
L’applicazione della direttiva 90/435/CEE (c.d. direttiva madre-figlia) alle società Sicav lussemburghesi è stata recentemente oggetto di un tax ruling emesso dall’Amministrazione finanziaria finlandese. Come noto la direttiva madre-figlia, come modificata dalla direttiva 2003/123/CE, si applica alla distribuzione di utili percepiti da stabili organizzazioni di società residenti in altri Stati membri e provenienti da società figlie localizzate in Stati diversi da quello della stabile organizzazione.
I requisiti previsti dalla direttiva
Ai fini dell’applicazione della direttiva è inoltre necessario il rispetto di alcuni requisiti:
- partecipazione di almeno il 20 per cento al capitale delle società controllate (tale soglia partecipativa sarà ridotta al 15 per cento dal 1° gennaio 2007 e al 10 per cento dal 1° gennaio 2009);
- le società figlie devono essere costituite secondo una delle forme giuridiche contemplate dall’allegato della direttiva 2003/123/CE ed essere soggette all’imposta sulle società. Il caso oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione finanziaria finlandese (Keskusverolautakunta, KVL), a seguito del quale è stato emesso un tax ruling (Kvl 2/2006) lo scorso 25 gennaio 2006, è relativo all’applicazione della direttiva madre-figlia ai dividendi percepiti da una Sicav lussemburghese attraverso una sussidiaria finlandese controllata al 100 per cento.
L’applicabiltà della direttiva
L’Amministrazione finanziaria finlandese ha a suo giudizio disconosciuto l’applicazione della direttiva alla Sicav perché non rientra nelle forme giuridiche contemplate nell’allegato della direttiva 2003/123/CE; infatti la lettera i) dell’allegato stabilisce che le disposizioni dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera a) si applicano alle seguenti società di diritto lussemburghese: société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, société coopérative, société coopérative organisée comme une société anonyme, association d’assurances mutuelles, association d’épargne-pension, enterprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndacats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public.
Il ricorso alla Corte amministrativa
Inoltre verrebbe meno nel caso di specie anche il requisito dell’assoggettamento a tassazione poiché alle Sicav non si applica alcuna imposta, salvo una imposta annuale dello 0,5 per cento sul capitale. Quindi il Kvl ha ritenuto che la Sicav non può godere dell’esenzione dall’applicazione della ritenuta sui dividendi secondo le disposizioni che hanno introdotto la direttiva madre-figlia nell’ordinamento finlandese. Il contribuente ha ribattuto appellandosi alle disposizioni del Trattato che precludono alla Finlandia la possibilità di imporre ritenute sui dividendi, considerato che questi non sono tassati se percepiti da società a responsabilità limitata o da fondi di investimento. Se tuttavia come rilevato dal Kvl la Sicav potesse essere assimilata ad una società a responsabilità limitata di diritto finlandese, la differenza tra contribuenti residenti e non residenti rende di fatto impossibile considerare per analogia i dividendi percepiti dalla Sicav non tassabili. Contro la decisione dell’Amministrazione finanziaria il contribuente è ricorso alla Corte amministrativa Suprema che eventualmente potrà rimettere la questione alla Corte di Giustizia Ue.