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Attualità

770/2007 semplificato, le novità del modello (5)

Il prospetto SX

Facciata del modello 770 semplificato

Il prospetto SX dev'essere compilato da tutti i sostituti d'imposta che operano ritenute ai sensi dell'articolo 23 del Dpr 600/1973. Nel prospetto SX (righi SX1 e SX4) devono essere riportati i dati riepilogativi dell'ammontare complessivo:

  • del credito 2005 derivante dalla precedente dichiarazione modello 770/2006 e del suo utilizzo in compensazione esterna, tramite modello F24, entro la data di presentazione di questa dichiarazione (1° ottobre 2007), nonché in compensazione interna nel corso del 2006 mediante utilizzo a scomputo nel punto 3 del prospetto ST della presente dichiarazione
  • dei crediti sorti nel corso del periodo d'imposta 2006 e del loro utilizzo in compensazione interna nel corso del 2006 nel punto 3 del prospetto ST della presente dichiarazione.

Con riferimento al modello 770/2007 Semplificato, si rilevano le seguenti novità:



E' presente, da quest'anno, nel rigo SX1, la nuova colonna 4, nella quale deve essere indicato l'ammontare complessivo delle eccedenze generatesi a seguito di versamenti relativi al 2006 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto. L'eccedenza di versamento, risultante dal prospetto ST, può essere calcolata con la seguente formula:

ST [(colonna 5 - colonna 6) - (colonna 2 - colonna 3 - colonna 4)].

Si considerino i seguenti esempi di calcolo:

Esempio 1 (calcolo della eccedenza):
ritenute Irpef operate (punto 2 prospetto ST) -> euro 2.000;
importo utilizzato a scomputo (punto 3 prospetto ST) -> euro 1.000;
importo versato (punto 5 prospetto ST) -> euro 1.400;
eccedenza di versamento [1.400 - ( 2.000 - 1.000 ) ] -> euro 400;

Esempio 2 (calcolo della eccedenza in caso di ravvedimento):
ritenute Irpef operate (punto 2 prospetto ST) -> euro 2.000;
importo utilizzato a scomputo (punto 3 prospetto ST) -> euro 1.000;
importo versato per ravvedimento (punto 5 prospetto ST) -> euro 1.440 (interessi 40)
eccedenza di versamento [(1.440 - 40) - ( 2.000 - 1.000) ] -> euro 400;


L'importo complessivo indicato nella colonna 4 del rigo SX1 deve poi essere riportato, al pari degli importi delle colonne 1, 2 e 3 del rigo SX1 nel rigo SX4, colonna 3.

Altra novità di rilievo è presente nel rigo SX41 (sezione "Riepilogo altri crediti"), in cui devono essere forniti i dati relativi al credito d'imposta derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998, dell'anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto. Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti fino a concorrenza del 9,78 per cento di detti trattamenti, ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra il credito di imposta residuo e i trattamenti di fine rapporto corrisposti (circolare n. 78/2001). Il credito d'imposta può essere utilizzato (solo in compensazione esterna tramite F24, con il codice tributo 1250) anche per il versamento dell'imposta sostitutiva, sia in acconto che a saldo, dovuta sulla rivalutazione del Tfr maturata dal 2001, mentre non è utilizzabile ai fini della compensazione di altre imposte o contributi (circolare n. 29/2001).

Nel rigo SX41 "Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998", sono presenti due nuovi campi:



"Credito acquisito" (rigo SX41, colonna 2)
In tale punto dev'essere indicato l'importo del credito d'imposta derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998 dell'anticipo sul Tfr di cui all'articolo 3, commi 211 - 213 della legge 662/1996, acquisito per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2006 (ad esempio, acquisizione di ramo di azienda)

"Credito ceduto" (rigo SX41, colonna 3)
In tale punto dev'essere indicato l'importo del credito d'imposta derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998 dell'anticipo sul Tfr di cui all'articolo 3, commi 211 - 213 della legge 662/1996, ceduto per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2006 (ad esempio, cessione di ramo di azienda).

Pertanto, l'importo del credito residuo risultante alla data del 31/12/2006, da riportare nella colonna 6, dovrà risultare dalla seguente operazione:

colonna 1 + colonna 2 - colonna 3 - colonna 4 - colonna 5.

Si ricorda, peraltro, che il contribuente che, nel corso dell'anno 2006, non ha operato ritenute alla fonte e vanta al primo gennaio 2006 esclusivamente un credito da anticipo sul Tfr, non è tenuto alla presentazione del modello 770/2007 Semplificato. Nelle istruzioni, è infatti precisato che il sostituto d'imposta, se non ha operato ritenute nel corso del 2006, è tenuto a presentare la dichiarazione se ricorrono le seguenti condizioni:

  • dalla colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiarazione (modello 770/2006) risulta un credito chiesto in compensazione
  • il predetto credito non è stato interamente ceduto alla società consolidante (deve quindi risultare nei righi SX36 e/o SX 37 che: colonna 2 - colonna 1 > 0)

Solo in tal caso, il sostituto d'imposta dovrà presentare il modello 770/2007 Semplificato, compilando il frontespizio e il prospetto SX al fine di effettuare la scelta fra la compensazione e il rimborso del residuo credito.

5 - fine

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