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Attualità

Aggiornamento catastale, tributi a carico dell'intestato

A rispondere del corretto pagamento delle somme dovute, è il titolare dei diritti reali sui beni interessati dalle variazioni, e non il professionista incaricato dell'adempimento

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Con la circolare n. 12 del 6 dicembre 2005, l'Agenzia del Territorio offre chiarimenti in merito a tre dubbi ricorrenti circa i tributi speciali catastali che devono essere pagati in sede di trasferimento di beni immobili che comporta il frazionamento di particelle: la soggettività passiva del pagamento, il termine di decadenza della riscossione e dell'azione di accertamento.
La tematica in oggetto presenta un quadro normativo piuttosto articolato, che spesso è stato oggetto di precisazioni da parte dell'ente competente, e che è utile conosca chi si trova a essere avente causa di un trasferimento immobiliare, sia per atto inter vivos sia per atto mortis causa.

Soggettività passiva
A norma dell'articolo 5 del Dpr n. 650 del 26/10/1972, quando un trasferimento immobiliare determina il frazionamento di particelle, occorre presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, competente in base al luogo in cui è sito l'immobile, il corrispondente tipo di frazionamento.
Soggetti abilitati a presentare tale atto sono esclusivamente:

  • ingegneri
  • architetti
  • dottori in scienze agrarie
  • geometri
  • periti edili
  • periti agrari
  • periti agrimensori.

Condizione ulteriore è che siano regolarmente iscritti all'albo professionale della propria categoria.

L'articolo 1 del decreto ministeriale n. 701 del 19/4/1994(1) ha aggiunto l'obbligo della sottoscrizione da parte dei titolari dei diritti reali sui beni oggetto dei documenti tecnici presentati alle conservatorie dei registri immobiliari, cioè il proprietario o l'usufruttuario o ancora il titolare del diritto di superficie.
Perciò era spesso posto il quesito su chi fosse il soggetto tenuto a corrispondere i tributi speciali catastali nell'ipotesi in cui l'ufficio non li avesse riscossi in sede di presentazione degli atti di aggiornamento cartografico. Era controverso se tale responsabilità ricadesse sul professionista incaricato di presentare l'atto o sul titolare del diritto reale sul bene immobile oggetto dell'atto stesso.

In realtà, come chiarito dall'Agenzia del Territorio con la circolare in esame, la natura giuridica dei tributi speciali deve essere ricondotta alla "tassa" in senso tecnico, vale a dire il corrispettivo pagato da un contribuente o utente per avvalersi di un'attività o di una prestazione resa dallo Stato o da un'altra Pubblica Amministrazione. Nel caso specifico, chi trae beneficio dalla prestazione resa dall'ufficio in suo favore è il contribuente che ricava un'"utilità", e non il professionista incaricato di presentare l'atto di aggiornamento, che è soltanto una "longa manus" dell'intestatario dell'immobile.
Alla luce di questa ricostruzione, è stato affermato che soggetto passivo di tali tributi è il "beneficiario del servizio" in senso sostanziale, dunque il titolare del diritto reale sul bene interessato dalla variazione, e non il mero richiedente formale.

L'interpretazione appena illustrata ha trovato conferma nel parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato(2) che ha affermato che "in difetto di norme specifiche, la responsabilità per il corretto pagamento di quanto erroneamente non liquidato a titolo di tributo catastale speciale al momento della presentazione dell'atto di aggiornamento debba far carico al soggetto titolare di diritti reali sui beni interessati dalla variazione, tenuto comunque a sottoscrivere lo stesso atto di aggiornamento ai sensi dell'art. 1 comma 8 del D.M. n°701del 1994".

Termine di decadenza
La circolare n. 12/2005 ha affrontato anche la questione dell'applicabilità del termine triennale di decadenza dell'attività di riscossione, previsto dall'articolo 76, comma 2, del Testo unico dell'imposta di registro(3), anche alla riscossione dei tributi speciali catastali.
Il rinvio disposto dall'articolo 13 del Testo unico delle imposte ipotecarie e catastali(4) alle vigenti disposizioni relative all'imposta di registro in materia di accertamento, liquidazione e riscossione, risulta, allo stato attuale, l'unica fonte normativa esistente.
Pertanto, la circolare in esame, in base anche al parere reso al riguardo dall'Avvocatura generale dello Stato, ha ammesso in via interpretativa la validità della citata norma di rinvio anche con riferimento ai tributi speciali catastali.
Quindi, fino a quando non sarà emanata una norma che disponga diversamente, i tributi speciali catastali non riscossi al momento della presentazione dell'istanza di variazione o della sua documentazione potranno essere riscossi, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni, che decorre alternativamente dalla data:

  • di presentazione dell'atto di aggiornamento o di esecuzione delle altre formalità catastali che ne costituiscono il presupposto impositivo
  • di notifica della decisione delle commissioni tributarie
  • in cui la decisione della commissione tributaria è divenuta definitiva.

Tasse ipotecarie
L'ultima precisazione contenuta nella circolare n. 12/2005 riguarda il termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria sulle tasse ipotecarie dovute per le operazioni inerenti il servizio ipotecario.
Poiché l'articolo 17 del Dlgs n. 347/1990 stabilisce in tre anni il termine di decadenza per richiedere sia per le imposte da corrispondere all'ufficio del registro, sia per le imposte da corrispondere agli uffici dei registri immobiliari, è stato precisato che tale norma si riferisce anche alle tasse ipotecarie, in quanto il termine "imposte" appare qui usato in senso atecnico e generico, tale da potervi ricomprendere il pagamento di qualsiasi tributo da versare all'ufficio del registro immobiliare in occasione dell'esecuzione di formalità ipotecarie.


NOTE:
1) Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari.

2) Con nota C.S. 50705/04 del 5/11/2005.

3) Dpr n. 131 del 26/4/1986.

4) Dlgs n. 347 del 31/10/1990.

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