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Attualità

Acconti tra vecchie e nuove regole (2)

Per l'Irap valgono modalità e termini stabiliti per le imposte sui redditi

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Acconti Irap
Il versamento in acconto dell'Irap deve essere effettuato secondo le medesime modalità previste per le imposte sui redditi, nel rispetto del principio generale in base al quale gli acconti Irap sono versati con le modalità e nei termini stabiliti per queste ultime(1).
Per i soggetti Ires, l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 è dovuto nella misura del 100 per cento dell'imposta risultante nella dichiarazione dei redditi per il 2006.
L'acconto è dovuto in due rate: la prima pari al 40 per cento del 100 per cento e la seconda pari al restante 60 per cento.

Il versamento dell'acconto è dovuto solo se l'importo complessivo dell'imposta relativa al periodo precedente è almeno pari a 20,66 euro.
Se la prima rata di acconto è di importo non superiore a 103 euro, il versamento dell'intero acconto dovuto si effettua complessivamente alla scadenza della seconda rata.
L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta se i relativi importi spettanti a ciascuna Regione non superano i 10,33 euro(2).

Anche con riferimento al versamento dell'acconto Irap, sono fatte salve le normative in materia di deducibilità delle spese relative agli autoveicoli e agli impianti di telefonia richiamate, nell'intervento precedente, ai fini Ires.

La Finanziaria 2007 ha introdotto, in materia Irap, novità riguardanti i costi e le spese ammesse in deduzione.
In particolare, i soggetti passivi Ires, le società di persone, nonché le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni - escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti - possono, nella determinazione della base imponibile Irap, dedurre:

  • un importo pari a 5mila euro (importo elevato, in alternativa, a 10mila euro, nel caso di lavoratori impiegati in determinate Regioni(3)), su base annua, per ogni lavoratore dipendente, a tempo indeterminato, impiegato nel periodo di imposta, ragguagliato ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo di imposta(4)
  • i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato(5).

Tali deduzioni spettano a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno; tuttavia, la Finanziaria 2007 disponeva che queste fossero subordinate ad autorizzazione da parte delle competenti Autorità comunitarie.

Inoltre, ai sopra menzionati soggetti, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a 400mila euro, la deduzione dalla base imponibile pari a 2mila euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo di imposta, fino a un massimo di cinque, spetta su base annua.
La deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo di imposta.
Per ciascun dipendente, l'importo delle sopra richiamate deduzioni non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese posti a carico del datore di lavoro.
Si osserva che l'applicazione di alcune delle deduzioni citate sono tra loro alternative.

Nella determinazione dell'acconto Irap relativo al periodo di imposta in corso al 1° febbraio 2007, il contribuente ha la facoltà di assumere, quale imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le deduzioni sopra menzionate(6).
Analogamente, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 1° febbraio 2007, il contribuente potrà determinare l'acconto dovuto sulla base della minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni sopra commentate, senza tenere conto delle limitazioni temporali alla deducibilità prima menzionate.

A seguito dell'adozione del Dl del 28 maggio 2007, n. 67, la deduzione forfetaria di 5mila euro (ovvero 10mila euro) dalla base imponibile Irap per ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato (cosiddetta riduzione del cuneo fiscale), non è più subordinata alla preventiva autorizzazione delle competenti Autorità comunitarie. Il Governo, nella relazione di accompagnamento al decreto legge, si è impegnato a disporre l'estensione del beneficio in questione anche agli istituti bancari, creditizi e finanziari, estensione necessaria al fine di considerare la normativa in parola compatibile con il diritto comunitario.

Al fine della determinazione dell'ammontare del debito Irap, si ricorda che è prevista una deduzione forfetaria della base imponibile, qualora questa sia inferiore a certi limiti.
La deduzione si applica nella misura dei seguenti importi:

Deduzione
Scaglione di base imponibile IRAP
8.000 euroFino a 180.759,91 euro
6.000 euroOltre 180.759,91 euroFino a 180.839,91 euro
4.000 euroOltre 180.839,91 euroFino a 180.919,91 euro
2.000 euroOltre 180.919,91 euroFino a 180.999,91 euro


Determinazione degli acconti su base previsionale
L'acconto delle imposte Ires e Irap per l'esercizio in corso, può essere calcolato su base previsionale, ossia sulla base dell'imposta che si prevede di versare per l'anno di competenza (2007).
Pertanto, l'acconto su base previsionale potrà essere inferiore all'imposta dovuta per l'anno precedente, ovvero nullo.

Nessuna sanzione si applica qualora l'acconto complessivo versato non risulti inferiore a quanto effettivamente dovuto per l'esercizio in corso.
Qualora l'acconto risulti inferiore a quanto dovuto, si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta non versata, maggiorata degli interessi dovuti.

Casi particolari
Nella determinazione delle imposte per il 2007 dovranno essere presi in considerazione particolari istituti.
Tra questi menzioniamo:
  1. il consolidato fiscale nazionale e mondiale
  2. la trasparenza fiscale
  3. le imprese controllate estere - Controlled Foreign Companies (Cfc)
  4. le imprese collegate estere.

