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Attualità

Acconti Ires e Irap, seconda chiamata - 1

Venerdì 30 novembre scade il termine per le società con esercizio coincidente con l'anno solare

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Le società con esercizio coincidente con l'anno solare devono effettuare i versamenti relativi al secondo acconto Ires e Irap per il 2007 entro il prossimo 30 novembre. L'importo è pari al 60% dell'imposta risultante nella dichiarazione per il 2006, sempre che a giugno (o luglio) sia stato versato il 40% dovuto come primo acconto. Per la seconda rata di acconto è esclusa la possibilità di rateizzare le somme dovute. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l’anno solare versano, invece, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio.

Acconti Ires
Nella determinazione dell’acconto Ires per l’anno 2006 non si deve tenere conto del 70% delle ritenute subite sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli, ovvero dei titoli obbligazionari e similari emessi da banche, da società per azioni quotate in Borsa e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni, scomputate per il periodo d’imposta precedente.
Qualora l’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente non risulti pari almeno a 20,66 euro, nessun acconto deve essere versato.
Se la prima rata di acconto è di importo non superiore a 103 euro, il versamento dell’intero acconto dovuto si effettua complessivamente alla scadenza della seconda rata.
A decorrere dal 1° gennaio 2006, i versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte o addizionali, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite di 12 euro.

Deduzioni ai fini della determinazione della base imponibile Ires
Auto aziendali
A decorrere dal periodo di imposta in corso al 27 giugno 2007, la concessione in uso promiscuo al dipendente di autoveicoli, motocicli e ciclomotori di proprietà aziendale genera un imponibile Irpef pari al 30% – e non più, come previsto dal decreto legge 262/2006, al 50% – dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate annualmente dall’Aci, al netto dell’ammontare eventualmente posto a carico del dipendente.

Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese
I limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, inizialmente modificati dal decreto legge 223/2006 e dal decreto legge 262/2006, sono stati ulteriormente corretti.
In particolare, a partire dal periodo di imposta in corso al 27 giugno 2007, ai fini della determinazione dei redditi, le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore, di cui all’articolo 164 del Tuir, dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, sono deducibili nella misura del 90 per cento.
Inoltre, le spese relative alle autovetture e autocaravan, nonché ciclomotori e motocicli, il cui utilizzo è diverso da quello esclusivamente strumentale sono deducibili per il 40 per cento.
Tuttavia, con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, il legislatore ha previsto percentuali di detraibilità differenti rispetto a quelle operanti a pieno regime sopra riportate. In particolare, le spese e gli altri componenti negativi:

  • relativi agli autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta sono deducibili nella misura del 65%
  • relativi alle autovetture e autocaravan, nonché ciclomotori e motocicli, il cui utilizzo è diverso da quello esclusivamente strumentale sono deducibili per il 20 per cento.

I maggiori importi deducibili per il suddetto periodo d'imposta, rispetto a quelli dedotti sulla base della previgente disciplina, saranno recuperati in deduzione nel periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007; gli stessi rilevano ai fini del versamento della seconda, ovvero unica, rata di acconto relativa a tale periodo.
Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 3 ottobre 2006, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti a quelle introdotte dal decreto legge 262/2006.

Deducibilità dei costi sostenuti per la telefonia
Ai sensi dell’articolo 1, comma 401, della Finanziaria 2007 (legge 296/2006), al fine della determinazione del reddito di impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione, anche finanziaria, ovvero di noleggio, e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di telefonia, tanto mobile quanto fissa, nonché a quelli di trasmissione telematica dei dati elettronici, sono deducibili nella misura dell’80 per cento (articolo 102, comma 9, Tuir).
Inoltre, resta confermata la percentuale di deduzione al 100% per gli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli, utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto, limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo.
Ai fini della determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sui redditi per il 2007, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto della nuova disciplina.

Ammortamento degli immobili strumentali
Il decreto legge n. 223/2006 ha disposto l’indeducibilità delle quote di ammortamento dei terreni occupati da fabbricati strumentali per l’esercizio dell’attività di impresa, ovvero a essi pertinenziali.
Per ciascun fabbricato, il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti, calcolate sul costo complessivo.
Il decreto legge 118/2007 ha disposto che, con riferimento a ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti a quello in corso al 4 luglio 2006, calcolate sul costo complessivo, sono riferite proporzionalmente (rectius: pro quota) al costo dell’area e al costo del fabbricato e non, come precedentemente previsto, al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e da quelle che ne costituiscono pertinenza.
Tale disposizione ha determinato la necessità per il contribuente di effettuare un ricalcolo delle imposte dovute; al fine di recuperare gli eventuali versamenti in eccesso già effettuati, i contribuenti avrebbero dovuto esporre il relativo credito in sede di compilazione del modello Unico 2007, il cui termine di presentazione è scaduto il 1° ottobre 2007, ovvero tramite dichiarazione integrativa.
Il decreto legge 118/2007 non è stato convertito in legge; pertanto, è decaduto il 2 ottobre 2007.
Tuttavia, le disposizioni in commento dovrebbero essere fatte salve, essendo state inserite nella attuale formulazione del disegno di legge finanziaria per il 2008.

Aggregazioni aziendali
La legge finanziaria 2007 ha introdotto un particolare regime agevolativo a favore delle società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione che risultano da operazioni di aggregazione aziendale effettuate negli anni 2007 e 2008.
In particolare, al verificarsi di determinate condizioni, è riconosciuto, ai fini fiscali, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro:

  • il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, qualora tale aggregazione consegua a operazioni di fusione o scissione
  • il maggior valore iscritto dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, nel caso di conferimento di azienda fiscalmente neutrale, di cui all’articolo 176 del Tuir.

Nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui interviene tale decadenza, la società ha l’obbligo di liquidare e versare l’Ires e l’Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente di cui ha beneficiato. Sulle maggiori imposte liquidate, non sono dovuti gli interessi e le sanzioni.

Al fine del calcolo e del versamento degli acconti, va valutata la particolare operazione straordinaria effettuata.
A titolo esemplificativo, nel caso di fusione, l’articolo 172, comma 10, del Tuir dispone che gli obblighi connessi al versamento degli acconti di imposta dei soggetti che si estinguono per effetto della fusione sono posti in capo alla società risultante dall’operazione, ovvero dalla società incorporante, qualora la scadenza del versamento medesimo sia successiva a quella di efficacia della fusione; viceversa, nel caso in cui detta data (scadenza del termine per il versamento) sia antecedente a quella di efficacia della fusione, gli obblighi di versamento permangono in capo al soggetto dante causa (società incorporata).

1 – continua

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