Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Acconti tra vecchie e nuove regole (3)

Dal 1° ottobre 2006, versamenti esclusivamente telematici per i titolari di partita Iva

_1672.jpg

Versamento tramite modello di pagamento F24
I versamenti delle imposte dirette risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap, delle imposte sostitutive e dell'Iva, nonché dei contributi previdenziali e dei premi Inail, sono eseguiti mediante il modello F24.
L'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006 ha introdotto, a partire dal 1° ottobre 2006, rilevanti novità in tema di modalità di versamento tramite la delega di pagamento.
In particolare, i contribuenti titolari di partita Iva sono tenuti a eseguire i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali dovuti, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche per mezzo di intermediari.

1. Ambito oggettivo
I versamenti in parola possono essere effettuati:

  • direttamente, dopo avere ottenuto apposita autorizzazione, utilizzando il modello di pagamento F24 on-line
  • tramite gli intermediari abilitati(1) - i quali aderiscono alla specifica convenzione con l'Agenzia delle entrate - che devono utilizzare il modello F24 cumulativo (Entratel)
  • mediante Remote/Home Banking (Cbi - Corporate banking interbancario), utilizzando l'F24 e secondo le regole fissate dalle singole banche.

Laddove il contribuente utilizzi direttamente il l'F24 on-line, si deve avvalere dello stesso sistema che dovrebbe utilizzare per l'invio delle dichiarazioni e pertanto:

  • chi è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei sostituiti di imposta in relazione a un numero di soggetti non superiore a venti deve avvalersi del servizio telematico Internet (Fisconline)
  • chi è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei sostituiti di imposta in relazione a un numero di soggetti superiore a venti deve avvalersi del servizio telematico Entratel.

Le società appartenenti ai gruppi possono essere incaricate della mera trasmissione telematica delle dichiarazioni delle altre società del gruppo.
Le medesime, tuttavia, non hanno le caratteristiche per essere ricomprese nel novero degli intermediari che possono ricorrere al modello di pagamento F24 cumulativo; pertanto, in tale ipotesi, i versamenti telematici dovranno essere eseguiti direttamente da ciascuna società appartenente al gruppo tramite F24 on-line, ovvero mediante Home Banking (Cbi - Corporate banking interbancario).
Nel caso di versamenti eseguiti tramite i servizi telematici predisposti dall'Agenzia delle entrate, il contribuente deve essere titolare (intestatario, ovvero cointestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta) di un conto corrente bancario presso una banca convenzionata con l'Agenzia stessa(2); la richiesta di addebito del versamento deve essere effettuata indicando le coordinate bancarie di tale conto.
La circolare del 29 settembre 2006, n. 30/E, ha precisato che "ai contribuenti già titolari di conti correnti non è in alcun modo richiesta l'apertura di appositi conti correnti per il pagamento del modello F24 con modalità telematiche".

2. Modalità di versamento
Gli importi delle imposte emergenti dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come scaturiscono dalla dichiarazione stessa. Se l'ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato come, ad esempio, per la determinazione degli acconti e dei pagamenti a rate, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro(3).
Si ricorda che nell'attuale modello di pagamento F24 in euro, gli importi devono sempre essere indicati con le due cifre decimali, anche nel caso queste siano pari a zero.
Nelle apposite colonne delle varie sezioni dell'F24 deve essere riportato l'anno cui si riferisce il versamento, da indicare con quattro cifre.

Si rileva che, nella compilazione del modello di pagamento:

  • gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo
  • in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito
  • l'importo minimo da indicare nel modello, relativamente a ogni singolo codice tributo, è pari a 1,03 euro, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi.

I soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, oltre che barrare l'apposita casella posta in alto a destra del modello F24, devono indicare, nella colonna "Anno di riferimento", il primo dei due anni solari interessati, in corrispondenza dei codici tributo dei saldi e degli acconti.

Si ricorda che le attestazioni dei versamenti dovranno essere conservate sino alla scadenza dei termini validi per l'accertamento, ed esibiti, ovvero trasmessi, solamente su richiesta dell'ufficio competente.

3. Esito dei versamenti
Per i versamenti eseguiti a partire dal 1° ottobre 2006, la copia del modello F24 sarà sostituita da un estratto conto semestrale, che rendiconterà tutti gli addebiti effettuati nel periodo.

