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Attualità

Acconto al riparo dagli autoveicoli non strumentali

Occorre invece recuperare l'eventuale ammortamento anticipato effettuato sugli stessi

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L'Agenzia delle entrate, per effetto delle modifiche apportate alla disciplina sul reddito d'impresa dal Dl 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 248/2006 (nota come manovra correttiva 2006), ha fornito con la circolare n. 34/E del 21 novembre 2006 chiarimenti in merito alla determinazione degli acconti Ires e Irap per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

E' da precisare, preliminarmente, che le nuove regole sulla determinazione degli acconti riguarderà esclusivamente le società di cui all'articolo 73 del Tuir, cioè i soli soggetti passivi Ires. Infatti, le società di persone, gli imprenditori individuali e gli altri soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir continueranno a determinare i propri acconti sulla base delle norme previgenti.

Non è, inoltre, superfluo rilevare che gli effetti della manovra correttiva si esplicheranno essenzialmente nei confronti di quei soggetti che nella determinazione degli acconti utilizzano il metodo cosiddetto "storico". Infatti, nell'ipotesi di determinazione dell'acconto Ires e Irap con il metodo "previsionale", l'acconto è fisiologicamente determinato tenendo conto degli effetti dell'entrata in vigore del decreto suddetto.

Fatta tale premessa, si osserva come per la novità, introdotta dal Dl n. 262/2006, relativa all'indeducibilità delle quote di ammortamento degli autoveicoli non strumentali all'attività d'impresa, il legislatore ha consentito di determinare gli acconti con la normativa precedentemente in vigore (infatti, l'articolo 7, comma 26, del Dl 3 ottobre 2006, n. 262, dispone che "ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta sulle attività produttive…il contribuente può continuare ad applicare le previdenti disposizioni").

Di converso, ai fini del calcolo del secondo o unico acconto, le imprese dovranno rideterminare il reddito 2005 ("nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui all'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi...ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto", articolo 36, comma 34 del Dl n. 223/2006) secondo quanto stabilito dall'articolo 102, comma 3, del Tuir.
Va pertanto "recuperato" l'eventuale ammortamento anticipato effettuato sui beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal collegato fiscale (cioè autovetture, ciclomotori, eccetera, non strumentali, i cui costi, prima deducibili nella misura del 50 per cento, dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 262/2006, sono fiscalmente irrilevanti).

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