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Attualità

Aiuti di Stato automatici, autocertificazione entro il 20 novembre

Il termine riguarda chi ha fruito dei benefici tra il 1° gennaio e il 21 ottobre 2007

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Chi ha fruito di aiuti di Stato automatici tra il primo gennaio e il 21 ottobre 2007 ha tempo fino al 20 novembre per autocertificare di non aver mai ricevuto gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea o di aver rimborsato o depositato le somme eventualmente ricevute in un conto bloccato. Sono definiti "automatici" gli aiuti di Stato che possono essere fruiti dalle imprese destinatarie senza che sia necessaria una preventiva attività istruttoria da parte dell'amministrazione o dell'ente responsabile.
La dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa attraverso il modello approvato lo scorso 6 agosto con provvedimento del direttore delle Entrate (in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2007) e disponibile su www.agenziaentrate.gov.it.

Una volta compilato, secondo le indicazioni riportate sulle istruzioni, il modello dovrà essere inviato esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando l'apposito software, disponibile anch'esso, gratuitamente, on-line.
La dichiarazione sostitutiva deve essere resa anche per gli aiuti incompatibili ricevuti e restituiti dai soggetti estinti in caso di operazioni straordinarie, acquisto di azienda o subentro nell'attività dell'imprenditore deceduto.

Il provvedimento con il modello di dichiarazione sostitutiva è stato emanato in attuazione del comma 1223 dell'articolo unico della Finanziaria 2007 (legge 296/2006), che stabiliva che i destinatari degli aiuti indicati all'articolo 87 del Trattato Ce possono avvalersi di queste agevolazioni "solo se dichiarano (...) di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea". La legge demandava a un Dpcm l'individuazione degli aiuti da recuperare e l'indicazione delle modalità di presentazione dell'autocertificazione. Ulteriori specifiche per l'invio sono state poi fornite dal provvedimento dell'Agenzia.

Come compilare il modello
Il modello è composto da tre pagine: la prima è dedicata all'informativa sul trattamento dei dati personali; la seconda ai dati del soggetto e alla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000. Quattro, da A a D, le opzioni previste nell'autocertificazione:
A - non aver mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'articolo 4 del Dpcm 23 maggio 2007
B - aver beneficiato secondo la regola de minimis degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili e di non essere tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite
C - aver rimborsato le somme, comprensive di interessi, relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili
D - aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma, comprensiva di interessi, relativa agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili.

La terza pagina, infine, contiene il "quadro AS - Aiuti di Stato", da compilare con gli estremi della norma istitutiva dell'agevolazione di cui si intende beneficiare (sezione I); gli importi di eventuali aiuti de minimis per i quali non sussiste l'obbligo di restituzione e il codice fiscale del beneficiario, se diverso dal dichiarante (sezione II); l'importo e altri dati (tipologia agevolazione, data rimborso, importo interessi, codice fiscale) relativi ad aiuti eventualmente restituiti tramite rimborso (sezione III) o tramite deposito nel conto di contabilità speciale (sezione IV).
Tutti gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, e per difetto se inferiore (per esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).

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