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Attualità

Accertamenti bancari: un trentennio di cambiamenti (2)

Istituti di credito, “Poste Italiane” e gli altri intermediari finanziari hanno l’obbligo di comunicare telematicamente all'Anagrafe tributaria l'elenco dei soggetti con i quali intrattengono rapporti

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Le modifiche introdotte dal Dl n. 223/2006
L’articolo 37, commi 4 e 5, del Dl n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4/8/2006, ha apportato una rilevante integrazione all’articolo 7 del Dpr n. 605/1973, recante disposizioni in materia di anagrafe tributaria e di codice fiscale.
Al fine di semplificare la procedura di indagine bancaria e di consentirne un uso più diffuso e proficuo, al suddetto articolo 7 è stato aggiunto il seguente periodo: “l'esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicati all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale”.

E’ stato così introdotto l’obbligo a carico delle banche, della società “Poste Italiane”, degli intermediari finanziari, delle imprese di investimento, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, delle società di gestione del risparmio e di ogni altro intermediario finanziario, di comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria l'elenco dei soggetti con i quali intrattengono rapporti attivi alla data del 1° gennaio 2005, specificandone la natura. Tali dati saranno inseriti in una banca dati dedicata dell'Anagrafe tributaria.

Questa importantissima previsione supera, di fatto, quanto precedentemente stabilito dal già citato articolo 20, quarto comma, legge n. 413/91, e getta le basi per la costituzione di una banca dati specificamente finalizzata alla individuazione di tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con gli intermediari finanziari individuati al primo comma, punto 7), dell’articolo 32 del Dpr n. 600/73, e al secondo comma, punto 7), dell’articolo 51 del Dpr n. 633/72.
La disponibilità di tale immensa mole di dati esplicherà effetti assai positivi in tema di semplificazione del lavoro dei funzionari dell’Agenzia delle entrate, che potranno accedere in modo molto più diretto e veloce alla documentazione finanziaria correlata al contribuente nei cui confronti si procede ad accertamento o a verifica, limitando sensibilmente il ricorso a onerose indagini a tappeto.

Al riguardo, un provvedimento emanato dal direttore dell’Agenzia delle entrate chiarirà le specifiche tecniche, le modalità e i termini relativi alla comunicazione delle informazioni richieste dall’articolo 7 del Dpr n. 605/73, conferendo operatività alle nuove disposizioni.
Gli articoli 10 e 12 del Dlgs n. 471/1997 stabiliscono le sanzioni da applicare per le violazioni commesse dagli operatori finanziari, a decorrere dal 1° aprile 1998.

In dettaglio, il predetto articolo 10 prevede la sanzione da 2.065,83 euro a 20.658,28 euro qualora sia omessa la produzione della documentazione richiesta in sede di indagine bancaria, con riferimento alla procedura di cui al primo comma, punto 7), dell’articolo 32, Dpr n. 600/73, e al secondo comma, punto 7), dell’articolo 51, Dpr n. 633/72.
La stessa sanzione è irrogabile se la documentazione è incompleta o fittizia, ovvero nel caso questa non sia inviata entro il termine prescritto, ed è ridotta alla metà se il ritardo non supera i quindici giorni.
Gli autori della violazione sono da individuare in coloro che hanno sottoscritto le risposte - salvo prova contraria - ovvero nei legali rappresentanti della banca, società o ente, se la risposta è omessa(1).

La modifica recata dall’articolo 37, comma 6, del Dl n. 223/2006, ha aggiunto all’articolo 10 il comma 1-bis, che prevede che la sanzione prima descritta sia applicata anche nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, Dpr n. 605/73, equiparando, in toto, tale violazione a quelle constatate in sede di procedura ordinaria di richiesta circa i rapporti intrattenuti e le operazioni compiute, ai sensi degli articoli n. 32, Dpr n. 600/73, e n. 51, Dpr n. 633/72.

Solo un accenno, infine, alla modifica apportata dall’articolo 37, comma 7, Dl n. 223/2006, all'articolo 8, primo comma, del Dpr n. 605/73. E’ ora previsto che l’Anagrafe tributaria ha facoltà di inviare questionari a qualsiasi soggetto, al fine di ottenere la produzione di allegati alle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva, e per acquisire o verificare gli elementi identificativi necessari all’attribuzione del numero di codice fiscale e tutti gli altri elementi utili alla univoca individuazione del soggetto passivo, anche ai fini dell’espletamento di una efficace attività di accertamento di tributi o di contributi; è importante aggiungere che i questionari possono essere inviati anche a soggetti terzi che risultino essere in possesso di informazioni utili ai fini dell'accertamento nei confronti di uno specifico contribuente.

Le garanzie per il contribuente
La novella normativa di cui si è trattato non scalfisce, in alcun modo, la privacy dei contribuenti non soggetti a controllo, dal momento che le nuove modalità di inoltro delle richieste di indagine bancaria in via telematica prevedono specifici accorgimenti, finalizzati a impedire abusi e accessi non autorizzati ai dati sensibili, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, le richieste continueranno a essere filtrate dai dirigenti degli uffici dell’Agenzia delle entrate, i quali esamineranno personalmente, o a mezzo di un delegato, le proposte di indagine bancaria curate dai funzionari che procedono all’accertamento o alla verifica della posizione fiscale dello specifico contribuente. A seguito dell’approvazione della proposta, il direttore dell’ufficio competente trasmetterà in forma riservata i dati necessari al rilascio dell’autorizzazione a procedere al direttore regionale(2), secondo l’iter fissato dalle disposizioni dell’articolo 32, Dpr n. 600/73, e dell’articolo 51, Dpr n. 633/72.

Solo una volta che sarà stata rilasciata l’apposita autorizzazione, il direttore dell’ufficio invierà via e-mail, corredata di firma digitale, l’effettiva richiesta all’intermediario finanziario in possesso di dati ed elementi relativi al contribuente soggetto a verifica o a controllo fiscale, nell’osservanza dei più moderni protocolli di sicurezza informatica.

2 – fine. La prima puntata è stata pubblicata giovedì 21

NOTE
1. L’articolo 12, comma 4, del Dlgs n. 471/97, stabilisce una sanzione accessoria specifica in caso di recidiva nelle violazioni sanzionate dall’articolo 10: l’autore della violazione è interdetto dalle cariche di amministratore della banca, società o ente per un periodo da tre a sei mesi.

2. Ovvero al direttore centrale dell’Accertamento, in dipendenza del fatto che l’ufficio dell’Agenzia delle entrate procedente sia periferico o centrale; se le indagini bancarie sono attivate dal Corpo della Guardia di finanza, l’autorizzazione sarà rilasciata dal comandante regionale competente.



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