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Irap e personale in comando: trattamento speculare per i rimborsi

Irap e personale in comando: trattamento speculare per i rimborsi

Importi esclusi dalla base imponibile dell'ente di appartenenza e tassati in capo al soggetto distaccatario

Qualora l'ordinaria retribuzione mensile dei dipendenti degli enti soci, distaccati presso un consorzio, resti interamente a carico delle Amministrazioni pubbliche di appartenenza, sono queste ultime, in qualità di enti che sostengono i costi retributivi e contributivi, i soggetti passivi ai fini Irap.
E' quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 35/E del 6 febbraio.

Il documento di prassi ha anche precisato che nel caso l'Amministrazione di appartenenza corrisponda ai propri dipendenti "distaccati" il trattamento di missione unitamente alla retribuzione ordinaria, il rimborso da parte del consorzio agli enti soci del solo trattamento di missione costituisce per quest'ultimo un costo non deducibile ai fini Irap.

L'indirizzo interpretativo dell'agenzia delle Entrate nasce da un quesito con il quale un consorzio avente la forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata aveva chiesto di sapere:
  1. quale fosse il soggetto passivo, ai fini Irap, nel caso di personale dipendente degli enti soci, utilizzato dal consorzio in Italia in forza di un comando, senza rimborso delle retribuzioni correlate alle prestazioni lavorative alle Amministrazioni di appartenenza
  2. quale fosse il regime Irap applicabile al trattamento di missione versato dagli enti soci ai dipendenti distaccati presso il consorzio e da quest'ultimo inviato in missione, considerato che tale somma costituiva la sola quota rimborsata dal consorzio alle Pubbliche amministrazioni distaccanti, restando le retribuzioni interamente a carico degli enti di appartenenza.
Per la soluzione dei quesiti, l'agenzia delle Entrate ha ricostruito la disciplina del trattamento tributario ai fini Irap del distacco di personale, partendo innanzitutto dall'articolo 1, comma 50, lettera f), n. 3), della legge 244/2007, che ha abrogato, fra l'altro, la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 2, del Dlgs 446/1997, secondo cui "gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 10-bis, comma 1".

In merito a tale abrogazione, si è fatto cenno alla risoluzione 2/2008 del dipartimento delle Politiche fiscali, con la quale è stato chiarito che, anche dopo le modifiche apportate dal citato articolo 1, comma 50, lettera f), n. 3), della Finanziaria 2008, resta ferma, per il soggetto distaccante, la neutralizzazione delle somme ricevute a titolo di rimborso dei costi retributivi e contributivi e, per il soggetto distaccatario, la tassazione delle somme stesse.

Gli uffici finanziari hanno, quindi, affermato che l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 11 del Dlgs 446/1997 non presume alcuna volontà legislativa di cambiare l'impostazione sostanziale della disposizione, ma ha solo l'esigenza di attuare una semplificazione del testo normativo, eliminando una regola già desumibile a livello sistematico.

Tali precisazioni hanno consentito, di conseguenza, all'agenzia delle Entrate di confermare, in via generale, l'applicabilità dei chiarimenti forniti, in merito al distacco di personale, dalla circolare 263/1998: esclusione dalla formazione della base imponibile del soggetto distaccante degli importi spettanti a titolo di recupero degli oneri relativi al personale distaccato e, al contempo, non deducibilità, per il soggetto presso il quale viene distaccato il personale, degli importi stessi (ovvero, in caso di determinazione della base imponibile con il "sistema retributivo", la loro tassabilità).

In sostanza, la disciplina applicabile al distacco dei lavoratori prevede, da un lato, l'esclusione dalla formazione della base imponibile del soggetto distaccante degli importi spettanti a titolo di recupero degli oneri relativi al personale distaccato e, dall'altro, la rilevanza di tali importi, ai fini Irap, in capo al soggetto distaccatario.

Sulla base di tale orientamento interpretativo, la risoluzione ha quindi precisato che, qualora l'ordinaria retribuzione mensile relativa ai dipendenti degli enti soci distaccati presso un consorzio resti interamente a carico delle Amministrazioni pubbliche di appartenenza, senza alcun rimborso di oneri da parte del consorzio, sono le stesse Pubbliche amministrazioni che sostengono i costi retributivi e contributivi a dover essere individuati quali soggetti passivi ai fini Irap.

Relativamente al secondo quesito, gli uffici dell'Agenzia hanno affermato, seguendo il principio interpretativo prima richiamato - secondo cui sono esclusi dalla formazione della base imponibile Irap del soggetto distaccante gli importi spettanti a titolo di rimborso degli oneri relativi al personale distaccato e sono indeducibili gli importi erogati dal soggetto distaccatario relativi ai lavoratori distaccati - che il trattamento di missione rimborsato agli enti partecipanti costituisce per il consorzio, ai fini Irap, un costo relativo al personale non ammesso in deduzione.

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