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Attualità

Alert per i sostituti d’imposta:
è tempo di consegnare la Cu 2016

L’appuntamento, ordinariamente previsto il 28 febbraio, quest’anno slitta a lunedì 29, e vale, oltre che per la certificazione unica, anche per quella relativa agli utili (Cupe)

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Ultimi giorni a disposizione dei sostituti d’imposta per rilasciare sia la certificazione unica 2016 (Cu, modello “sintetico”) sia la certificazione relativa agli utili e agli altri proventi ad essi equiparati corrisposti nel 2015 (Cupe 2016). C’è tempo, infatti, fino al 29 febbraio per assolvere all’adempimento, poiché la scadenza ordinaria del 28 febbraio quest’anno cade di domenica e slitta, perciò, al successivo lunedì.
Lo stesso termine vale anche per effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta ai fini Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef.
 
Certificazione unica, ma sdoppiata
La Cu (approvata con provvedimento 15 gennaio 2016 dell’Agenzia delle Entrate) deve essere predisposta in due versioni, destinate a seguire due percorsi diversi.
Il modello “sintetico” va consegnato, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di redditi di lavoro autonomo, di provvigioni o di redditi diversi). I dati contenuti nel modello riguardano i redditi corrisposti nel 2015, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali e assistenziali.
Il modello “ordinario”, invece, andrà trasmesso, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo.
 
Rispetto al modello dello scorso anno, la Cu 2016 presenta alcune novità; queste le principali:
  • indicazione del codice fiscale del coniuge, anche se non a carico
  • possibilità di inserire, oltre ai dati previdenziali e fiscali a “marchio” Inps, anche quelli riguardanti contribuzioni di altra provenienza (come nel caso, ad esempio, di medici o veterinari). Ciò consentirà al sostituto, in presenza di più certificazioni per lo stesso assistito, di conguagliare nell’ultima Cu tutti i redditi 2015 riferiti ai precedenti rapporti di lavoro;
  • evidenziazione della liquidazione mensile del Tfr richiesta come parte integrante della retribuzione, opportunità concessa ai lavoratori dipendenti del settore privato con rapporto di lavoro instaurato da almeno sei mesi
  • campi specifici per la gestione delle somme residue delle deduzioni spettanti in caso di somme restituite al datore di lavoro, derivanti dalle certificazioni o dalle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti.  
I dati trasmessi confluiranno nel 730 “precompilato” che, a partire dal 15 aprile, sarà reso disponibile on line dall’Agenzia delle Entrate.
 
In consegna anche la Cupe
Anche la Cupe 2016 deve essere consegnata entro il 29 febbraio. La certificazione degli utili e dei proventi equiparati e delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate nel 2015 è destinata ai residenti in Italia percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
La Cupe viene rilasciato da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati; intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa; società fiduciarie; imprese di investimento e agenti di cambio; ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione, contratti di cointeressenza.
La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
 
Ultimo giorno anche per il conguaglio
Infine, sempre entro il 29 febbraio, i sostituti d’imposta devono provvedere al conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta ai fini Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef.
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