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Attualità

20 giugno, si apre la stagione dei versamenti

L'adempimento può essere rinviato al mese successivo, applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento

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Ha inizio il prossimo 20 giugno il periodo in cui i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, che compilano il modello Unico, sono chiamati a effettuare il versamento delle imposte.
Scade, infatti, martedì 20 giugno il termine per eseguire il pagamento del saldo relativo all'anno 2005 e del primo acconto riferito all'anno fiscale in corso dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap; tutte imposte determinate sulla base dei dati indicati nelle corrispondenti dichiarazioni fiscali relative al periodo d'imposta 2005.

Entro la stessa data è, inoltre, possibile - per i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva mediante il modello unificato - effettuare il versamento del saldo Iva relativo al 2005 nel caso in cui il pagamento non sia stato effettuato entro il termine del 16 marzo; in tal caso l'importo a debito dovrà essere maggiorato degli interessi dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo rispetto alla scadenza iniziale.

Si riporta di seguito una sintetica analisi delle principali scadenze cui sono chiamati i contribuenti - persone fisiche e giuridiche - tenuti al pagamento delle imposte connesse ai redditi conseguiti nel 2005, circoscrivendo l'ambito della trattazione al caso di esercizio fiscale coincidente con l'anno solare 2005.

Saldo 2005
In termini generali, l'importo dovuto, per ciascuna imposta, a titolo di saldo per l'anno 2005 è quello emergente dal quadro di determinazione dell'imposta presente in ciascun modello di dichiarazione (redditi, Irap e Iva).
In particolare, con riferimento alle persone fisiche, l'importo dell'Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale dovute a saldo per l'anno 2005 è quello risultante rispettivamente dal rigo RN29 e dai righi RV7 e RV15 del modello Unico 2006 Persone fisiche; quanto, invece, ai soggetti obbligati al pagamento dell'Ires, l'imposta a debito è quella emergente dal quadro RN, rigo 21, del modello Unico 2006 Società di capitali o quella indicata al rigo RN33 del modello Unico 2006 Enti non commerciali; relativamente, infine, ai contribuenti tenuti alla compilazione della dichiarazione Irap, il saldo relativo all'anno d'imposta 2005 è quello indicato al rigo IQ 94.

Corre l'obbligo di precisare che, per effetto di quanto disposto dal comma 137 dell'unico articolo che compone la Finanziaria per l'anno 2006 (legge n. 266/2005), "a decorrere dal 1º gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro". Dal tenore letterale della norma, emerge chiaro che la regola del versamento minimo pari a 13 euro opera con esclusivo riferimento all'Irpef (e relative addizionali) e all'Ires; non per Irap e Iva, in relazione alle quali continua a valere la norma che dispone l'insussistenza dell'obbligo di eseguire il versamento nel caso in cui l'importo a debito emergente dalle rispettive dichiarazioni annuali non superi 10,33 euro.

Quanto ai termini di versamento, le persone fisiche provvedono al saldo 2005 dell'Irpef, delle relative addizionali regionale e comunale e dell'eventuale Irap entro il 20 giugno, con possibilità di spostare l'adempimento al successivo 20 luglio, maggiorando le somme dovute degli interessi dello 0,40 per cento.

Relativamente ai soggetti tenuti al pagamento dell'Ires, il saldo 2005 di tale imposta e dell'Irap va effettuato entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a tale sesto mese. Ne deriva che se, ad esempio, il bilancio viene approvato in data 30 giugno 2006, i versamenti vanno effettuati entro il 20 del mese successivo, ovvero entro il 20 luglio 2006; vanno comunque effettuati entro la stessa data se il bilancio viene approvato oltre il 30 giugno 2006.
Anche ai soggetti Ires è consentito effettuare il versamento delle imposte dovute nei 30 giorni successivi alla scadenza prevista maggiorando le somme degli interessi dello 0,40 per cento.

Acconti 2006
L'importo dovuto a titolo di acconto per l'anno in corso viene determinato sulla base dell'imposta relativa al 2005, alla quale vengono applicate percentuali variabili in funzione della tipologia di imposta.
In luogo del citato metodo ordinario, la determinazione dell'acconto complessivamente dovuto per il 2006 può essere eseguita sulla base della minore imposta che il contribuente prevede di determinare per l'anno in corso; ipotesi, questa, che ricorre laddove ci si attenda di conseguire nell'anno 2006 un reddito inferiore rispetto a quello realizzato nell'anno precedente o di sostenere oneri deducibili o detraibili di importo significativo. Resta inteso che è prevista l'applicazione di sanzioni nel caso in cui le aspettative del contribuente vengano disattese, ovvero nel caso in cui l'imposta del 2006 non fosse (come supposto dal contribuente) inferiore a quella del 2005.

