L'assemblea dei soci
Particolarmente innovative sono le nuove disposizioni introdotte in materia di assemblea dei soci e, in particolare, per quanto concerne la competenza, il procedimento assembleare e i vizi della delibera assembleare.
L'ambito di competenza dell'assemblea
Sono state apportate importanti modifiche in materia di competenza dell'assemblea ordinaria in attuazione del principio di esclusiva responsabilità dell'organo amministrativo per l'attività di gestione e in base al modello di amministrazione e controllo scelto.
In particolare, a seguito della riforma, mentre viene riconosciuta all'assemblea una competenza di gestione limitata e circoscritta, all'organo amministrativo viene invece attribuita una competenza gestoria molto più ampia e generale, che gli stessi soci possono ulteriormente ampliare, ma non certo ridurre.
L'assemblea ordinaria, infatti, delibera sulle materie attribuite alla sua competenza dalle disposizioni normative, e non, come previsto in precedenza, dall'atto costitutivo. In tal modo, dunque, viene esclusa per i soci la possibilità di modificare in via statutaria le competenze degli organi societari. Tuttavia, l'assemblea ordinaria può anche deliberare sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento degli atti da parte degli amministratori, ferma restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti.
Il procedimento assembleare
Le nuove disposizioni in materia di procedimento assembleare sono improntate a una semplificazione operativa, sia in materia di pubblicità e convocazione, sia per quanto riguarda lo svolgimento dell'assemblea.
In particolare, fermo restando l'obbligo, per l'organo amministrativo, di convocare l'assemblea mediante avviso ai soci contenente le informazioni su data, ora, luogo della convocazione, nonché materie da trattare, non sussiste più l'obbligo di pubblicare l'avviso esclusivamente in Gazzetta Ufficiale; lo statuto, infatti, potrà prevedere anche la pubblicazione della convocazione dell'assemblea su un qualunque quotidiano, a scelta della società. L'articolo 2366, comma 2, del codice civile, prevede infatti che "... l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea ...".
Inoltre, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, è ammessa la possibilità di prevedere nello statuto altre procedure per la convocazione dell'assemblea, alternative alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano e ancora più snelle, purché ciò avvenga con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.
Inoltre, va detto che, al fine di semplificare le disposizioni sulla costituzione, a seguito della riforma del diritto societario, si considera validamente costituita l'assemblea totalitaria, anche in mancanza delle formalità innanzi descritte, laddove sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza - e non più la totalità - dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, fermo restando il diritto per il socio di opporsi alla trattazione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Infine, l'assemblea può essere convocata anche dal collegio sindacale, anche in assenza di una denuncia di fatti censurabili da parte dei soci, ovvero su richiesta dei soci che rappresentino un decimo del capitale sociale ovvero una percentuale minore, così come prevista nello statuto.
I quorum costitutivi e deliberativi
Per quanto concerne i quorum costitutivi dell'assemblea ordinaria, il legislatore della riforma ha precisato che le azioni per le quali il diritto di voto non può essere esercitato sono computate per la validità della costituzione dell'assemblea. Per quanto riguarda invece i quorum deliberativi dell'assemblea ordinaria, la riforma ha previsto che lo statuto possa richiedere maggioranze più elevate in seconda convocazione, fatta eccezione per l'approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali.
Con riferimento poi all'assemblea straordinaria, la riforma ha introdotto un abbassamento dei quorum nelle Spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, prevedendo che l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato.
Vizi delle delibere assembleari
Al fine di evitare che in sede giurisprudenziale si affermino ulteriori vizi delle deliberazioni, la riforma ha rafforzato il principio di tassatività delle ipotesi di invalidità delle deliberazioni assembleari.
In particolare, è prevista l'annullabilità per violazione di norme di legge o dello statuto e la nullità nei casi di impossibilità o illiceità dell'oggetto sociale, di mancata convocazione dell'assemblea e di mancanza del verbale della deliberazione. Tuttavia, in relazione a queste ultime ipotesi, aggiunte dalla riforma, la nuova norma precisa che l'avviso irregolare, ma proveniente da un componente dell'organo di amministrazione e che consente comunque ai destinatari di essere tempestivamente avvertiti, non configura un caso di mancata convocazione.
Tra coloro che sono legittimati a impugnare le deliberazioni assembleari annullabili sono stati aggiunti, agli amministratori, sindaci, soci assenti o dissenzienti, anche i soci astenuti. Inoltre, va detto che il riferimento ai sindaci è stato sostituito con quello relativo al "collegio sindacale", con la conseguenza che la decisione di impugnare deve essere adottata dall'intero collegio sindacale. Non sono invece più legittimati a impugnare le deliberazioni annullabili i soci con diritto di voto limitato.
La nullità di deliberazioni assembleari invece può essere fata valere da chiunque abbia interesse, ovvero d'ufficio, entro il termine di decadenza di tre anni dalla data di iscrizione o deposito nel Registro delle imprese, ovvero, se la deliberazione non è soggetta a iscrizione o deposito, di tre anni dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea.
Non sussiste, infine, alcun limite di decadenza per l'impugnazione delle deliberazioni che modificano l'oggetto sociale, prevedendo attività illecite o impossibili.
12 - continua. La tredicesima puntata sarà pubblicata su FISCOoggi di lunedì 20 dicembre
LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO (12)
La nuova Spa: l'assemblea dei soci
