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Attualità

Il 730 apre ai precari della scuola

Il modello semplificato è utilizzabile dai lavoratori il cui contratto dura almeno da settembre a giugno

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A partire da quest'anno, anche i lavoratori precari della scuola possono dichiarare i propri redditi attraverso il modello 730. Unica condizione necessaria è che il contratto a tempo determinato sia in piedi almeno da settembre a giugno, per poter effettuare i relativi conguagli. Inoltre, si potranno correggere anche gli errori non incidenti sulla determinazione dell'imposta presentando un altro 730; per la dichiarazione integrativa, la scadenza è anticipata al 25 ottobre.
Questi i principali contenuti del decreto ministeriale n. 63/2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 18), con il quale sono state apportate alcune modifiche al regolamento che disciplina l'assistenza fiscale resa dai Caf per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti abilitati.

Da quest'anno, quindi, anche i lavoratori precari della scuola entrano a far parte della sempre più vasta platea di contribuenti che hanno la facoltà di assolvere l'adempimento dichiarativo utilizzando il 730 anziché Unico, beneficiando dei relativi vantaggi; primi fra tutti, la semplicità di compilazione del modello e l'opportunità di ottenere in tempi rapidi il rimborso dell'eventuale credito d'imposta.
Perché sia possibile l'utilizzo del 730 da parte dei lavoratori precari della suola, è necessario che gli stessi siano titolari di un contratto che duri almeno dal mese di settembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di giugno dell'anno successivo. Tale circostanza, infatti, consentirà ai sostituti di provvedere agli opportuni conguagli d'imposta.

Dal momento che il termine per presentare il 730 al proprio sostituto è scaduto il 30 aprile, per quest'anno rimane percorribile soltanto la strada dei Caf o dei professionisti abilitati. In proposito, si ricorda che l'ordinaria scadenza del 31 maggio, introdotta dalla manovra fiscale dell'estate scorsa, è stata spostata a venerdì 15 giugno, come annunciato dal comunicato stampa del 7 maggio con cui l'Agenzia delle entrate ha anticipato i contenuti di un provvedimento governativo di prossima emanazione.

Tra le altre novità contenute nel Dm n. 63/2007, due riguardano la dichiarazione integrativa attraverso il 730: il termine di scadenza per la presentazione è anticipato di sei giorni, dal 31 al 25 ottobre, mentre viene espressamente prevista la possibilità di ricorrere al 730 integrativo, oltre che nel caso in cui il contribuente debba apportare correzioni a proprio vantaggio, anche quando nel primo modello si siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta.
In qualsiasi ipotesi, comunque, il 730 integrativo va consegnata a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, anche se in precedenza l'assistenza è stata fornita dal proprio sostituto d'imposta.
A riguardo, va ricordato che quando si rende necessario eliminare errori la cui correzione comporta invece per il contribuente una maggiore imposta o un minore credito, l'operazione deve avvenire presentando un modello Unico integrativo.


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