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Attualità

Agevolazioni Ici al coniuge non assegnatario

I benefici possono essere previsti nei regolamenti comunali con una specifica disposizione

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Grazie alla potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 52 del Dlgs 446/1997, questi possono estendere il beneficio della detrazione e dell’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale, in materia di Ici, anche agli immobili dei soggetti passivi che, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o di divorzio, non siano assegnatari della casa coniugale.In questi termini si è espresso l’ufficio Federalismo fiscale del dipartimento per le Politiche fiscali con la nota n. 4440 del 3 aprile 2007, a seguito di un parere richiesto da un Comune in merito alla possibilità di adottare in materia di imposta comunale sugli immobili, in applicazione della potestà regolamentare di cui all’articolo 52 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, una disposizione con la quale assimilare ad abitazione principale l’unità immobiliare assegnata a uno dei coniugi a seguito di provvedimento di separazione coniugale o di divorzio, ai fini dell’applicazione della detrazione e dell’aliquota ridotta al coniuge non assegnatario che sia in tutto o in parte titolare del diritto di proprietà dell’immobile stesso.A tal proposito, è utile sottolineare, come da ultimo ribadito ancora una volta dalla Corte di cassazione (sentenza n. 6192 del 16 marzo 2007; vd. "L'ex coniuge lascia la casa ma paga l'Ici" su FISCOoggi del 10 aprile 2007), che la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, di cui al Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, attribuisce soggettività passiva ai titolari del diritto di proprietà o di diritti reali su cosa altrui e che "il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di atipico diritto personale di godimento e non già di diritto reale".Infatti, secondo i giudici di legittimità, la natura di imposta patrimoniale e reale dell’Ici, la circostanza che gli iura in re aliena costituiscono un numerus clausus e la considerazione che la soggettività passiva di qualsiasi imposta deve essere determinata sulla base delle specifiche disposizioni che la regolano ostano alla configurabilità di una soggettività passiva in capo al coniuge affidatario in mancanza di uno dei presupposti di cui all’articolo 3 del Dlgs 504/1992.In tal senso, anche l’Amministrazione finanziaria, che già nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione Ici per l’anno 2004 aveva eliminato il coniuge assegnatario dall’elenco dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione.Il dipartimento, con la nota in commento, ha evidenziato, in sostanza, come via sia una situazione di illogica esclusione dai benefici per il coniuge proprietario dell’immobile ma non assegnatario dello stesso a seguito di provvedimento di separazione coniugale o di divorzio.Infatti, premesso come già detto, che la soggettività passiva Ici permane in capo al titolare del diritto di proprietà dell’immobile, che deve corrispondere il tributo in base alla propria quota di possesso, il coniuge non assegnatario della casa coniugale, se titolare del diritto di proprietà sulla stessa, deve pagare l’imposta senza poter usufruire dell’aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale. Ciò poichè, ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 del Dlgs 504/1992 (così come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296), per abitazione principale si deve intendere, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del contribuente.Tanto premesso, il dipartimento, rilevando tale situazione, al "fine di rendere più razionale il sistema delle agevolazioni previste per l'abitazione principale", con la nota in rassegna ha dato il via libera ai Comuni alla possibilità di estendere, per via regolamentare, il beneficio della detrazione e dell’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale anche agli immobili dei soggetti passivi che, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, non siano assegnatari della casa coniugale.Ciò al fine di giungere a un’imposizione più equa nei confronti di un soggetto che, non per un fatto dipendente dalla propria volontà ma a causa di un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale, non può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale.Oltretutto, la prospettata disposizione regolamentare non contrasterebbe, in quanto rientrante nel potere regolamentare riconosciuto in via generale agli enti locali dall’articolo 52 del Dlgs 446/1997, con quanto previsto dal comma 1, lettera e), dell’articolo 59 dello stesso decreto legislativo, il quale prevede che i Comuni, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, possono "considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela", nulla dicendo in ordine a un’eventuale estensione ad altri soggetti, quali appunto il coniuge o gli affini.
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