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Attualità

Aiuti di Stato, sì dell'Ue alla Visco sud

La Commissione europea ha approvato il pacchetto di misure di cui alla legge finanziaria per l’anno 2007

La decisione si segnala per la sua importanza soprattutto dopo la bocciatura da parte degli organi di Bruxelles della precedente edizione della Visco-sud di cui all’articolo 4, comma 4-bis, del decreto legge 300 del 2006. Con una importante decisione la Commissione Ue ha approvato il c.d. pacchetto Visco-sud, di cui alla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, commi da 271 a 279), concernente aiuti economici alle regioni del Mezzogiorno (Molise, Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia) attraverso il sistema della concessione di crediti di imposta automatici. La decisione si segnala per la sua importanza soprattutto dopo la bocciatura da parte degli organi di Bruxelles della precedente edizione della Visco-sud di cui all’art. 4, comma 4-bis, del decreto legge 300 del 2006. Dunque, con la decisione, l’Esecutivo sovranazionale ha autorizzato, giudicandolo pienamente compatibile con i principi del trattato Ue in materia di aiuti di Stato, quello che, fuori da ogni dubbio, può essere definito come il più importante regime di aiuti regionali italiani.

Gli aiuti previsti

Analizzando nel dettaglio tale regime di aiuti, il cui scopo principale è proprio quello di favorire nuovi investimenti produttivi nelle aree svantaggiate del Sud Italia, diciamo subito come alle imprese che effettuano l'acquisizione di determinati beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive site nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta dell’anno 2007 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, un credito d'imposta. Tale credito d'imposta è concesso nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla "Carta italiana degli aiuti a finalità regionale" (documento che individua le aree economicamente svantaggiate all’interno delle quali potranno essere accordati gli aiuti pubblici, nonché il livello massimo di tali agevolazioni) per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Possono essere acquistati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, con le agevolazioni statali ora ricordate, macchinari, impianti ed attrezzature varie, nonché programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

La misura del credito
Il credito d'imposta riconosciuto ai soggetti beneficiari è commisurato alla quota del costo complessivo di beni acquistati eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per quanto concerne invece gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si prende in considerazione il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Tale credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'Irap, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza può essere portata in compensazione a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Da ricordare, inoltre,  che se i beni oggetto dell'agevolazione statale non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione e che se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale i beni sono entrati in funzione gli stessi sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Concludiamo sottolineando come dall’agevolazione sono escluse le imprese che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, nonchè le società operanti nel settore della pesca, dell'industria carbonifera e nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
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