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Attualità

770/2007 semplificato, le novità del modello (2)

La comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale

Facciata del modello 770 semplificato
Nella comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente attestante le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del Dpr 600/73, sono presenti da quest'anno i seguenti nuovi campi:



La casella "Eventi eccezionali" (punto 10, Parte A - Dati generali) deve essere compilata per quei contribuenti che beneficiano della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e che alla scadenza dei termini sono tenuti autonomamente al versamento dei tributi sospesi, con le modalità previste dal provvedimento di ripresa della riscossione. Per la compilazione del campo, è necessario utilizzare uno dei codici indicati nelle istruzioni: "1" per i contribuenti vittime di richieste estorsive, "3" per i contribuenti residenti alla data del 31/10/2002 nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia colpiti dagli eventi sismici, "4" (residuale) per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.



La legge finanziaria per il 2007 ha introdotto la previsione di un acconto a titolo di addizionale comunale all'Irpef dovuto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. Per effetto di tale previsione, nella Parte A - Dati generali sono stati inseriti tre campi nei quali il sostituto d'imposta dovrà evidenziare il domicilio fiscale del percipiente alla data del 1° gennaio 2007: tale domicilio risulta infatti decisivo per l'individuazione del Comune competente a ricevere il versamento dell'acconto in questione. Nella Parte B - Dati fiscali sono stati invece inseriti: il punto 7-bis in cui va indicato l'importo dell'addizionale comunale dovuta a titolo di acconto per il periodo d'imposta 2007 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, e il punto 10-bis in cui va indicato l'importo dell'addizionale comunale non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Quest'ultimo importo è già compreso in quello indicato nel punto 7-bis.



Nel nuovo campo 61, "Anno apertura successione", il sostituto d'imposta deve evidenziare l'anno in cui si è aperta la successione nell'ipotesi di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati. Tale informazione è utile all'Amministrazione finanziaria in sede di rideterminazione dell'imposta, dovendo gli arretrati erogati agli eredi essere tassati in base all'aliquota determinata sul reddito medio del biennio precedente all'anno di apertura della successione.Si ricorda che, per la tassazione degli arretrati erogati all'erede del lavoratore dipendente, il sostituto d'imposta è tenuto ad applicare all'ammontare percepito, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito (per il 2006, tale aliquota risulta fissata al 23%). L'ufficio finanziario, in sede di riliquidazione, deve invece rideterminare l'imposta applicando al suddetto ammontare l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'erede nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione. Inoltre, gli emolumenti arretrati concorrono alla formazione del reddito complessivo, con conseguente tassazione ordinaria, qualora essa risulti più favorevole.



Nel campo 103, "Riduzioni riconosciute dal fondo", il sostituto d'imposta-datore di lavoro deve indicare la quota di riduzioni che dovrà essere riconosciuta dal fondo pensione quando parte del Tfr è stata destinata alla previdenza integrativa. L'articolo 13, comma 9, del Dlgs 124/93, in vigore sino al 31/12/2000, prevede infatti che le riduzioni di 309,87 euro per ciascun anno di servizio non convenzionale, rapportate ai periodi di part-time e ai mesi lavorati nell'anno, devono essere diminuite delle percentuali di Tfr trasferito al fondo pensione. Ad esempio, qualora in un anno sia stato destinato al fondo pensione il 30% del Tfr maturato dal lavoratore, la deduzione di 309,87 euro dovrà essere riconosciuta per il 70% del suo ammontare dal datore di lavoro e per il residuo 30% dal fondo pensione. In sostanza, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere tale riduzione per la parte di Tfr rimasto nella sua disponibilità, mentre per il Tfr destinato alle forme pensionistiche complementari la riduzione sarà riconosciuta dal fondo pensione all'atto dell'erogazione della prestazione in forma di capitale. Nel prospetto che segue, il caso di un lavoratore che nel triennio 1998-2000 presenta due anni e sei mesi di anzianità (gli ultimi sei mesi in part-time al 50 per cento) e due anni di iscrizione al fondo (50% del Tfr destinato)

ANNO
PERIODO
PART TIME
TFR DESTINATO
DED. DATORE
DED. ONDO
1998
12 mesi
 
0%
309,87
0
1999
12 mesi
 
50%
154,94
154,94
2000
6 mesi
50%
50%
38,73
38,73
 
 
 
 
503,54
193,67


Nell'ipotesi prospettata, nel punto 103 dovrà essere indicato l'importo di 193 euro. Il punto 103 non deve essere compilato con riferimento ai "vecchi iscritti" alle forme pensionistiche complementari che risultavano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421/1992, poiché in questo caso le riduzioni devono essere riconosciute interamente dal datore di lavoro. A seguito dell'introduzione del campo 103, nella sezione dedicata alle prestazioni in forma di capitale maturate al 31/12/2000 erogate da forme pensionistiche sono state soppresse le caselle "Riduzione complessivamente spettante" e "Percentuale" che permettevano di ricostruire l'importo delle riduzioni dovute dal fondo pensione (ora evidenziate nel nuovo punto 103).

