Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

770/2007 semplificato, le novità del modello (1)

Per la presentazione, ancora per quest’anno, vale il termine del 30 settembre

Frontespizio del modello 770 semplificato
Il frontespizio
Termine ancora "lungo" per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2007 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2007). Il modello 770/2007 "semplificato" potrà, quindi, essere trasmesso telematicamente anche quest'anno entro il primo ottobre 2007 (in quanto il 30 settembre è festivo), così come previsto dall'articolo 4, comma 3-bis, del Dpr n. 322 del 22/07/98.
Si ricorda, infatti, che le modifiche introdotte dall'articolo 37, comma 10, lettera d), del Dl n. 223 del 2006 (anticipazione dei termini di presentazione telematica al 31 marzo), entreranno in vigore a partire dal primo maggio 2007, secondo quanto previsto dal successivo comma 14, operando, pertanto, soltanto a decorrere dalla prossima dichiarazione dei sostituti, relativa al periodo d'imposta 2007 (modello 770/2008 semplificato).
Resta confermata, in ogni caso, l'impossibilità di ricomprendere il 770 semplificato nella dichiarazione unificata annuale "Unico/2007", atteso il diverso termine di presentazione telematica per quest'ultima (31 luglio, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 10, lettera b), del Dl n. 223 del 2006).

Nel frontespizio del modello 770/2007 semplificato, che quest'anno si compone di tre pagine, sono presenti diverse novità:



La casella "Eventi eccezionali", posta in alto a destra della seconda facciata del frontespizio del modello, nella sezione "TIPO DI DICHIARAZIONE" deve essere compilata dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali.
Da quest'anno la casella non può essere più barrata, ma dovrà essere compilata inserendo uno dei codici che contraddistinguono gli eventi eccezionali.
In particolare è possibile qui indicare uno dei seguenti codici:
1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive, per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo
3 - per i contribuenti, residenti alla data del 31 ottobre 2002, nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia, che sono stati colpiti dagli eventi sismici per i quali i decreti del 14 novembre 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002), del 15 novembre 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2002) e del 9 gennaio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2003) hanno previsto la sospensione dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003. Detti termini prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 4, comma 1, della ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004 n. 3354, sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 1, della ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2006, n. 3496 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006)
4 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.



Nella sezione "DATI RELATIVI AL SOSTITUTO" è stata inserita la casella "Codice Comune" per l'indicazione del codice catastale del comune di residenza anagrafica, o, se diverso, di domicilio fiscale del sostituto d'imposta persona fisica.
Analoghi campi sono stati previsti per l'indicazione del codice catastale del comune in cui gli altri sostituti, diversi dalle persone fisiche, hanno la sede legale o il domicilio fiscale.
Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "codice comune", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello "Unico 2007 PF", fascicolo 1, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento per le Politiche fiscali, all'indirizzo www.finanze.gov.it.



La nuova sezione DOMICILIO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI permette al sostituto d'imposta, residente o non residente nel territorio dello Stato, di chiedere che gli atti e gli avvisi dell'Agenzia delle entrate siano notificati a un indirizzo diverso da quello indicato nel riquadro relativo alla residenza anagrafica o al domicilio fiscale. Tale facoltà è prevista dall'articolo 60, comma 1, lettere d) e e-bis), del Dpr n. 600 del 1973, come modificato dall'articolo 37, comma 27, del Dl n. 223/2006. In particolare:

Sostituto d'imposta residente
Il sostituto d'imposta residente in Italia ha facoltà di eleggere domicilio, per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano, presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale. L'elezione di domicilio può avvenire:

 

  • tramite dichiarazione
  • mediante atto comunicato successivamente al competente ufficio delle Entrate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il sostituto di imposta residente che intende eleggere domicilio per la notificazione degli atti in Italia tramite dichiarazione, deve indicare nella presente sezione:

  • il codice fiscale, il cognome e il nome della persona, ovvero il codice fiscale e la denominazione dell'ufficio presso il quale dovranno essere notificati gli atti
  • la frazione, la via, il numero civico, il comune, la provincia, il codice catastale del comune e il Cap della persona o dell'ufficio.

