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Attualità

770/2007 semplificato, le novità del modello (4)

Il prospetto ST

Facciata del modello 770 semplificato

Il prospetto ST dev'essere compilato da tutti i sostituti d'imposta che nel corso del 2006 hanno effettuato prelievi e relativi versamenti di ritenute Irpef, trattenute di addizionale regionale e comunale all'Irpef, trattenute per assistenza fiscale (diretta e indiretta), imposte sostitutive sulle rivalutazioni del Tfr (acconto e saldo), rate delle imposte sostitutive sui redditi emersi.
Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del precedente sostituto, il sostituto d'imposta dichiarante che prosegue l'attività deve compilare più prospetti ST per dare distinta evidenza, in relazione alle ritenute operate e ai versamenti effettuati, delle situazioni riferibili al dichiarante e di quelle riferibili al soggetto estinto.

A tal fine, nei prospetti ST relativi all'operato del soggetto estinto, il dichiarante deve riportare il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" e il codice fiscale del soggetto estinto nel rigo ST1, colonna 1 "Codice fiscale del sostituto d'imposta". Ciò al fine di consentire l'abbinamento con i versamenti effettuati che recano il codice fiscale del sostituto d'imposta estinto.



Da quest'anno, inoltre, il sostituto d'imposta dichiarante che prosegue l'attività deve compilare nel rigo ST1 la nuova colonna 2 "Eventi eccezionali" per evidenziare la tipologia di evento eccezionale che abbia riguardato il sostituto estinto. In particolare, occorre indicare il codice "1" per i contribuenti vittime di richieste estorsive, il codice "3" per i contribuenti residenti alla data del 31 ottobre 2002 nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia colpiti dagli eventi sismici, il codice "4" (residuale) per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.
Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti in cui il precedente sostituto, prima dell'estinzione, abbia operato la ritenuta e il sostituto dichiarante abbia effettuato il versamento, si richiede, da quest'anno, di indicare il versamento nello stesso rigo in cui è evidenziata la ritenuta operata (=prospetto ST intestato al sostituto estinto) inserendo il codice L nel punto 8. Nel prospetto ST intestato alla società incorporante, non è invece più richiesta la compilazione di un apposito rigo con riferimento al predetto versamento. Conseguentemente, è stato soppresso uno dei codici precedentemente previsti per la gestione di tale ipotesi (codice K).

Si supponga, ad esempio, che per effetto della fusione avvenuta in data 1 febbraio 2006 la società incorporata non abbia potuto effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate sui redditi di lavoro dipendente relativi al mese di gennaio (2.000 euro). Tale adempimento viene, quindi, posto in essere dalla società incorporante il 16 febbraio.

Prospetto ST relativo all'operato del soggetto estinto:



La presenza del codice L evidenzia che nel prospetto ST intestato al soggetto estinto, in relazione a ritenute da esso operate, sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni.
Anche la gestione delle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione dell'attività, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, risulta modificata rispetto allo scorso anno. In questi casi, il sostituto d'imposta cedente deve indicare nel prospetto ST, distintamente per ogni codice tributo, i dati relativi alle residue rate di addizionali regionale e comunale all'Irpef, non prelevate per effetto del predetto passaggio, dovute per l'anno di imposta 2005, e i dati relativi alle residue rate del saldo, del primo acconto dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale all'Irpef, degli acconti a tassazione separata, nonché al secondo acconto Irpef non prelevati per effetto del predetto passaggio, dovute a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2006 per il periodo d'imposta 2005. A tal fine, dovrà compilare più righi del prospetto ST, uno per ogni codice tributo, indicando:

  • nel punto 1, il periodo di riferimento, 12/2006
  • nel punto 2, l'ammontare complessivo non prelevato
  • nel punto 8, il codice "M"
  • nel punto 9, il codice tributo corrispondente (in particolare, il codice 3802 per l'addizionale regionale, il codice 3816 per l'addizionale comunale, e, relativamente all'assistenza fiscale, i codici 4731 per il saldo Irpef, 4730 per l'Irpef in acconto, 3803 e 3818 rispettivamente per le addizionali regionale e comunale all'Irpef, 4201 per gli acconti a tassazione separata).

Il sostituto d'imposta cessionario dovrà invece riportare, per ciascun periodo di riferimento, i dati degli importi delle residue rate da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura però di riportare al punto 8 il codice "N". La novità, rispetto allo scorso anno, consiste quindi nel fatto che, a differenza del sostituto cedente, il sostituto d'imposta cessionario non deve più compilare un rigo complessivo riassuntivo e deve riportare il codice N nei singoli versamenti.

Si supponga, ad esempio, che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto nel mese di settembre 2006 il sostituto d'imposta cedente non abbia effettuato il prelievo delle ultime 3 rate di addizionale regionale di 30 euro ciascuna (per un importo complessivo di 90 euro)



Tre importanti novità sono presenti quest'anno anche in materia di ravvedimento operoso. In primo luogo, il campo 7, "Ravvedimento", da barrare nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 5, è stato oggetto di regolarizzazione.



