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Spetta al contribuente provare la sussistenza delle condizioni richieste

Spetta al contribuente provare la sussistenza delle condizioni richieste

Presupposto necessario per il pagamento è che l'utente abbia concreta possibilità di utilizzo del servizio

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Con la sentenza n. 6312 del 23 marzo 2005, la Cassazione ha statuito il principio secondo cui l'assoggettamento alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in misura intera non deriva dalla mera inclusione dell'immobile nel territorio comunale, bensì dall'esistenza concreta in capo all'utente privato della possibilità di utilizzo del servizio. Si tratta di una condizione non soggettiva, bensì di carattere oggettivo, che si traduce in una limitazione alla potestà impositiva, nei casi previsti dall'articolo 59, comma 2, Dlgs n. 507 del 1993, vale a dire in una riduzione della tassa. Ciò comporta, in capo al contribuente, la nascita dell'onere di dare adeguata dimostrazione dell'esistenza delle predette condizioni che determinano una riduzione della tassazione.
In buona sostanza, "per il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è presupposto necessario che il contribuente abbia la concreta possibilità di utilizzare il servizio. A tal fine, l'inclusione dell'immobile nell'area comunale per la quale è stato previsto il servizio non è di per sé il presupposto, essendo tuttavia onere del contribuente dare prova delle condizioni per usufruire della riduzione della tassa di cui all'art. 59 D. lgs. n. 507 del 1993".

Il quadro normativo
In tema di Tarsu, il presupposto per il pagamento da parte del soggetto passivo è soggetto ad alcune restrizioni e riduzioni ex articolo 62 del Dlgs n. 546/92.
In particolare, non sono soggette al pagamento della tassa tutte le aree che per natura, uso a cui siano state stabilmente destinate o effettive condizioni di inutilizzabilità, non sono idonee alla produzione di rifiuti da smaltire, purché tale situazione sia stata portata a conoscenza dell'ente impositore o con l'originaria denuncia o con la denuncia di variazione nel corso dell'anno e sia riscontrabile e attuale.
Analogamente, non vi è obbligo di pagamento per quelle aree o quei locali per i quali non esiste il vincolo del conferimento dei rifiuti solidi urbani, in quanto previsto da leggi, regolamenti o ordinanze a tutela della salute pubblica o dell'ordine pubblico.
La tassa, annuale, disciplinata con regolamento e applicata in base a tariffazione, non è altresì dovuta se è il produttore stesso a doversi far carico, a proprie spese, dello smaltimento dei rifiuti considerati speciali, tossici o nocivi, che, per queste loro caratteristiche, necessitano di condizioni di smaltimento particolari e regolate da altre normative.

Gli articoli 59 e 66 del Dlgs n. 507/1993 prevedono, poi, tutta una serie di riduzioni dell'importo dovuto della tassa, che possono essere obbligatorie (in quanto dovute, purché ne ricorra obiettivamente uno dei presupposti indicati) o facoltative (in quanto dovute soltanto se, oltre a ricorrerne il presupposto, siano previste dalla regolamentazione della tassa per l'anno o gli anni per i quali viene richiesta).
Rientrano nella categoria delle riduzioni obbligatorie le seguenti fattispecie:

  • nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento di quello che sarebbe dovuto in base alla tariffa. L'effettiva determinazione di quanto dovuto dovrà essere calcolato considerando la distanza dal più vicino punto di raccolta nel quale il servizio viene effettivamente reso
  • se il servizio, quantunque istituito e attivato, non viene effettivamente svolto nella zona dove risiede il soggetto passivo, oppure viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni regolamentari, con particolare riguardo alla distanza dei contenitori, alla loro capacità e/o alla frequenza della raccolta "stabilite in modo che l'utente possa fruire agevolmente del servizio", la tassa è dovuta nella misura ridotta indicata al punto precedente
  • se si verifica un'interruzione protratta del servizio che, per motivi imprevedibili o di carattere sindacale, provochi una situazione di pericolo o di danno alle persone e/o all'ambiente, all'utente è riconosciuta la possibilità di provvedere a proprie spese con diritto di rivalsa, tramite apposita domanda opportunamente documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di effettiva interruzione del servizio.

Alla categoria delle riduzioni facoltative appartengono, invece, i seguenti casi:

  • abitazioni con un unico occupante
  • abitazioni ad uso stagionale o adibiti ad altro uso limitato e non continuo
  • abitazioni in possesso di soggetti che risiedono o dimorano all'estero per oltre sei mesi all'anno
  • locali ad uso diverso dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o comunque non continuo, purché ciò risulti dalla licenza o da altra autorizzazione rilasciata dagli organi competenti
  • altre riduzioni espressamente previste dal regolamento.

