La chiusura della partita Iva della società non esonera il beneficiario degli aiuti dall’obbligo di presentare l’autodichiarazione. Nel caso in cui il modello inviato contenga errori o imprecisioni è possibile effettuare un nuovo invio entro il medesimo termine del 30 novembre. Sono solo alcune delle risposte alle 29 Faq sull’autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato Covid-19, pubblicate nell’area dedicata del sito dell’Agenzia, utili a chiarire i dubbi più frequenti sollevati da operatori e associazioni.
Entro il 30 novembre, infatti, scadono i termini per inviare all’Agenzia l’autodichiarazione che attesta il rispetto dei massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.
È possibile correggere, tramite dichiarazione dei redditi integrativa, l’omessa compilazione del quadro RS in sede di Modello Redditi 2021 anno di imposta 2020, con riferimento agli “aiuti Covid-19”. È un altro chiarimento fornito dall’Agenzia. E ancora, riguardo agli aiuti concessi prima del 13 ottobre 2020, viene confermato che è consentito allocare nella Sezione 3.12, se sussistono le condizioni, anche gli aiuti della sezione 3.1 ricevuti prima del 13 ottobre 2020.
I chiarimenti alle Faq sono stati forniti sentito anche il dipartimento delle Finanze, per la parte di competenza in tema di aiuti di Stato.