Sostituto d'imposta non residente

A) elezione di domicilio in Italia
Il sostituto d'imposta residente all'estero, ma domiciliato fiscalmente in Italia, ha facoltà di eleggere domicilio, per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano, presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale, con le modalità precedentemente indicate per i soggetti residenti.

B) elezione di domicilio all'estero
Il sostituto d'imposta residente all'estero che non ha eletto domicilio in Italia per la notificazione degli atti, o che non ha costituito un rappresentante fiscale, può indicare, per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano, un indirizzo estero. L'elezione di domicilio può avvenire:

  • tramite dichiarazione
  • mediante atto comunicato successivamente al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I sostituti di imposta residenti all'estero che non hanno eletto domicilio per la notificazione degli atti in Italia, o che non hanno costituito un rappresentante fiscale e che intendono comunicare un indirizzo estero per la notificazione degli atti tramite dichiarazione, devono indicare nella presente sezione:

  • il cognome e il nome della persona ovvero la denominazione dell'ufficio presso il quale dovranno essere notificati gli atti
  • lo Stato estero con il relativo codice dello Stato e l'indirizzo estero della persona o dell'ufficio.

Con riferimento a tutte le ipotesi precedentemente descritte, si ribadisce che l'elezione del domicilio per la notificazione degli atti o la comunicazione di un indirizzo estero può avvenire anche successivamente alla presentazione della dichiarazione, mediante l'invio di una comunicazione al competente ufficio locale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Nell'ipotesi in cui sia stata già inviata al competente ufficio locale detta comunicazione, il riquadro sopra evidenziato deve essere compilato solo se si intende modificare l'indirizzo comunicato in precedenza.



Nella sezione "DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE" sono state inserite le caselle "Data apertura fallimento" e "Data carica", al fine di delimitare, in relazione alle ritenute operate, la responsabilità del dichiarante estintosi a seguito di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, e quella del curatore fallimentare o commissario liquidatore.
Tale inserimento è conseguente alla previsione dell'articolo 37, comma 1, del Dl n. 223/2006, che, modificando l'articolo 23 del Dpr n. 600/1973, ha configurato anche i curatori fallimentari e i commissari liquidatori come sostituti d'imposta



Nelle sezioni "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE" e "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA" sono state soppresse rispettivamente le caselle "Invio avviso telematico all'intermediario" e "Ricezione avviso telematico", presenti nel 770/2006 semplificato.
La casella "Invio avviso telematico all'intermediario" doveva essere barrata qualora il sostituto d'imposta avesse richiesto che eventuali comunicazioni di irregolarità generate dalla liquidazione della dichiarazione (articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973) e attestanti maggior debito o minor credito, con invito a fornire chiarimenti, fossero inviate telematicamente all'intermediario incaricato della trasmissione della dichiarazione (avviso telematico).
L'intermediario accettava di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella "Ricezione avviso telematico" presente nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".
La soppressione delle suddette caselle si ricollega al fatto che la legge finanziaria per il 2007 prevede oggi come obbligatoria la gestione degli avvisi di irregolarità da parte dell'intermediario.

In particolare, il comma 62 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che, a partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto va effettuato con mezzi telematici agli intermediari, che poi informano i contribuenti interessati sugli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito.
I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente, e comunque entro i termini previsti dall'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 462/1997 (trenta giorni), gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.

L'Agenzia delle entrate può, su istanza motivata, derogare all'obbligo previsto qualora siano riconosciute difficoltà nell'espletamento della predetta attività di informazione.
Nel caso in cui il contribuente non si sia avvalso di un intermediario per la trasmissione della dichiarazione, la comunicazione di irregolarità sarà inviata mediante raccomandata.
Si ricorda che la sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni, pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta a un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.
Il citato termine di trenta giorni, in caso di invio della comunicazione di irregolarità con mezzi telematici, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.



Nella sezione "VISTO DI CONFORMITA'" sono presenti distinti campi per l'indicazione del codice fiscale del responsabile del Caf, del Caf relativo e del professionista.

Il responsabile dell'assistenza fiscale del Caf (o il professionista) deve, inoltre, apporre la propria firma, che attesta il rilascio del visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35 del Dlgs n. 241/1997. Non è più prevista, quindi, la barratura di apposita casella essendo il rilascio del visto certificato dalla sottoscrizione della sezione.

1 - continua

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/7702007-semplificato-novita-del-modello-1