Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Adozioni internazionali, entro il 30 novembre l'istanza di rimborso

Confermate le modalità di erogazione ma variati gli importi massimi

_1092.jpg

Avranno più tempo, quest'anno, i genitori adottivi per richiedere il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di adozione internazionale. E' quanto prevede il Dpcm del 25 luglio 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006, che proroga il termine, per l'anno in corso, al 30 novembre 2006.

Sempre sulla stessa Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un altro Dpcm, del 27 aprile 2006, con il quale sono state, in linea generale, confermate le modalità di erogazione dei rimborsi da effettuare ai genitori adottivi, residenti in Italia, con reddito complessivo non superiore a 70mila euro, che abbiano adottato uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, rispettivamente degli anni 2005, 2006 e 2007.

Modifiche sono state, però, apportate ai termini di presentazione delle istanze. Oltre alla proroga prevista per il 2006, relativamente alle adozioni effettuate nel corso del 2005, per il quale il termine di presentazione delle istanze, come sopra evidenziato, è il 30 novembre 2006, anche i termini per l'anno 2007 e 2008, relativamente alle adozioni effettuate nel corso rispettivamente del 2006 e 2007, risultano variati rispetto al Dpcm del 28 giugno 2005. Il nuovo termine di presentazione è il 31 luglio e non più il 31 agosto.

Tabella riassuntiva

Anno di adozione
termine di presentazione istanza
2004
31 agosto 2005
2005
30 novembre 2006
2006
31 luglio 2007
2007
31 luglio 2008


Ammontare e natura dei rimborsi
Il decreto varia, inoltre, anche gli importi massimi rimborsabili delle spese sostenute, nella seguente misura:
  1. 50 per cento (fino a un limite massimo di 6mila euro) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 35mila euro(1)
  2. 30 per cento (fino a un limite massimo di 4mila euro) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra i 35mila e i 70mila euro(2).

Il rimborso ricevuto non è soggetto ad alcuna imposizione fiscale.

Modalità di presentazione delle istanze
I genitori adottivi devono presentare istanza congiunta di rimborso, secondo il modello A allegato al decreto del 27 aprile 2006, corredandola di:

  1. copia dell'autorizzazione all'ingresso e residenza permanente in Italia del minore, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali
  2. copia della certificazione delle spese sostenute, rilasciata dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese sostenute dai genitori adottivi
  3. copia completa della dichiarazione dei redditi (modello Unico o modello 730) relativa all'anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Se le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa della dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni. Se la dichiarazione dei redditi è stata presentata in via telematica, occorrerà, inoltre, un'autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 46, Dpr n. 445/2000, attestante la correttezza e veridicità dei dati riportati. Nel caso in cui, invece, il soggetto che richiede il rimborso sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, Dpr n. 600/73, lo stesso dovrà corredare l'istanza di rimborso con una certificazione, resa sempre ai sensi dell'articolo 46, Dpr n. 445/2000, attestante l'ammontare complessivo del reddito conseguito nell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda di rimborso (modello B allegato al decreto)
  4. copia del documento attestante l'ammontare del contributo ricevuto, nel caso in cui il genitore abbia usufruito di un contributo da parte di organi regionali o provinciali.

Inoltre, per i soli casi in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato, andrà allegata anche un'autocertificazione, resa ai sensi del più volte citato articolo 46, Dpr n. 445/2000 (corredata dalla documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese sostenute si riferiscono alla procedura di adozione. Per le adozioni pronunciate all'estero, e riconosciute in Italia ai sensi dell'articolo 36, comma 4, legge 476/1998, ulteriore documentazione è costituita da copia del provvedimento emesso dal tribunale per i minori territorialmente competente.

L'istanza dovrà, infine, essere spedita a mezzo raccomandata a/r, alla Presidenza del consiglio dei ministri - Commissione per le adozioni internazionali, Largo Chigi n. 19 - 00187 - Roma, utilizzando il menzionato modello A, allegato al decreto.

Le spese per l'adozione in dichiarazione dei redditi
La parte di spesa non rimborsata, ovvero l'altro 50 per cento, potrà essere portato in deduzione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del Tuir, nel modello Unico o nel modello 730, quale onere deducibile. Tale spesa dovrà essere certificata nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 3, legge n. 476 del 1998, che ha riformato la legge sulle adozioni internazionali . Per gli enti autorizzati, dal 16 novembre 2000, è stato istituito un albo, consultabile sul sito www.commissioneadozioni.it.

Stessa percentuale è ammessa in deduzione anche per i genitori adottivi che, avendo iniziato le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione dell'albo degli enti autorizzati a curare le adozioni internazionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto in essere procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari, a condizione, però, che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commissione per le adozioni internazionali. In tal caso, l'inerenza della spesa alla procedura di adozione dovrà essere autocertificata dai contribuenti, sempre ai sensi dell'articolo 46 del Dpr n. 445 del 2000 (vedi circolare n. 50/E del 2002, risoluzione n. 55/E del 2000, risoluzione n. 77/E del 2004).


NOTE:
1) Per le adozioni effettuate relativamente al 2004 e anni precedenti, l'importo massimo è stato di 5mila euro per redditi compresi entro i 29mila euro (Dpcm del 28 giugno 2005).

2) In precedenza, il limite massimo era di 3mila euro, per redditi complessivi compresi tra i 29mila e i 70mila euro.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/adozioni-internazionali-entro-30-novembre-listanza-rimborso