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Attualità

Acconto Iva, scadenza in vista. Tutti all'appello, salvo eccezioni

Storico, previsionale, analitico, questi i tre procedimenti a disposizione dei contribuenti per calcolare l'importo

Ultimo appuntamento della stagione per i titolari di partita Iva: entro lunedì 27 dicembre devono versare l'acconto relativo al 2010. Superata tale data, andranno aggiunti sanzioni e interessi.

I contribuenti chiamati all'appello del 27 dicembre
La scadenza riguarda tutti i titolari di partita Iva (eccetto casi specifici), in posizione debitoria lo scorso anno (con riferimento al mese di dicembre per i mensili o al quarto trimestre 2009 per i trimestrali) e anche nel 2010.
In particolare, devono fare il calcolo - ed eventualmente pagare l'anticipo - i contribuenti mensili, i trimestrali ordinari e quelli "speciali", i residenti all'estero identificati direttamente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e gli enti territoriali, che avevano la partita Iva aperta nel 2009 e attivi nel 2010.

Gli "esonerati" e gli "esclusi"
Più lungo e articolato l'elenco degli esonerati e degli esclusi dall'anticipo del 27 dicembre che, comunque, è richiesto soltanto se l'importo da pagare risulta superiore a 103,29 euro.
Saltano, in ogni caso, la prossima scadenza:
  • chi ha iniziato la propria attività nel 2010
  • i contribuenti che, al contrario, hanno, invece, cessato l'attività prima del 30 novembre (se mensili) o del 30 settembre (se trimestrale) 2010
  • gli esonerati da specifici provvedimenti perché colpiti da calamità naturali
  • gli imprenditori individuali che hanno affittato la loro unica azienda entro il 30 settembre (trimestrali) o entro il 30 novembre (mensili) 2010, a patto che non abbiano effettuato operazioni rilevanti a fini dell'imposta sul valore aggiunto, pur mantenendo la partita Iva, e le società estinte per fusione o incorporazione
  • i contribuenti a credito nella liquidazione conclusiva 2009, compresi quelli che hanno chiesto il rimborso
  • chi prevede di chiudere il 2010 con un credito Iva, anche se ha effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre 2009 o in occasione della dichiarazione annuale 2009.
Non paga, inoltre, l'acconto chi ha realizzato, nel corso dell'anno, esclusivamente operazioni esenti o non imponibili.

Questa ipotesi di esonero, però, prevede alcune eccezioni. Il beneficio decade, infatti:
  • in presenza di operazioni intracomunitarie
  • per alcune prestazioni di servizi effettuate nel settore dell'edilizia
  • per l'acquisto di oro e argento applicando il meccanismo del reverse charge.
Dispensate dall'appuntamento in cassa anche determinate categorie che godono di regimi speciali:
  • gli agricoltori in regime semplificato e quelli esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, perché realizzano un volume d'affari inferiore a 7mila euro
  • i contribuenti che adottano il regime dei "minimi"
  • gli imprenditori e i lavoratori autonomi che usufruiscono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali
  • chi svolge attività nei settori dell'intrattenimento, gioco e spettacolo
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta
  • le associazioni sportive dilettantistiche e le Onlus che hanno optato per il regime forfetario.

Per il quantum dovuto, l'opzione più conveniente

Il calcolo dell'importo da versare entro il 27 dicembre, si può fare seguendo, a scelta, uno dei seguenti metodi di calcolo: storico, analitico o previsionale. Al contribuente "ragionare" sul più vantaggioso per lui.

Il procedimento più utilizzato è sicuramente il metodo storico, che si basa sull'intera imposta pagata l'anno precedente. In pratica, per il 2010, occorre fare la somma dell'acconto e del saldo relativi al 2009 e versare l'88% del risultato.
In altre parole, la percentuale va applicata alla liquidazione:
  • periodica relativa al mese di dicembre 2009, per i contribuenti mensili
  • annuale Iva, per i trimestrali ordinari
  • periodica (quarto trimestre 2009), per i trimestrali "speciali".
Se cambia il volume d'affari e il contribuente "transita" dal regime di liquidazione mensile al trimestrale o viceversa, i riferimenti per la determinazione dell'acconto, secondo il metodo storico, sono: dal mensile al trimestrale, le liquidazioni degli ultimi tre mesi dell'anno precedente, un terzo dell'imposta versata per il quarto trimestre, nella seconda ipotesi.

Il metodo previsionale è adottato soprattutto da chi prevede una liquidazione periodica o annuale, con un debito inferiore rispetto a quello dell'anno precedente. Il procedimento storico, infatti, comporterebbe un acconto superiore a quello effettivamente dovuto una volta finiti i conti con l'Iva.
Scegliendo il metodo previsionale, il contribuente calcolerà l'88% dell'imposta basandosi su prospettive di realizzo fino al 31 dicembre 2010, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
Le ipotesi devono essere comunque esatte, perché se il versamento, a liquidazione Iva definitiva, risulterà al di sotto dell'importo effettivo, scatteranno le sanzioni per "versamento carente".

Cambia, rispetto alle altre due procedure, la percentuale d'acconto dovuta con l'applicazione del metodo analitico.
In questo caso, infatti, i dati sono effettivi, derivanti da una liquidazione straordinaria e l'importo da versare entro il 27 dicembre è pari al 100% del debito tributario. Le operazioni sono quelle imponibili realmente effettuate, registrate o che sarebbero dovute essere registrate, dal 1° al 20 dicembre, in caso di contribuenti mensili, dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali.

Versamento e compensazioni
L'acconto deve essere versato utilizzando esclusivamente il modello telematico F24, che consente di avvalersi dell'istituto della compensazione.
I codici tributo sono:
  • 6013 per i contribuenti mensili
  • 6035 per i contribuenti trimestrali.
L'importo pagato dai contribuenti trimestrali non è soggetto alla maggiorazione dell'1% a titolo di interesse come avviene invece per le liquidazioni periodiche.
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