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Attualità

Agevolazioni accessibili anche con dichiarazioni "integrative"

Chiarita la possibilità di accedere a regimi di favore in tema di imposte ipotecaria, catastale e di registro, con atti successivi all'originario

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L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 110/E del 2 ottobre 2006, ha chiarito alcuni aspetti relativi alle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 5, della legge 22 aprile 1982, n. 168. Nello specifico, ha dato risposta al dubbio interpretativo sorto in ordine alla possibilità di integrare - con un atto successivo - le dichiarazioni per accedere ai regimi di favore previsti nelle norme citate, in quanto omesse nell'atto originario.

Cosa prevedono le agevolazioni elencate dalla risoluzione
Si specifica subito che le considerazioni vanno riferite al quadro normativo in essere prima dell'entrata in vigore del Dl 3 ottobre 2006, n. 262. Quest'ultimo ha apportato significative modifiche anche in materia di imposte ipotecarie, catastali e di registro. In particolare, il comma 2 dell'articolo 6, recante "Disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale e di registro" del Dl in parola, così dispone: "Ai trasferimenti degli immobili o dei diritti sugli stessi per atto a titolo gratuito o per causa di morte non si applicano le disposizioni di cui all'art. 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342".

In ogni modo, il comma 3 dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342, prevede il pagamento in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali nel caso di trasferimento della proprietà, o di costituzione o trasferimento, di diritti immobiliari relativi a una abitazione non di lusso - ossia quelle così definite ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1968 - derivanti da successioni o donazioni, quando i requisiti e le condizioni previste, in materia di acquisto della prima abitazione, dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (Dpr 26 aprile 1986, n. 131), sussistano in capo al beneficiario o, nel caso di pluralità di beneficiari, in capo almeno a uno di essi.
Il successivo comma 4 specifica che le dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato Testo unico, siano rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione.

L'articolo 33, comma 3(1), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede una imposizione indiretta di favore per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, approvati regolarmente ai sensi della normativa statale o regionale. Per tali trasferimenti, è prevista un'imposta di registro pari all'1 per cento e la misura fissa per le imposte ipotecaria e catastale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

L'articolo 5(2), legge 22 aprile 1982, n. 168, stabilisce, infine, che nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui agli articoli 27 e seguenti, legge 5 agosto 1978, n. 457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa.

I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate
Richiamando quanto già espresso nella circolare n. 38 del 12 agosto 2005, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto possibile - in ordine all'articolo 69, comma 3, della legge 342/2000 - integrare l'atto originario - privo della dichiarazione prevista per accedere all'agevolazione "prima casa" - con uno successivo, senza che tale integrazione incida sulla possibilità di conseguire il beneficio non chiesto originariamente.

Secondo la risoluzione in commento, poiché già con riferimento agli atti di compravendita è stata riconosciuta la possibilità, con atto integrativo, di rendere dichiarazioni omesse erroneamente nell'atto principale, al fine di poter fruire del regime di favore suindicato, deve ritenersi che tale possibilità - fermo restando che l'atto integrativo dovrà essere formato secondo le stesse modalità dell'originario - possa estendersi anche ai trasferimenti di immobili derivanti da successione o donazione.

Tale interpretazione trova conforto anche in una risoluzione resa dal ministero delle Finanze (protocollo 220478 del 1986). In tale documento, il ministero accoglieva l'istanza di rimborso pervenuta da un contribuente, il quale aveva prodotto un atto integrativo a quello di compravendita, nella forma di atto pubblico, invocando per questa i benefici fiscali del caso(3).
Tanto trova conforto, in via di principio, anche in quanto espresso dai giudici di Cassazione, secondo i quali, ove non vi sia una previsione di termini decadenziali per la richiesta di agevolazioni, non è necessario presentare tale richiesta contestualmente all'atto sottoposto a registrazione(4).

Le medesime argomentazioni sono state estese anche con riferimento alla mancata richiesta di agevolazioni nell'atto di acquisto, per quanto riguarda le fattispecie di favore previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 5, della legge 22 aprile 1982, n. 168.
La soluzione, si legge nella risoluzione, "è in linea con la ratio della normativa di favore; infatti, se ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, non si possono negare le agevolazioni, per il solo fatto della non contestualità della dichiarazione".
Pertanto, ciò che rileva per accedere al beneficio con atto integrativo è la sussistenza dei requisiti voluti dalla norma e la mancanza, in questa, di previsioni di decadenza dall'agevolazione in caso di omissione della relativa dichiarazione nell'atto o negozio originario.


NOTE:
1) Comma abrogato dall'articolo 36, comma 15, Dl 4 luglio 2006, n. 223, in vigore dal 12 agosto 2006, a eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Tale disposizione ha effetto per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (4 luglio 2006).

2) Sulla vigenza di tale articolo, anche dopo l'entrata in vigore dell'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si veda la risoluzione n. 383/E dell'11 dicembre 2002, ove l'Agenzia riconosce la "vigenza del regime di favore stabilito dall'art. 5 della L. n. 168/1982- più favorevole rispetto a quello stabilito per i piani particolareggiati dall'art. 33, comma 3, della L. n. 388/2000 - poiché la normativa sui piani di recupero, non espressamente abrogata, costituisce, per la particolare finalità, norma speciale rispetto a quella di regime enunciata nella L. n. 388 del 2000".

3) Nel caso di specie trattavasi delle agevolazioni previste dalla legge 22 aprile 1982, n. 168.

4) In tal senso, Cassazione 16/5/1990, n. 4264 "La l. 2 luglio 1949, n. 408 non prevede termini di decadenza per la richiesta delle agevolazioni fiscali ivi previste per l'edilizia economica e popolare, per cui non è necessario che la richiesta di tali agevolazioni sia contenuta o contestuale all'atto sottoposto a registrazione, potendo quindi il contribuente chiedere la restituzione dell'imposta entro il triennio dalla registrazione".
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