La barratura della casella contenuta nel punto 7 permette di evidenziare la presenza di versamenti per ravvedimento operoso anche nell'ipotesi in cui il punto 6 "Interessi" non risulti compilato. La mancata compilazione del punto 6 si verifica, in particolare, nel caso di versamento di importi di interessi da ravvedimento operoso inferiori all'unità di euro trovando applicazione la regola del troncamento. In ipotesi di ravvedimento operoso, il sostituto d'imposta dovrà peraltro indicare nel punto 5 "Importo versato" l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" dell'F24 comprensivo degli interessi evidenziati nel successivo punto 6. Quest'ultimo punto diventa, pertanto, un di cui del punto 5. Al fine di eliminare l'invio di comunicazioni di irregolarità legate al versamento cumulativo di ritenute per ravvedimento operoso, le istruzioni richiedono di evidenziare separatamente nella delega di pagamento modello F24 i versamenti di più adempimenti omessi identificati dal medesimo codice tributo ma relativi a diversi mesi. Analogamente, la sanzione ridotta (codice tributo 8906) dovrà essere indicata nella delega F24 separatamente per ciascun adempimento. Nel prospetto ST dovrà essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento in modo che vi sia perfetta corrispondenza con gli importi indicati nella delega di pagamento. Conseguentemente, è stato soppresso nel punto 8 "Note" il codice diretto a evidenziare i suddetti versamenti cumulativi (codice C del punto 7 "Note" del modello 770/2006 Semplificato).

Si supponga ad esempio che il sostituto d'imposta abbia effettuato il 16 agosto 2006, tramite modello F24, un versamento per ravvedimento operoso delle ritenute operate nei mesi di gennaio (500 euro) febbraio (500 euro) e marzo (500 euro) e dei relativi interessi (15 euro).



Restano naturalmente salvi i diversi comportamenti posti in essere nell'anno 2006 (versamento cumulativo in F24 con esposizione di un unico versamento complessivo per tributi ed interessi pari a 1.015 euro e di un unico versamento per sanzioni per complessivi 90 euro).

Nel prospetto ST il sostituto d'imposta dovrà compilare un rigo per ciascun periodo di riferimento, avendo cura di indicare nel punto 2 le ritenute operate, nel punto 5 l'importo versato relativo al proprio periodo di riferimento comprensivo degli interessi da esporre nel successivo punto 6, e nel punto 12 la data del versamento effettuato per ravvedimento operoso.


Prospetto ST:



In virtù della perfetta corrispondenza tra gli "importi a debito versati" indicati nella delega di pagamento e quelli evidenziati nel punto 5 del prospetto ST (506, 505, 504) non è più richiesta la compilazione del campo "Note" con il codice C come precedentemente richiesto nel Mod. 770/2006 Semplificato.

Il codice C nel campo 8 "Note" identifica invece, quest'anno, l'ipotesi di ritenute su prestazioni in forma di capitale erogate a lavoratori autonomi versate in F24 con il codice tributo 1040. Si ricorda, infatti, che tali prestazioni, sebbene siano state sempre gestite all'interno della comunicazione dati certificazione lavoro dipendente, soltanto a decorrere dal 2001 sono qualificate reddito di lavoro dipendente a prescindere dal soggetto percettore, e il versamento delle ritenute deve essere effettuato con il codice tributo 1004. L'utilizzo del codice C nel punto 8 del prospetto ST permetterà al fondo pensione che si avvale della trasmissione telematica separata delle comunicazioni, di evidenziare un codice 1040 nel prospetto ST collegato alle comunicazioni di lavoro dipendente senza che ciò determini lo scarto della dichiarazione.
Si ricorda, infatti, che, nel caso in cui il sostituto d'imposta si sia avvalso della modalità di invio separato delle Comunicazioni del modello 770 Semplificato, nel punto 9 del prospetto ST relativo alla trasmissione delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente (sezione III del riquadro "Redazione della dichiarazione" del frontespizio compilata) potranno trovare esposizione soltanto codici tributo attinenti a ritenute su redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati (ad esempio, 1001, 1004) risultando diversamente impedita la trasmissione telematica della dichiarazione nella modalità prescelta. L'unica eccezione ammessa è quella correlata all'esposizione del codice C nel campo 8 "Note". Eventuali eccedenze di versamento di ritenute su prestazioni in forma di capitali versate con codice tributo 1040 dovranno comunque essere successivamente gestite all'interno del rigo SX36 del prospetto SX.

Sempre nel campo 8 "Note" del prospetto ST è stata codificata (codice Z) l'ipotesi di ritenute sospese, mentre non è più presente all'interno del prospetto una autonoma casella (punto 8 del modello 770/2006 Semplificato). Risulta, invece, soppresso nel punto 8 "Note"il codice P: il credito da assistenza fiscale non deve essere più evidenziato nel prospetto ST in quanto già evidenziato nel prospetto SX (rigo SX1 colonna 3).

Un'ultima novità riguarda, infine, i versamenti in tesoreria di addizionale regionale e comunale da parte di enti pubblici: in tal caso, nel punto 9 del prospetto ST dovranno essere utilizzati i codici tributo relativi non sussistendo corrispondenti capitoli di bilancio.

4 - continua

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