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Attualità

Il 16 dicembre suona la campanella
per l’acconto della sostituiva sul Tfr

Primo appuntamento per i datori di lavoro tenuti a versare, tramite modello F24 (con indicazione del codice tributo “1712”), l’anticipo dell’imposta sull’aumento del valore del fondo

campanella
Appuntamento sull’agenda di datori di lavoro ed enti pensionistici che fungono da sostituti d’imposta per i propri dipendenti. Venerdì 16 dicembre sono chiamati in cassa per versare l’acconto sui rendimenti delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate dall’azienda al 31 dicembre 2015. Si tratta di una tassazione ridotta, poiché sostitutiva dell’Irpef ordinaria, con applicazione dell’aliquota del 17%. Il saldo andrà versato entro il 16 febbraio 2017 (codice tributo “1713”).
 
Come avviene la rivalutazione
Il fondo del trattamento di fine rapporto accantonato ogni anno va considerato al 31 dicembre (in questo caso del 2015), escludendo le quote maturate nel corso dell’anno stesso e deve essere rivalutato sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso (1,50%) e da uno variabile, costituito dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’Istat rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente che, in questo caso (dicembre 2015) è risultato pari a 1,5%. Se ci sono state cessazioni di rapporti di lavoro, l’indice da considerare è quello in cui è avvenuta l’interruzione.
 
I datori di lavoro interessati e quelli esclusi
Come già detto si tratta dei datori di lavoro e degli enti pensionistici sostituti d’imposta.
Sono esclusi quanti hanno alle loro dipendenze colf, badanti e baby sitter, che provvederanno direttamente al versamento nella dichiarazione dei redditi nell’anno in cui percepiscono il Tfr, con indicazione del codice tributo “1714” nel modello di versamento F24.
Anche nel caso in cui il lavoratore aderisca a una forma pensionistica complementare, non è dovuta l’imposta sostitutiva, in quanto il Tfr confluisce interamente nel fondo pensione.
Per le imprese che hanno iniziato la loro attività quest’anno non c’è imposta sostitutiva da versare, in quanto non c’è ancora accantonamento di Tfr su cui calcolarla, mentre per le ditte che hanno cominciato ad assumere nel corso del 2015 sono possibili due alternative: la prima è saltare la scadenza del 16 dicembre e versare direttamente il saldo entro il 16 febbraio 2017; la seconda contempla un calcolo presuntivo dell’acconto, tenendo conto del 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno in corso, e il versamento alla scadenza in arrivo.

In presenza di almeno 50 dipendenti
La legge finanziaria del 2007 ha imposto ai datori di lavoro con almeno 50 dipendenti lo smobilizzo forzoso del Tfr: se i lavoratori non aderiscono alla previdenza integrativa (con conseguente versamento del trattamento di fine rapporto a un fondo pensione), i datori di lavoro devono indirizzare il Tfr a un fondo di tesoreria dello Stato gestito dall’Inps. Costoro, non gestendo più il Tfr dal 2007, versano la sostitutiva solo in riferimento alla rivalutazione delle quote accantonate fino al 31 dicembre 2006.

Casi particolari
Nelle ipotesi di fusione o scissione di società che determinano l’estinzione dei soggetti preesistenti, al versamento dell’acconto della sostitutiva devono provvedere:
  • gli stessi soci, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione
  • la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, dopo la data di efficacia dell’operazione.
Se invece le operazioni non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, i versamenti vanno effettuati:
  • dal soggetto originario, per quanto riguarda il personale non passato presso altri datori di lavoro
  • dall’imprenditore presso il quale avviene il passaggio, senza interruzione del rapporto di lavoro, dei dipendenti e del relativo Tfr.
Il calcolo: storico o previsionale
L’acconto può essere calcolato seguendo due diversi metodi: storico o previsionale.
Il metodo storico prevede l’applicazione della percentuale del 90% sulle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, comprese quelle riguardanti Tfr eventualmente liquidati ai lavoratori cessati nel corso del 2016. Se non vi sono state cessazioni, l’importo da versare è lo stesso dell’anno scorso, ridotto del 10 per cento.
In alternativa, il sostituto può calcolare l’imposta presuntivamente, tenendo conto del 90% delle rivalutazioni sul Tfr maturato al 31 dicembre 2015 e riferito ai lavoratori ancora in servizio al 30 novembre 2016; per determinare la percentuale di rivalutazione, occorre applicare il tasso Istat del mese di dicembre 2015 (1,5%). Per quanto riguarda i lavoratori cessati dal servizio prima del 30 novembre 2016, l’acconto da versare è pari al 90% dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni al momento della cessazione.

F24 alla mano per il pagamento
Fatti gli opportuni calcoli, resta l’ultima incombenza: la compilazione del modello di versamento F24, nel quale confluirà il 90% dell’imposta totale e andrà indicato, nella sezione “Erario” il codice tributo “1712”. È possibile effettuare la compensazione del debito con crediti vantati per altre imposte e/o contributi; è utilizzabile anche il credito d’imposta costituitosi in seguito al prelievo straordinario Irpef sui Tfr negli anni 1997 e 1998.
 
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