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In Francia è l'ora della “fiducie”

In Francia è l'ora della “fiducie”

L’istituto è stato introdotto da una nuova legge, datata 19 febbraio, che ha apportato alcune sostanziali modifiche al codice civile

Secondo il nuovo articolo 2011 la fiducie è l’operazione attraverso cui uno o più soggetti (constituants) trasferiscono beni o diritti o un insieme di beni o diritti, presenti o futuri, a uno o più fiduciari (fiduciaires) che li gestiscono tenendoli separati dal loro patrimonio a favore di uno o più beneficiari. La legge n. 2007-211 del 19 febbraio 2007 ha introdotto nell’ordinamento francese, apportando opportune modifiche al codice civile, l’istituto della fiducie. Il progetto di legge era stato presentato per la prima volta il 20 febbraio 1992 ma, in sede di discussione parlamentare, era stato messo da parte per motivazioni di carattere civilistico e fiscale. Un nuovo progetto di legge è stato presentato l’11 ottobre 2006 e approvato dal Parlamento il 7 febbraio 2007. La legge n. 2007-211 è stata pubblicata nel Journal Officiel de la République Française del 21 febbraio 2007.

Le modifiche al codice civile
La Legge 2007-211 ha modificato il Libro III del codice civile inserendo il nuovo Titolo XIV rubricato "De la Fiducie". Secondo il nuovo articolo 2011 la fiducie può essere definita come quell’operazione attraverso cui uno o più soggetti (constituants) trasferiscono beni o diritti, o un insieme di beni o diritti, presenti o futuri, a uno o più fiduciari (fiduciaires) che provvedono a gestirli tenendoli separati dal loro patrimonio a favore di uno o più beneficiari.

La costituzione del patrimonio fiduciario: le condizioni
Il patrimonio fiduciario può essere costituito per previsione normativa o attraverso un contratto. In questa ipotesi il contratto di fiducie dovrà contenere a pena nullità i seguenti elementi: i beni o i diritti trasferiti; se si tratta di beni o diritti futuri, dovranno essere determinabili; la durata del trasferimento non potrà comunque eccedere i 33 anni che decorrono dalla data di stipula del contratto; l’identità del o dei soggetti che trasferiscono i beni; l’identità del o dei fiduciari; l’identità del o dei beneficiari o le norme che consentono la loro designazione; i poteri di amministrazione e di disposizione dei fiduciari. Nei rapporti con i terzi i fiduciari agiscono nella pienezza dei loro poteri, a meno che non si fornisca dimostrazione che i terzi erano a conoscenza di limitazioni relative ai poteri di disposizione. I fiduciari sono tenuti a rendere conto delle proprie attività ai soggetti trasferenti; tale obbligo sussiste anche nei confronti dei beneficiari e dei terzi su loro richiesta secondo una cadenza fissata dal contratto.

La registrazione del contratto
A pena di nullità il contratto di fiducie e i suoi allegati devono essere registrati entro un mese dalla data di stipula presso l’ufficio delle imposte dove ha sede il fiduciario o all’ufficio delle imposte dei non residenti se il fiduciario non è residente in Francia. La legge ha previsto l’istituzione di un registro nazionale dei patrimoni fiduciari le cui modalità saranno definite da un decreto del Consiglio di Stato.

Le modifiche al Code Général des Impôts
La legge 2007-211 ha modificato anche il Code Général des Impôts introducendo la Sezione 9 al capitolo II del titolo I della prima parte del Libro I relativa al trattamento fiscale del patrimonio fiduciario. In particolare: gli utili e le perdite, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal trasferimento dei beni al patrimonio fiduciario non sono compresi nel reddito imponibile dell’esercizio quando si verificano le seguenti condizioni: il contratto di fiducie rispetta i requisiti posti dagli articolo 2011-2031 del codice civile; il constituant è indicato come il o come uno dei beneficiari nel contratto; il fiduciario rispetta i seguenti obblighi: iscrivere i beni nella contabilità del patrimonio fiduciario nonché fornire indicazione degli ammortamenti effettuati; calcolare le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobilizzazioni non ammortizzate che sono state trasferite al patrimonio fiduciario; calcolare nell’utile imponibile le plusvalenze o le minusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni ammortizzabili; le immobilizzazioni trasferite nel patrimonio fiduciario devono essere iscritte nella contabilità del patrimonio per il valore fiscale attribuito nel patrimonio del soggetto trasferente.

La determinazione dell’utile imponibile
L’utile imponibile del patrimonio è determinato secondo le regole applicabili all’utile realizzato dal soggetto titolare di un credito. In caso di presenza di una pluralità di soggetti titolari, l’utile imponibile è calcolato proporzionalmente al valore di ciascun bene alla data di trasferimento dello stesso nel patrimonio fiduciario da parte di ciascun soggetto trasferente. In caso di morte del constituant l’utile imponibile del patrimonio fiduciario è calcolato secondo le norme che disciplinano l’imposta sul reddito delle società. Al termine del contratto gli utili e le perdite nonché le minusvalenze che risultano dal trasferimento dei beni dal patrimonio fiduciario al constituant non concorrono alla formazione del reddito imponibile se sono rispettate le condizioni seguenti: il contratto termina senza che abbia luogo la liquidazione del patrimonio fiduciario; il soggetto trasferente deve rispettare i seguenti obblighi: iscrivere nel proprio bilancio i beni o i diritti trasferiti; calcolare le plusvalenze realizzate in occasione della cessione di immobilizzazioni non ammortizzate che gli sono state trasferite; inserire nel computo del reddito imponibile le plusvalenze o le minusvalenze derivanti dal trasferimento di beni ammortizzabili; le immobilizzazioni dovranno essere iscritte nel bilancio del constituant al valore fiscale indicato nelle scritture del patrimonio fiduciario. L’utile corrispondente alla differenza tra il valore iscritto nel bilancio del constituant e il valore indicato nelle scritture del patrimonio concorre alla formazione del reddito imponibile del patrimonio fiduciario nell’esercizio in cui si realizza il trasferimento dei beni al constituant.

La contabilizzazione di attività e passività
Dal punto di vista contabile la normativa stabilisce che gli elementi dell’attivo e del passivo trasferiti nella costituzione della fiducie devono essere contabilizzati autonomamente presso il fiduciario. Il controllo relativo alla correttezza della contabilità è demandato a un revisore contabile nominato dal fiduciario che è tenuto a comunicare gli esiti del controllo nonché a mantenere il segreto professionale relativamente al contratto di fiducie.
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