4. Possibilità di annullare un versamento telematico
E' prevista la possibilità di annullare i versamenti telematici inviati dagli intermediari via Entratel; tuttavia, tale facoltà deve essere esercitata entro il quint'ultimo giorno precedente la data dell'addebito indicata nell'F24.
Come chiarito dall'Agenzia delle entrate(4), "è imminente, comunque, sia l'estensione della possibilità di annullare i versamenti ai singoli contribuenti che operano direttamente per via telematica, sia l'ampliamento dell'intervallo temporale entro cui poter richiedere l'annullamento sino al penultimo giorno lavorativo antecedente la scadenza".

5. Casi particolari
La circolare n. 30/2006 ha chiarito che potranno continuare a servirsi dell'F24 cartaceo, tra gli altri:

  • i contribuenti destinatari di modelli di pagamento F24 predeterminati (modelli di pagamento precompilati di pertinenza Inps) che, senza ulteriori integrazioni, intendano eseguire il relativo versamento
  • contribuenti che, alla data del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 223/2006) avevano iniziato a pagare in modo rateale i tributi e i contributi previdenziali con riferimento ai versamenti a saldo per il 2005 o in acconto per il 2006
  • i contribuenti beneficiari di crediti agevolati (crediti di imposta) fruibili esclusivamente presso i concessionari della riscossione
  • coloro che fossero impossibilitati a utilizzare conti correnti a seguito di inibizione per cause oggettive, ad esempio i protestati e i curatori fallimentari (tali soggetti potranno rivolgersi anche a un intermediario che aderisce al Cbi)
  • gli eredi di titolari di partita Iva, con esclusivo riferimento agli adempimenti concernenti la liquidazione dell'attività del de cuius
  • i soggetti che hanno cessato la propria attività e abbiano, conseguentemente, chiuso la relativa partita Iva, per i versamenti di imposte, contributi e premi inerenti all'attività cessata
  • l'imprenditore individuale che abbia dato in affitto l'unica azienda, essendo la partita Iva dello stesso sospesa.

6. Soggetti non residenti
L'obbligo di versamento telematico delle imposte riguarda anche i soggetti non residenti in Italia che, ai sensi dell'articolo 35-ter, Dpr del 26 ottobre 1972, n. 633, siano identificati direttamente.
Detti soggetti possono, pertanto, eseguire i versamenti in questione con bonifico attraverso il sistema di pagamento Target.
Come chiarito dalla circolare n. 30/2006, "è infatti opportuno rammentare, in linea generale, che i residenti fuori dal territorio nazionale che non sono titolari di conti correnti presso banche in Italia o presso le Poste Italiane S.p.A., possono eseguire i versamenti tramite bonifico, attraverso una banca estera, a favore di una corrispondente banca italiana".

Nello spazio causale del bonifico è necessario che vengano indicati i seguenti dati:

  • il codice fiscale
  • l'anno di imposta cui si riferisce il versamento
  • la dicitura "capitolo xxxx - articolo yy Bilancio Stato".

Forniamo, nella tabella di seguito riportata, un esempio:

Capitolo
Articolo
Versamento effettuato
1024
02
Ires saldo
1025
08
Ires 1° e 2° acconto
1026
06
Ritenute interessi di capitale (non residenti)
1203
01
Iva scambi interni

7. Accise
L'Agenzia delle dogane, con comunicato stampa del 28 settembre 2006, ha precisato che le novità in materia di versamenti telematici obbligatori non trovano applicazione per il versamento dei tributi di cui al Testo unico delle accise(5). Tuttavia, i contribuenti potranno servirsi dell' F24 telematico.

3 - continua. La quarta puntata su FISCOoggi di mercoledì 13; la prime due sono state pubblicate venerdì 8 e lunedì 11

NOTE:
1) Cfr articolo 3, comma 3, del Dpr del 1998, n. 322.

2) L'elenco delle banche convenzionate.

3) L'arrotondamento avviene per difetto se il terzo decimale è inferiore a 5; per eccesso se il terzo decimale è pari o superiore a 5.

4) Cfr circolare n. 30/2006.

5) Cfr decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/acconti-vecchie-e-nuove-regole-3