Per completezza di discorso, è il caso di precisare che nella disposizione contenuta nel comma 466 dell'unico articolo che compone la Finanziaria 2006 - per effetto della quale è stata istituita un'addizionale alle imposte sul reddito (pari al 25 per cento), dovuta da professionisti, imprese e altri soggetti di cui all'articolo 5 del Dpr n. 917/1986 sulla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente riferita all'ammontare di ricavi e compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitazione alla violenza - per l'anno d'imposta 2006 è stato introdotto l'obbligo di versare un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale che si sarebbe determinata per il 2005. Il meccanismo applicativo prevede, in altre parole, la determinazione dell'addizionale del 25 per cento sul reddito del 2005 ritratto da tali attività e il successivo versamento, a titolo di acconto per il 2006, di un importo pari al 120 per cento. La disposizione in commento risulta, però, ad oggi priva di effetti, poiché non è stato ancora emanato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle caratteristiche del materiale (pornografico e di incitamento alla violenza) sulla cui produzione e vendita graverebbe l'addizionale alle imposte sul reddito.

Irpef
La misura dell'acconto complessivamente dovuto per il 2006 è stabilita in misura pari al 99 per cento dell'imposta netta relativa al 2005, come riportata nel rigo RN23 del modello Unico 2006 PF; nessun acconto è dovuto nel caso in cui l'Irpef netta non superi l'importo di 51,65 euro.
L'acconto così determinato va versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2006 se l'importo risultante dal calcolo non supera 257,52 euro; deve, invece, essere corrisposto in due rate in caso contrario e precisamente:

  • entro il 20 giugno (ovvero entro il 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento), in misura pari al 40 per cento
  • entro il 30 novembre, in misura pari al restante 60 per cento.

Ires
L'acconto per il 2006 dovuto dai soggetti Ires è stabilito in misura pari al 100 per cento dell'imposta relativa al 2005 e va versato:

  • nella misura del 40 per cento entro gli stessi termini già indicati per il versamento del saldo
  • per la restante parte entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio, ovvero - con riferimento ai contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare - entro il 30 novembre 2006. E' il caso di precisare che, se l'importo della prima rata non supera il valore di 103 euro, l'acconto va versato in un'unica soluzione entro il mese di novembre.

Irap
Il versamento in acconto dell'Irap deve essere effettuato secondo le stesse regole previste per le imposte sui redditi. Per i soggetti Irpef, pertanto, l'acconto relativo all'anno 2006 è dovuto in misura pari al 99 per cento dell'importo di rigo IQ90 (se di importo superiore a 51,65 euro) e va versato in due rate:

  • la prima, pari al 40 per cento, entro il 20 giugno 2006 ovvero entro il 20 luglio 2006 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo; se l'importo così determinato è inferiore o uguale a 103 euro, il versamento non va eseguito e l'acconto per il 2006 va versato in un'unica soluzione entro il mese di novembre
  • la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro il 30 novembre 2006.

Va precisato che l'articolo 1 del decreto legge n. 206 del 7 giugno scorso ha stabilito che, con riferimento all'anno 2006, nelle ipotesi di violazione agli obblighi di versamento dell'Irap, non si applica il beneficio della riduzione delle sanzioni prevista nel caso di versamento spontaneo di imposte non versate (ravvedimento operoso), né quello connesso all'abbattimento delle sanzioni accordato nelle ipotesi di pagamento delle imposte nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Rateizzazione
Gli importi dovuti a titolo di saldo 2005 e di primo acconto 2006, nonché i contributi emergenti dal quadro RR del modello Unico 2006 Persone fisiche possono essere versati in forma rateale e, in tal caso, gli interessi da corrispondere sono calcolati applicando il tasso del 6 per cento annuo.

In particolare, i contribuenti non titolari di partita Iva possono versare la prima rata entro il 20 giugno o il 20 luglio (con la maggiorazione dello 0,40 per cento) e, per le rate successive alla prima, le scadenze di pagamento e la misura degli interessi dovuti sono quelli risultanti dalla tabella che segue:

RataScadenzaInteressiScadenzaInteressi
I
II
III
IV
V
VI
VII
20 giugno
30 giugno
31 luglio
31 agosto
2 ottobre
31 ottobre
30 novembre
---
0,17
0,67
1,17
1,67
2,17
2,67
20 luglio
31 luglio
31 agosto
2 ottobre
31 ottobre
30 novembre

---
0,17
0,67
1,17
1,67
2,17



I soggetti titolari di partita Iva, invece, che intendono procedere al versamento rateale del saldo 2005 e del primo acconto 2006 delle imposte emergenti dal modello Unico sono chiamati a rispettare le scadenze esposte nel prospetto che segue:

RataScadenzaInteressiScadenzaInteressi
I
II
III
IV
V
VI
20 giugno
17 luglio
16 agosto
18 settembre
16 ottobre
16 novembre
---
0,43
0,93
1,43
1,93
2,43
20 luglio
16 agosto
18 settembre
16 ottobre
16 novembre

---
0,43
0,93
1,43
1,93



I contribuenti che intendono effettuare il primo pagamento entro il 20 luglio e procedere alla rateizzazione devono sommare agli importi da rateizzare la maggiorazione dello 0,40 per cento.

I soggetti che presentano la dichiarazione Iva all'interno del modello Unico possono rateizzare la somma dovuta a titolo di saldo Iva 2005 dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,50 per cento mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

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