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Attualità

Aiuti di Stato emergenza Covid,
entro fine mese l’autodichiarazione

E' necessaria per attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni previste, può essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il canale web dedicato o i servizi telematici dell’Agenzia

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Ultimi giorni per inviare all’Agenzia delle entrate l’autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato ricevuti per far fronte alla crisi generata dalla pandemia. La scadenza, già slittata dal 30 giugno al 30 novembre 2022, è stata prorogata da ultimo fino al 31 gennaio 2023 con il provvedimento dello scorso 29 novembre.
Il termine riguarda soltanto gli operatori che hanno fruito degli aiuti del regime “ombrello” (articolo 1, comma 13, Dl n. 41/2021) e non “altri aiuti”.
Entro fine mese è anche possibile annullare una dichiarazione già presentata.

Con l’autodichiarazione i beneficiari dei contributi attestano che l’importo complessivo dei sostegni economici ricevuti non supera i massimali stabiliti nelle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle condizioni previste.

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso il servizio web dedicato nell’area riservata del sito dell’Agenzia o tramite i canali telematici Entratel/Fisconline direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato.
Il modello, disponibile sul sito delle Entrate, è stato aggiornato lo scorso 16 gennaio per consentire di annullare un’autodichiarazione già inviata (vedi articolo “Aiuti di Stato per emergenza Covid, aggiornato il modello dichiarativo”).

Barrando la casella “ES” del frontespizio, inoltre, introdotta dal provvedimento del 25 ottobre 2022, è possibile evitare di compilare il quadro A e indicare l’elenco dettagliato degli aiuti ricevuti. Possono beneficiare della semplificazione gli operatori che dichiarano di rispettare le seguenti condizioni:

  • dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A
  • per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework
  • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo Temporary Framework.

Nella dichiarazione devono essere comunicati, tra l’altro, gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Il riversamento volontario della somma da restituire dovrà essere effettuato con il modello F24 Elide utilizzando i codici tributo “8174” per il capitale e “8175” per gli interessi (risoluzione n. 35).

Chiarimenti specifici sull’argomento sono forniti dall’Agenzia nella sezione del sito dedicata alle faq, aggiornate lo scorso 4 gennaio (vedi articolo “Autodichiarazione aiuti di Stato Covid, aggiornate le Faq dell’Agenzia”).

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