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il rimborso dell'Iva. Competente per la gestione dei rapporti con i soggetti identificatisi direttamente in Italia ai sensi dell'articolo 35-ter è il Centro operativo di Pescara; pertanto, le richieste di rimborso dei soggetti non residenti devono essere presentate presso l'agente della riscossione di Pescara.

La sussistenza dei requisiti sopra illustrati deve essere verificata con riferimento alle operazioni effettuate nel trimestre gennaio - marzo 2008, oggetto della richiesta di rimborso da presentare entro il 30 aprile. Il rimborso può essere ottenuto tenendo conto solo del credito maturato nel predetto periodo; l'importo chiesto a rimborso non può comprendere il riporto del credito Iva relativo all'anno 2007, computato in detrazione nell'anno successivo in sede di dichiarazione annuale.
In alternativa alla richiesta di rimborso, il credito trimestrale può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.

La richiesta di rimborso trimestrale
I rimborsi infrannuali devono essere richiesti presentando all'ufficio delle Entrate competente, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, l'istanza prevista dal decreto ministeriale 23 luglio 1975, che deve contenere le seguenti indicazioni:

  • ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero cognome e nome se si tratta persona fisica, residenza o domicilio, numero di partita Iva e numero di codice fiscale del contribuente, la sottoscrizione e l'impegno alla presentazione del modello in via telematica
  • l'ammontare imponibile delle operazioni attive effettuate nel trimestre di riferimento, distinto secondo l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta corrispondente alle predette operazioni
  • l'ammontare degli acquisti e delle importazioni effettuati nel trimestre di riferimento, per i quali è ammesso il diritto alla detrazione, distinto secondo l'aliquota applicata e la relativa imposta
  • dichiarazione di sussistenza dei presupposti che legittimano la richiesta del rimborso infrannuale
  • l'ammontare dell'eccedenza d'imposta che si chiede a rimborso e/o l'importo da utilizzare in compensazione, risultante dalla differenza tra l'ammontare dell'imposta detraibile e quello dell'imposta relativa alle operazioni attive effettuate.

Analogamente a quanto previsto per i rimborsi annuali, deve essere presentata idonea garanzia da parte dei contribuenti che non rientrano tra le categorie espressamente esonerate da tale obbligo.
I contribuenti esonerati dalla prestazione della garanzia sono:

  • coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Si precisa che tale limite va riferito all'intero periodo d'imposta e non alla singola richiesta di rimborso (articolo 38-bis e risoluzione ministeriale 165/2000)
  • coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati. Ai fini della verifica del 10%, si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la richiesta (articolo 21 del decreto 567/1993)
  • le imprese "virtuose" - cioè quelle, in esercizio da almeno cinque anni, che dichiarano di non aver subito una diminuzione del patrimonio netto di oltre il 40% rispetto all'ultimo bilancio approvato, di non aver venduto beni immobili per oltre il 40% rispetto a quelli riportati nell'attivo dell'ultimo bilancio, di non aver cessato o ridotto l'attività a seguito di cessioni di rami d'azienda, di non aver ceduto azioni per oltre il 50% del capitale - che effettuano operazioni attive con aliquota media inferiore a quella degli acquisti (articolo 30, terzo comma, lettera a) o effettuano operazioni con l'estero per un ammontare superiore al 25% del volume d'affari complessivo (articolo 30, terzo comma, lettera b) ovvero quando effettuano prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'articolo 7. Tali soggetti devono presentare, unitamente alla richiesta di rimborso, la dichiarazione sostitutiva prevista alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 38-bis (cfr. circolare 54/1999)
  • le società di gestione del risparmio in relazione ai fondi immobiliari da esse istituiti, come previsto dall'articolo 8 della legge 410/2001
  • i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore a 258.228,40 euro. Tale limite va riferito a tutti i rimborsi erogati nel corso della procedura concorsuale e non ai singoli periodi d'imposta (cfr. risoluzione 54/2002).

Il possesso dei requisiti per poter usufruire dell'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere autocertificato mediante una dichiarazione da allegare alla richiesta di rimborso infrannuale.

Le novità del modello TR per il 2008
Il decreto ministeriale 3 marzo 2008 ha previsto, a partire dalle istanze di rimborso/compensazione infrannuale Iva relative al secondo trimestre 2008, l'obbligo di presentazione in via telematica.
Il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha previsto l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria ai soggetti che esercitano l'attività di produzione di alluminio e semilavorati.
Il provvedimento delle Entrate 16 novembre 2007 ha disposto l'introduzione dal 1° gennaio 2008, per tutti gli "atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate ed in ogni altro adempimento", della nuova tabella dei codici di classificazione delle attività economiche Ateco 2007.

Per recepire le descritte novità normative, è stato adeguato il modello IVA TR per le istanze di rimborso/compensazione infrannuale (e le relative istruzioni); in particolare:

  • nella sezione relativa ai dati del contribuente, la casella del codice attività è stata ampliata di una cifra, dalle cinque di Atecofin 2004 alle sei di Ateco 2007
     
  • nel quadro TE, sezione 1, è stata inserita la casella 3 per indicare il codice di appartenenza a una delle categorie previste dall'articolo 38-bis, per l'erogazione prioritaria del rimborso
     
  • modalità e termini di presentazione: è stato previsto l'obbligo di presentazione in via telematica del modello a partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2008
  • sezione dati del contribuente: la tabella generale classificazione natura giuridica è stata integrata, nella categoria dei soggetti residenti, dei codici 55 (Amministrazioni pubbliche), 56 (Fondazioni bancarie), 57 (Società europea), 58 (Società cooperativa europea), e, nella categoria dei soggetti non residenti, del codice 44 (Trust), uniformando, in questo modo, la tabella ai modelli dichiarativi 2008
  • frontespizio e quadro TE, sezione 1: per i contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso è stato contemplato il codice 4, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 27.42.0 (produttori di alluminio e semilavorati). Per ottenere la liquidazione dei rimborsi in via prioritaria, questi contribuenti (così come già previsto per coloro che pongono in essere prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell'ambito di applicazione della lettera a), del sesto comma, dell'articolo 17; per i soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, codice Atecofin 2004 37.10.1; per coloro che svolgono le attività di produzione di zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi, codice Atecofin 2004 27.43.0) devono soddisfare, contemporaneamente e al momento della richiesta, tutte le seguenti condizioni previste dal decreto ministeriale del 22 marzo 2007:
    1. esercizio dell'attività da almeno tre anni
    2. eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a 3mila euro
    3. eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.
    Ulteriore caratteristica da rispettare è il possesso dell'aliquota media prevista dall'articolo 30, comma 3, lettera a), del Dpr 633/1972, ossia devono esercitare esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma
  • quadro TC (determinazione del credito): nel rigo TC2 sono stati disciplinati gli acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato strumentali di cui all'articolo 10, n. 8-ter, lettere b) e d), soggetti al meccanismo del reverse charge.
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