Consolidato fiscale nazionale e mondiale
In caso di esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale o mondiale, agli obblighi di versamento dell'acconto è tenuta esclusivamente la società, ovvero l'ente, consolidante.
Con particolare riferimento al consolidato fiscale nazionale, ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del Tuir, per il primo esercizio, la determinazione dell'acconto dovuto dalla società controllante è effettuata sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti relativi al periodo precedente delle società incluse nel perimetro di consolidamento.
A seguito delle nuove discipline previste in materia di deducibilità delle spese relative agli autoveicoli e agli impianti di telefonia, i soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo devono comunicare alla società o ente consolidante i dati necessari per la corretta determinazione dell'acconto dovuto in capo al gruppo consolidato.

Trasparenza fiscale
In caso di esercizio dell'opzione triennale per la trasparenza fiscale(7), l'obbligo in tema di acconti permane anche in capo alla società partecipata solamente nel primo esercizio di efficacia dell'opzione; ove venga scelto il criterio previsionale, questa deve far riferimento all'imposta che si sarebbe determinata in assenza dell'esercizio dell'opzione(8).
Come disposto dall'articolo 115, comma 3, del Tuir, l'acconto va imputato ai soci in base alla percentuale di partecipazione agli utili.
Qualora, nel corso del triennio di validità dell'opzione, vengano meno le condizioni per l'esercizio della medesima:

  • la società partecipata dovrà versare la quota di acconto da determinare sulla base del proprio reddito
  • le società partecipanti dovranno ricalcolare l'acconto dovuto senza tener conto degli utili o delle perdite derivanti dalla società partecipata.

Imprese controllate estere - Controlled Foreign Companies (Cfc)
La disciplina delle imprese controllate estere(9) prevede l'imputazione(10) dei redditi conseguiti dal soggetto estero controllato, residente o localizzato in uno Stato o Territorio avente un regime fiscale privilegiato(11), ai soggetti controllanti residenti, proporzionalmente alle partecipazioni da essi detenute.

Pertanto, i soggetti detentori di partecipazioni in imprese controllate estere devono determinare le imposte dovute considerando anche i redditi prodotti da queste ultime e loro imputati per "trasparenza".
Con riferimento alle modalità di determinazione dell'acconto dell'imposta dovuta sui redditi derivanti da partecipazioni in imprese controllate estere, redditi da assoggettare a tassazione separata, nel quadro RM del modello Unico, Società di capitali 2007, con aliquota media non inferiore al 27 per cento, le relative istruzioni ministeriali prevedono che l'acconto vada determinato autonomamente rispetto a quello per i redditi assoggettati in via ordinaria a Ires.

Imprese collegate estere
La disciplina delle imprese collegate estere(12) prevede che i redditi prodotti da imprese, società, ovvero enti, residenti in Stati o Territori con regime fiscale privilegiato, sono imputati ai soggetti passivi Ires, alle società di persone, nonché alle persone fisiche, anche non titolari di reddito di impresa, residenti in Italia.
Tale effetto si determina a condizione che detti soggetti detengano, direttamente o indirettamente - anche tramite società fiduciarie o per interposta persona - una partecipazione agli utili delle imprese, società o enti residenti in Paesi black list, non inferiore al 20 per cento, ovvero al 10 per cento in caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.
Il reddito dei soggetti residenti in Stati o Territori con regime fiscale privilegiato viene imputato in misura percentuale ai soggetti partecipanti residenti in Italia.
Tale reddito è rappresentato dall'utile risultante dal bilancio redatto dal soggetto non residente anche in assenza di un obbligo di legge, al lordo delle imposte sul reddito, ovvero, se maggiore, dal reddito induttivamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento (1 per cento, 4 per cento e 15 per cento) riferiti alle categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale.
Anche in tale ipotesi, il reddito del soggetto non residente deve essere assoggettato a tassazione separata dai soggetti partecipanti residenti, con l'aliquota media di tassazione del reddito complessivo netto comunque non inferiore al 27 per cento.

2 - continua. La terza puntata sarà pubblicata martedì 12; la prima è su FISCOoggi di venerdì 8

NOTE:
1) Cfr articolo 30, comma 3, del Dlgs del 15 dicembre 1997, n. 446.

2) Cfr articolo 30, comma 4, del Dlgs n. 446/1997.

3) Tali regioni sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La deduzione può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis, in materia di Aiuti di Stato (Cfr Regolamento della Commissione europea del 12 gennaio 2001, n. 69/2001/Ce).

4) Cfr articolo 11, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto legislativo n. 446/1997.

5) Cfr articolo 11, comma 1, lettera a), n. 4), del decreto legislativo n. 446/1997.

6) Cfr articolo 1, commi 266-269, della Finanziaria 2007.

7) Cfr articoli 115 e 116 del Tuir.

8) Cfr articolo 9 del Dm del 23 aprile 2004.

9) Cfr articolo 167 del Tuir.

10) A decorrere dalla data di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione del soggetto estero partecipato.

11) L'elenco degli Stati o Territori a regime fiscale privilegiato ("Black List") è individuato dal Dm del 21 novembre 2001, così come modificato dal Dm del 27 dicembre 2002.

12) Cfr decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 agosto 2006, n. 268.

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