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Attualità

16 marzo, chiamata per il saldo Iva

Maggiorazione dello 0,40 per cento mensile per chi rinvia il pagamento alla dichiarazione unificata

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Il prossimo 16 marzo scade il termine per il versamento del saldo Iva dovuto per il 2005. Tale adempimento riguarda tutti i soggetti Iva che chiudono la dichiarazione per l'anno 2005 con un importo a debito superiore a 10,33 euro.
Se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata, il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Il calcolo dell'Iva dovuta per il 2005
I versamenti periodici costituiscono una liquidazione provvisoria del debito o del credito del contribuente.
La liquidazione definitiva avviene, invece, con la presentazione della dichiarazione annuale.
In linea generale, la posizione del contribuente si determina come differenza fra Iva a debito e Iva a credito (relative all'intero anno solare) e i crediti d'imposta eventualmente spettanti.
Dal punto di vista operativo, la determinazione dell'Iva dovuta o a credito per il periodo d'imposta avviene nel seguente modo:

Iva relativa alle operazioni imponibili, compresa quella relativa a particolari operazioni (ad esempio, acquisti di beni provenienti dallo Stato del Vaticano o di San Marino, acquisti di oro da investimento, eccetera)

meno

Iva ammessa in detrazione (compresa quella detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel particolare regime previsto per le attività agricole connesse dall'articolo 34-bis)

uguale

Imposta dovuta (ovvero imposta a credito)


Come appena detto, il risultato può essere un importo a debito o a credito. A questo punto, si procede alla determinazione dell'Iva a debito (e quindi da versare) o a credito (e quindi da compensare, da riportare a nuovo o, in alcuni casi particolari, da chiedere a rimborso).

Partendo dall'Iva a debito (o a credito), occorre sommare algebricamente i seguenti importi:
  • ammontare dei rimborsi infrannuali richiesti
  • l'ammontare dei crediti trasferiti da parte di ciascuna società che effettua liquidazioni di gruppo ai sensi dell'articolo 73 del Dpr n. 633/1972
  • credito Iva riportato in detrazione o in compensazione nella dichiarazione precedente (dichiarazione Iva 2005 e relativa all'anno 2004) e utilizzato in compensazione con il modello F24 anteriormente alla presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2005
  • importo delle eccedenze detraibili relative ai primi tre trimestri dell'anno 2005, utilizzate in compensazione con il modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale (articolo 17, Dlgs n. 241/1997)
  • importo complessivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali in relazione alle prime tre liquidazioni periodiche, anche se non coincidenti esattamente con l'importo di quelli effettivamente versati
  • interessi dovuti esclusivamente a seguito di ravvedimento relativo a versamenti periodici per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs n. 472/1997
  • credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2004 che non è stato chiesto a rimborso ma riportato in detrazione o in compensazione
  • credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'ufficio competente abbia formalmente negato il diritto, autorizzando, però, il contribuente a utilizzare il credito stesso per l'anno 2005 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale
  • ammontare complessivo dei particolari crediti d'imposta utilizzati per il 2005 a scomputo dei versamenti periodici e dell'acconto
  • crediti utilizzati nell'anno 2005 dall'ente o società dichiarante, ceduti dalle società di gestione del risparmio ai sensi dell'articolo 8 del Dl n. 351/2001
  • totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta e gli interessi versati a seguito di ravvedimento di cui all'articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, relativi al 2005
  • ammontare dei debiti trasferiti in sede di liquidazioni periodiche da parte di ciascuna società che effettua la liquidazione di gruppo ai sensi dell'articolo 73 del Dpr n. 633/1972
  • totale dei versamenti integrativi d'imposta, relativi all'anno 2005, effettuati a seguito di verbali o per altri motivi, relativi a operazioni già annotate nei registri, con esclusione delle somme pagate per interessi e sanzioni. Non devono essere riportati i versamenti integrativi di imposta effettuati nell'anno 2005, ma relativi ad anni precedenti
  • nei casi di utilizzo in compensazione del credito Iva, relativo all'anno d'imposta oggetto della dichiarazione, in misura superiore a quella spettante, importo del versamento effettuato con codice tributo 6099, a esclusione degli interessi corrisposti, al fine di riversare il maggior credito impropriamente utilizzato, secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002
  • maggiore detrazione dell'Iva (eventualmente spettante in via residuale) per l'acquisizione di beni ammortizzabili.

La somma algebrica degli importi sopra evidenziati, che a seconda del dato di partenza (Iva a debito o Iva a credito) agiscono con il segno più o meno, dà come risultato il totale Iva a debito o il totale Iva a credito.
Aggiungendo (o sottraendo) i seguenti importi:

  • l'ammontare degli speciali crediti d'imposta utilizzati da particolari categorie di contribuenti a scomputo dell'Iva a debito in sede di dichiarazione annuale
  • la parte di credito ricevuta a seguito della cessione effettuata dalle società di gestione del risparmio ai sensi dell'articolo 8 del Dl n. 351/2001 e utilizzata in diminuzione del debito Iva risultante dalla dichiarazione
  • l'ammontare degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, relativamente all'Iva da versare come conguaglio annuale
  • la parte del credito Iva, emergente dalla dichiarazione, ceduta ai sensi dell'articolo 8 del Dl n. 351/2001,

si determina l'importo finale dell'Iva dovuta o dell'Iva a credito.

Versamento e rateizzazione
Come accennato, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con il codice tributo 6099 - Iva annuale saldo. I contribuenti possono versare l'importo in unica soluzione ovvero rateizzarlo.
Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'Iva in unica soluzione.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,50 per cento mensile. Pertanto, la seconda rata deve essere aumentata dello 0,50 per cento, la terza rata dell'1 per cento, e così via.

Se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata, il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla predetta dichiarazione unificata, con la maggiorazione delle somme da versare dello 0,40 per cento a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'articolo 17 del Dpr n. 435/2001.

Pertanto, riepilogando:

  • se il soggetto presenta la dichiarazione Iva autonoma, può:
    • versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo
    • rateizzare maggiorando dello 0,50 per cento mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima
  • se il soggetto è tenuto a presentare la dichiarazione Iva all'interno della dichiarazione unificata, può:
    • versare in unica soluzione entro il 16 marzo
    • versare in unica soluzione entro la scadenza del modello Unico con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivi
    • rateizzare dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,50 per cento mensile dell'importo di ogni rata successiva alla prima
    • rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,50 per cento mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Sanzioni e ravvedimento
Si ricorda che in caso di violazioni dell'obbligo di versamento (omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'Iva in acconto, dell'Iva risultante dalle liquidazioni periodiche o dell'Iva a conguaglio risultante dalla dichiarazione annuale) è dovuta la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato (articolo 13, comma 1, Dlgs n. 471/1997).
E' possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13, Dlgs n. 472/1997, riducendo la sanzione al 3,75 per cento, se il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 2,5 per cento), con maturazione giorno per giorno.
Alle medesime condizioni, se il pagamento è eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 6 per cento.

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