Altro campo di nuova istituzione nella sezione delle altre indennità maturate al 31/12/2000 è il 109, "Titolo" dell'erogazione nel caso di incentivo all'esodo agevolato. Analogo campo è stato introdotto al punto 127 nella sezione relativa alle indennità maturate dal 1/1/2001. Il campo può assumere soltanto i valori B (saldo) e C (acconto): l'incentivo all'esodo agevolato non è, infatti, normativamente previsto nel caso di anticipazione (erogazione in corso di rapporto). Si ricorda, inoltre, che l'agevolazione fiscale per l'incentivo all'esodo (tassazione con la metà dell'aliquota del Tfr), permane in via residuale soltanto per i rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del decreto "Visco-Bersani" e per i rapporti di lavoro cessati successivamente, ma in attuazione di accordi o atti di data certa anteriore all'entrata in vigore del decreto.
La compilazione dei campi 109 e 127 consente all'Amministrazione Finanziaria di tassare con la metà dell'aliquota del Tfr rideterminata le sole somme erogate a titolo di saldo (somme contrassegnate dal valore B).



Il campo 129, "Codice fiscale del sostituto", deve essere compilato nella sola ipotesi che le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e/o l'incentivo all'esodo agevolato, evidenziati, rispettivamente, nei punti 122 e 126, siano stati erogati da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha erogato il Tfr. E' necessario, quindi, che il sostituto d'imposta dichiarante abbia erogato nell'anno esclusivamente altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto, mentre il Tfr sia stato erogato da un terzo soggetto. Verificandosi tale ipotesi, nel campo in esame il dichiarante dovrà evidenziare il codice fiscale del sostituto d'imposta che ha erogato il Tfr. La richiesta del dato è giustificata dal fatto che le altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio, indennità di mancato preavviso, patto di non concorrenza, incentivo all'esodo) devono essere tassate con l'aliquota applicata all'indennità principale. L'esposizione del codice fiscale del sostituto d'imposta che ha erogato l'indennità principale (se diverso) consente all'Amministrazione finanziaria di effettuare un riscontro sulla correttezza dell'aliquota (del Tfr) applicata alle altre indennità connesse.
Per quanto riguarda l'altro campo (punto 127) di nuova istituzione presente nella sezione delle altre indennità maturate dal 1/1/2001 ovvero il "Titolo" dell'erogazione nel caso di incentivo all'esodo agevolato, valgono le considerazioni precedentemente esposte con riferimento al punto 109.

Quattro nuovi campi sono presenti anche nella sezione relativa alle prestazioni forma di capitale erogate da forme pensionistiche maturate.



Per quanto riguarda le prestazioni maturate dal 31/12/2000, nel campo 130, "Natura iscritto", il fondo pensione dovrà evidenziare se il percipiente è un vecchio iscritto o un nuovo iscritto, in quanto il regime di tassazione delle prestazioni maturate al 31/12/2000 ed erogate a titolo definitivo risulta diverso per le due categorie: i vecchi iscritti sono tassati con l'aliquota del Tfr, i nuovi con l'aliquota calcolata sul reddito di riferimento. In particolare, occorrerà indicare il codice "1" in caso di erogazione definitiva di capitali a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28/4/1993 ("vecchi iscritti a vecchi fondi") tassata con l'aliquota del Tfr, il codice "2" in caso di erogazioni di capitali a soggetti "nuovi iscritti". Tale codice va utilizzato anche nei casi di erogazione a "vecchi iscritti a vecchi fondi" nei quali non si applica l'aliquota del Tfr (ad esempio, erogazione parziale).

Sempre con riferimento alle prestazioni in forma di capitale maturate al 31/12/2000, nel campo 132, "Periodo per le riduzioni", va indicato il numero complessivo di anni in cui il Tfr o quote di esso sono state destinate al fondo pensione.

Significato del tutto nuovo assume il campo 139, "TFR interamente destinato al fondo pensione". Esso dovrà essere compilato esclusivamente per i "vecchi iscritti a vecchi fondi" qualora il trattamento di fine rapporto sia stato interamente destinato alla previdenza complementare (ipotesi contrassegnata dal codice D nel titolo dell'erogazione del punto 134). In particolare, se la prestazione è stata erogata a titolo definitivo, nel punto 131 "Periodo di contribuzione al 31/12/2000" dovrà essere indicata non l'anzianità contributiva attiva ma quella di servizio. In questo modo l'Amministrazione finanziaria sarà in possesso di tutti i dati necessari per ricostruire il reddito di riferimento ai fini Tfr e verificare la correttezza dell'aliquota applicata dal fondo pensione alla prestazione in forma di capitale erogata a vecchi iscritti e compresa nel maturato al 31/12/2000. Il Tfr complessivamente maturato (numeratore della formula per il calcolo del reddito di riferimento) sarà, infatti, desumibile dal punto 139 coincidendo con il Tfr destinato al fondo; il periodo di commisurazione (denominatore della formula per il calcolo del reddito di riferimento) sarà invece desumibile dal punto 131. Il reddito di riferimento (RR) può essere, al riguardo, sinteticamente enunciato con la seguente formula:

RR = TFR maturato/n x 12

dove:

TFR maturato al 31.12.2000 = punto 139
n (periodo di commisurazione) = punto 131.

Per quanto riguarda, infine, le prestazioni in forma di capitali erogate dall'1.1.2001 nel campo 140, "Periodo di contribuzione dall'1/1/2001", dev'essere indicato il periodo di effettiva contribuzione a decorrere dal 1° gennaio 2001. L'informazione è necessaria per il calcolo del reddito di riferimento (denominatore) e il conseguente riscontro dell'aliquota applicata dal fondo pensione alla prestazione in forma di capitale erogata compresa nel maturato dal 1/1/2001.

Al fine di evidenziare le nuove modalità di compilazione della Comunicazione di lavoro dipendente relativa ai redditi a tassazione separata si evidenziano alcuni esempi di erogazione di indennità di fine rapporto.

2 - continua
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