La sentenza della Corte di cassazione n. 6312 del 23 marzo 2005
Una volta opportunamente definito il quadro normativo che regola il settore, passiamo all'esame della fattispecie concreta che ha determinato il pronunciamento della suprema Corte.
Una società ha lamentato la mancata riduzione della tassa al 40 per cento, ai sensi dell'articolo 59 del Dlgs n. 507/1993, in particolare evidenziando una presunta violazione di quanto sopra indicato ai primi due punti delle riduzioni obbligatorie, giacché, sebbene produttrice di rifiuti assimilati agli urbani (sul punto dell'assimilazione non c'era contestazione), è stata costretta a utilizzare, a proprie spese, un'impresa individuale per il trasporto dei rifiuti dalla propria sede al punto di raccolta istituito dal Comune, provvedendo in proprio allo smaltimento.

La difesa dell'ente territoriale impositore si è basata su un'interpretazione dell'articolo 59 del Dlgs n. 507/1993, secondo cui la società ricorrente, in quanto ubicata all'interno di un territorio nel quale è svolto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in maniera differenziata, prevedendo due differenti modalità per la raccolta degli stessi (sacchi viola e/o punto di raccolta), sarebbe per ciò lo stesso tenuta al pagamento della tassa in misura intera.

Secondo il convincimento della Corte di cassazione, invece, non è sufficiente l'ubicazione del contribuente in un territorio nel quale sia effettivamente svolto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti a questi assimilati, giacché occorre anche che si verifichi quello che viene considerato un ulteriore presupposto del pagamento di una tassa, e cioè che "il cittadino residente abbia la possibilità, cioè sia posto in condizione di utilizzare il servizio". Infatti, "il pagamento della tassa è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, purché ne abbia la possibilità" (conformemente, da ultimo, Cass. n. 10608 del 4/7/2003, ma anche Cass. SS.UU. n. 902 dell'8/5/1967, Cass. n. 1026 del 29/3/1969, e altre se ne potrebbero citare ancora).
Da una parte, quindi, sta il dovere del contribuente di corrispondere la tassa, anche se non utilizza materialmente il servizio; ma dall'altra parte sta, come dovere dell'ente impositore, la necessità di mettere il contribuente stesso nella possibilità di usufruire del servizio.

Sotto questo profilo, la sentenza appare molto chiara: infatti, vi si legge che "l'obbligo, posto a carico dei contribuenti dall'ultima parte del comma 2 dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507 del 1993, di corrispondere la tassa "in misura non superiore al 40 per cento della tariffa" per gli immobili siti "nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani", invero, non importa, per necessario converso, l'obbligo dei medesimi contribuenti di corrispondere la tassa nella misura intera prevista dalla tariffa per il solo fatto che l'immobile ricada in zona in cui "è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani" in quanto il comma 4 del medesimo art. 59 rinvia espressamente al trattamento fissato nel precedente comma 2 anche per l'ipotesi in cui "il servizio di raccolta, sebbene istituito, non è svolto nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione, ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta". Tanto impone di ribadire il principio, specificamente affermato da questa Sezione (sentenza n. 19653 del 22 dicembre 2003) proprio in ordine ai commi 2 e 4 dell'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993 per il quale "Se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente, o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale sul servizio di nettezza urbana, il tributo è ugualmente dovuto, ma in misura ridotta, non superiore al 40 per cento, da determinare in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita".

Conclusioni
In definitiva, la Corte di cassazione ha ribadito che, per il pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è sufficiente che l'immobile del soggetto ritenuto debitore rientri nel perimetro di istituzione ed effettuazione del servizio, ma occorre altresì che il soggetto ritenuto debitore sia messo nella possibilità di usufruire del servizio; a quel punto, e solo a quel punto, scatterà per lui l'obbligo del pagamento del corrispettivo del servizio, a prescindere dall'effettiva utilizzazione.
Da questo principio deriva che l'istituzione di casi tassativi di riduzione dell'importo della tassa, ai sensi dell'articolo 59 del Dlgs n.507/1993, non impedisce l'applicabilità di tali riduzioni a casi in cui obiettive condizioni impediscono o rendono materialmente impossibile l'effettivo utilizzo del servizio, anche laddove esso sia istituito ed effettivamente attivato; naturalmente, secondo le regole generali che disciplinano l'assolvimento dell'onere della prova, il cittadino utente, che richiede la riduzione dell'importo da pagare, deve motivare e dimostrare l'esistenza delle condizioni che legittimino la riduzione richiesta.

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